Sentenza 23 ottobre 2009
Massime • 1
Il giudice non può delibare sulla richiesta di patteggiamento, rinnovata entro la dichiarazione di apertura del dibattimento per il dissenso espresso dal pubblico ministero, se non all'esito del giudizio, disponendo solo allora degli elementi per valutare se il dissenso sia giustificato o meno. (V. Corte cost., n. 426 del 2001 e n. 100 del 2003).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1267 del 20https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1267 Anno 2013 Presidente: AGRO' ANTONIO Relatore: ROTUNDO VINCENZO Data Udienza: 20/11/2012 SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: 1. Mariotti Fernando, nato a Torrevecchia Teatina il 7-3-54; 2. Di Pietrantonio Camillo, nato a Lettomanopello il 30-10-58; 3. Jamaly Mohamed, nato in Marocco il 16-6-65; 4. Errahali Abdelali, nato in Marocco 1'1-1-73, avverso la sentenza in data 10-11-10 della Corte di Appello di L'Aquila. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi. Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo. Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Vito D'Ambrosio, che ha …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/2009, n. 42374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42374 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2009 |
Testo completo
M 42374 /09 REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano 74 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
VI Sezione penale composta dagli Ill.mi signori: udienza pubblica: 23-10-09
Presidente dott. Giovanni de Roberto 66 Saverio Mannino Consigliere r. g. n. 8354-09 Vincenzo Rotundo 66 66
dott.ssa Anna Maria Fazio 66 sent. n.1772 Domenico Carcano 66 dott. ha pronunziato la seguente
SENTENZA sul ricorso promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova avverso la sentenza resa ai sensi degli artt. 444-448 c.p.p., in data 10-12-08, dal Tribunale di Genova nei confronti di D'LO HE, nato a [...] il [...].
Udita la relazione del Consigliere, Vincenzo Rotundo. Udite le richieste del P.G., dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
OSSERVA
1.-. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Genova ha applicato, ai sensi degli artt. 444-448 c.p.p., a D'LO HE, esclusa la recidiva contestata, la pena di anni due di reclusione ed euro tremila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, DPR 309/90.
2.-. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, chiedendone l'annullamento.
In particolare, il ricorrente rileva che nel caso di specie, a fronte di una richiesta di applicazione patteggiata della pena rinnovata dall'imputato negli atti preliminari al dibattimento e del dissenso espresso dal Pubblico Ministero di udienza, il Tribunale, disposta la acquisizione del fascicolo del Pubblico Ministero e ritiratosi in camera di consiglio, ne era uscito pronunciando sentenza ai sensi dell'art. 448 c.p.p. ed applicando al prevenuto la pena da lui proposta. Tanto premesso, il Procuratore della Repubblica di Genova denuncia violazione di legge, osservando che nel nostro ordinamento processuale non esiste alcun caso nel quale sia consentito al Giudice di emettere sentenza ai sensi dell'art. 448 c.p.p. in presenza di dissenso del Pubblico Ministero, senza previamente procedere al dibattimento ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 di tale disposizione.
3 .-. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già chiarito che il Giudice non può delibare sulla richiesta di patteggiamento, rinnovata entro la dichiarazione di apertura del dibattimento per il dissenso espresso dal Pubblico Ministero, se non all'esito del giudizio, disponendo allora degli elementi per valutare se il dissenso sia giustificato o meno. (Sez. 2, Sentenza n. 22695 del 13/05/2008, Rv. 240415, Rea;
sez. 6, Sentenza n. 31949 dell'11-4-2007, Rv.
237205, Raffi). In particolare, nelle decisioni citate si è puntualizzato che il Giudice del dibattimento non solo non ha l'obbligo di vagliare immediatamente la fondatezza o meno del dissenso espresso del P.M. e di accogliere la richiesta dell'imputato, ma, anzi, deve procedere al dibattimento (rappresentando questo l'unico strumento idoneo a fornire gli elementi sulla base dei quali esaminare la posizione del P.M.), all'esito del quale potrà, ove ritenuto ingiustificato il dissenso manifestato dalla parte pubblica, valutare la congruità della pena richiesta e applicarla.
A tali conclusioni si è prevenuti in adesione alla soluzione ermeneutica indicata dalla Corte Costituzionale, secondo cui "l'art. 448 c.p.p., comma 1, ove interpretato nel senso che al Giudice del dibattimento è riconosciuto il potere di accogliere la richiesta di patteggiamento in limine litis anche in assenza del consenso del Pubblico Ministero, si porrebbe in contrasto con la struttura negoziale che caratterizza l'istituto dell'applicazione della pena, in quanto verrebbe ad espropriare il Pubblico Ministero del suo potere di concorrere, in condizioni di parità con l'imputato, alla scelta del rito, e sacrificherebbe l'esercizio del suo
1 R diritto alla prova in dibattimento" (cfr. ordinanza n. 100 del 28 marzo 2003, dichiarativa della manifesta
In tale prospettiva è da ritenere che il novellato comma 1, cit. art. 448 consenta al Giudice del dibattimento di emettere immediatamente la sentenza, solo quando le parti abbiano rinnovato il loro accordo, in precedenza rigettato dal G.I.P., o abbiano per la prima volta raggiunto tale accordo, avendo il P.M. modificato il proprio parere, e che, invece, nel caso - come in quello che ci occupa in cui il P.M. abbia reiterato il proprio dissenso rispetto alla richiesta di applicazione della pena, non possa essere negato all'organo dell'accusa l'accesso all'istruttoria dibattimentale, potendo solo all'esito il giudice valutare se tale diniego sia ingiustificato.
-Val la pena di rammentare che sotto il vigore del testo previgente dell'art. 448 c.p.p. - la Corte Costituzionale aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1 della norma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui stabiliva, che solo all'esito del dibattimento il giudice potesse applicare la pena richiesta dall'imputato nell'ipotesi di dissenso del P.M., escludendo che il giudice potesse surrogare ex officio la carenza di uno dei presupposti del rito, quale per l'appunto il consenso del Pubblico Ministero (ordinanza, 29/03/1993, n. 127). Nella stessa prospettiva, in epoca più lontana, la Corte Costituzionale aveva ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 77 e 78 in relazione all'art. 3 Cost., comma 1, art. 24
Cost., commi 1 e 2, art. 102 Cost., comma 1 e art. 111 Cost., comma 2, nella parte in cui prevedevano il carattere vincolante per il giudice del parere negativo espresso dal P.M. circa l'applicazione della sanzione sostitutiva, rilevando che il dissenso dell'organo pubblico era vincolante per il rito, ma non per il merito, con il risultato di impedire l'epilogo anticipato del procedimento, ma non l'accoglimento della richiesta dell'imputato all'esito dell'istruttoria dibattimentale (sentenza 30 aprile 1984, n. 120). Orbene ritiene il Collegio che il legislatore del 1999 non si sia discostato dalle linee tracciate nelle richiamate decisioni, le quali individuavano una corretta soluzione di equilibrio fra i contrapposti diritti delle parti e le attribuzioni del giudice, limitando l'efficacia ostativa del dissenso dell'organo pubblico alla scelta del rito. Una diversa soluzione (quale quella adottata dal Tribunale di Genova) finirebbe per snaturare la natura dell'istituto, ponendone in dubbio la stessa "tenuta" costituzionale, privando l'organo pubblico del potere di scelta del rito accordato all'altra parte e, quindi, precludendo a detto organo la possibilità di accedere al contraddittorio dibattimentale al fine di dimostrare la fondatezza delle ragioni del proprio dissenso. Sotto il profilo squisitamente letterale, va, infine, evidenziato che la novella del 1999, realizzata con l'interpolazione del testo originario del comma 1, richiamato art. 448 e l'introduzione, nel secondo periodo, della previsione della decisione "immediata" ("Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza") ha lasciato "indenne" l'ultima parte dello stesso comma 1 il quale prevede: "Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado ... quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e congrua la pena richiesta dell'imputato". Merita puntualizzare che il controllo che il giudice del dibattimento è chiamato a svolgere dal secondo periodo del comma 1 della norma all'esame attiene alla "fondatezza" della richiesta di patteggiamento, id est alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto e alla conformità alla legge del trattamento richiesto;
mentre quello previsto dall'ultima parte dello stesso comma 1, dopo la chiusura del dibattimento, riguarda (anche) le ragioni del dissenso del P.M. che deve risultare "ingiustificato".
4.-. Per le considerazioni sopra svolte si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova per l'ulteriore corso. Così deciso, in data 23-10-09. DEPOSITATO IN CANCELLERIA PresiderCatch VincenzoRotunds Il Consigliere estensore oggi - 4 NOV 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
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