Sentenza 10 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/2002, n. 10012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10012 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
LA CORTE 1 00 12/ 0 2 E N IO A L Z L A E R D T IS 9 " T. G 7 E 1 R REPUBBLICA ITALIA 3 R 'A . A L N D L 7 E 6 * 9 IN -1 5 N LA CORTE S PREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente R.G.N. 6753/00 - Consigliere Cron.27281 Dott. Mario ADAMO Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere Rep. Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere Ud. 21/03/02 Dott. Angelo SPIRITO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTURA DI L'AQUILA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lapresso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
NA CA;
intimato - avverso la sentenza n. 20/99 del Pretore di L'AQUILA, depositata il 22/02/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 672 udienza del 21/03/2002 dal Consigliere Dott. Angelo -1- SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Stefano SCHIRO' l'accoglimento del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per R.G. 6753/2000 Svolgimento del processo Con la sentenza attualmente impugnata dal Prefetto de L'Aquila, il pretore di quella città ha accolto l'opposizione proposta dal sig. UC GR avverso due ordinanze ingiunzioni emesse dal menzionato Prefetto per violazioni del codice della strada. Il giudice, premesso che nella fattispecie non v'era stata contestazione immediata delle violazioni e che i relativi verbali d'accertamento erano stati notificati all'ingiunto me- diante posta, ha ritenuto la nullità delle ordinanze per vizi di forma, in quanto i ver- bali consistevano in "semplici copie redatte con mezzi meccanografici e, in partico- lare, non recano né il timbro del Comune, né la firma del verbalizzante né, in ogni caso, una idonea certificazione di conformità all'originale, per cui non v'è certezza della loro provenienza da parte dell'autorità". Il Prefetto propone ricorso per cassazione, svolto in un unico motivo. Non si difen- de l'intimato. Motivi della decisione Nel lamentare la violazione e la falsa applicazione degli artt. 385, terzo comma, del regolamento d'esecuzione del C.d.S. e dell'art. 102, terzo comma, dello stesso codice, il ricorrente sostiene che l'autografia della sottoscrizione non è requisito di esistenza giuridica dell'atto amministrativo quando lo stesso è attribuibile all'Amministrazione; che l'ordinamento consente la redazione dei verbali con mezzi meccanici;
che, dun- que, gli atti in esame erano validi e legittimi. Il ricorso è fondato e va accolto. Questa S.C. (Cass. 6 marzo 1999, n. 1923) ha già avuto modo di affermare che, in tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada, la noti- CampfireCons. Spirito est. 1 R.G. 6753/2000 fica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi del tutto legittima se il verbale stesso risulta redatto "con sistema mec- canizzato o di elaborazione dati", giusta disposto degli artt. 383, comma quarto, e 385, comma terzo e quarto, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dell'art. 3, comma secondo, del D. Lgs 12 febbraio 1993, n. 39 (a mente del quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, "dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema au- tomatizzato, del nominativo del soggetto responsabile", e, quindi, nella specie, del verbalizzante). La sentenza che non s'è adeguata a tale principio va, dunque, cassata, con rinvio al Tribunale dell'Aquila, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazio- ne.
Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale del- l'Aquila anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 21 marzo 2002. Il Presidente Hellfun's L'Estensore A L E L سه N E IO D " Z 7 A CORTE SUPPE AZIONE 1 R 3 T . S N I Py A G N 7 E O L 6 E 9 R 1 Dupreed D T I N -5 E S 3 S il 2002 N E E E S G I G CANCELLIERE E A L Cons. Spirito est. 2