Sentenza 24 settembre 2014
Massime • 1
In tema di patteggiamento, la rinnovazione della richiesta in caso di dissenso del P.M. può essere formulata dall'imputato, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, solo in termini diversi da quelli dell'istanza precedentemente avanzata. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il termine "rinnovare" - a differenza di quello "riproporre" utilizzato per la nuova richiesta di giudizio abbreviato - evoca il significato di una "nuova domanda").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2014, n. 42775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42775 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 24/09/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - N. 1418
Dott. BASSI A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - Consigliere - N. 12968/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA AV NC N. IL 01/12/1965;
avverso la sentenza n. 17559/2013 TRIBUNALE di ROMA, del 24/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. SCARDACCIONE Eduardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La AV AN ha proposto, a mezzo del suo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale collegiale di Roma in data 24 gennaio 2014 - con la quale gli è stata applicata, ex art. 444 c.p.p., la pena di anni quattro e mesi dieci di reclusione per tutti i reati ascritti - nonché avverso le ordinanze dibattimentali dallo stesso Tribunale emesse nelle udienze del 18 dicembre 2013 e del 24 gennaio 2014.
2. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, vizi di inosservanza degli art. 444 c.p.p., commi 1 e 2, art. 448 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), nonché di inosservanza degli artt. 81 cpv. e 319 c.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b).
2.1. Espone, al riguardo, il ricorrente:
a) che in sede di udienza preliminare aveva richiesto l'applicazione di una pena pari ad anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, rispetto alla quale il G.u.p. non si era pronunziato, difettando il parere favorevole del P.M. per ritenuta incongruità;
b) che il 18 dicembre 2013, nel corso della prima udienza dibattimentale, rinnovava al Tribunale la medesima richiesta, rispetto alla quale il P.M. nuovamente ribadiva il proprio dissenso sotto il profilo della congruità;
c) che il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, dopo aver preso atto del mancato consenso del P.M., disponeva procedersi oltre, rilevando che la richiesta presentava evidenti errori di calcolo nella determinazione della pena, quanto all'omessa considerazione della continuazione interna per il capo 4, e relativamente alle disomogeneità dell'aumento delle pene calcolate con riferimento al capo 13, rispetto alle pene principali;
d) che il Tribunale, in tal modo, ha deciso immediatamente sulla richiesta, senza disporre degli elementi per valutare la congruità della pena prescelta e la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti oggetto di imputazione.
Gli eventuali errori di calcolo, peraltro, erano irrilevanti - posto che l'unico elemento rilevante nell'ambito della procedura ex art. 444 c.p.p. è la pena finale - e del tutto insussistenti nel caso di specie, non ravvisandosi in realtà alcuna continuazione interna al capo sub 4), ma un'unica vicenda di corruzione, stante l'unicità dell'accordo corruttivo intervenuto fra gli imputati, in esecuzione del quale il pubblico ufficiale ha agito in violazione dei propri doveri;
parimenti non rilevabile era il secondo errore di calcolo prospettato dal Tribunale, atteso che il delitto di cui al capo sub 13) rimaneva al di fuori del medesimo disegno criminoso nel quale invece si inserivano gli altri reati contestati nel capo sub 4), con la conseguente correttezza della scelta di calcolare la relativa pena tenendo conto delle diverse specie di sanzione.
2.2. Altrettanto illegittima deve poi ritenersi la successiva ordinanza del 24 gennaio 2014, con la quale il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di patteggiamento, già rigettata all'udienza del 18 dicembre 2013, sul presupposto che la stessa "era una mera riproposizione della precedente istanza e non una rinnovazione in termini diversi rispetto a quella precedentemente rigettata".
2.3. Ne discende che l'imputato si è determinato a prestare il suo consenso all'applicazione della pena di anni quattro e mesi sei di reclusione soltanto a seguito delle violazioni di legge perpetrate dal Tribunale nel ritenere viziata e poi inammissibile la proposta di patteggiamento rinnovata ex art. 448 c.p.p., dall'imputato, e avente ad oggetto la pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro duemila di multa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. 4. È pacifico, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 2^, n. 6383 del 29/01/2008, dep. 08/02/2008, Rv. 239449), che l'applicazione concordata della pena postula la rinunzia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato.
Il ricorrente, tuttavia, pretende erroneamente di ricollegare la presenza di un vizio nella formazione del proprio consenso ad una declaratoria di inammissibilità della sua precedente richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., senza considerare che il Tribunale, proprio in conseguenza di quella declaratoria, ha correttamente consentito alle parti di avanzare una nuova richiesta di riti alternativi e che il nuovo accordo tra le parti conseguentemente intervenuto, e dal Tribunale recepito, doveva necessariamente basarsi, come in effetti si è basato, su una nuova modulazione delle condizioni negoziali, non certo sulla mera riproposizione del contenuto della precedente istanza di patteggiamento sulla quale il P.M. non aveva espresso il suo consenso per difetto di congruità della pena.
Al riguardo, invero, deve rilevarsi come il Tribunale abbia fatto buon governo del quadro di principii che regolano la materia in esame, ove si ponga mente alla condivisibile linea interpretativa che questa Suprema Corte (v. Sez. 6^, n. 20794 del 19/01/2010, dep. 03/06/2010, Rv. 247361; Sez. 3^, n. 28641 del 28/05/2009, dep. 14/07/2009, Rv. 244581) ha da tempo tracciato, allorquando ha stabilito che il termine "rinnovare" di cui all'art. 448 c.p.p., comma 1, secondo periodo, non può essere interpretato nel senso che la riproposizione della richiesta di patteggiamento sia formulata in termini identici ad altra precedente istanza, ma evoca il significato di una "nuova richiesta", secondo quanto osservato anche dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 426/2001. Il termine "rinnovare", infatti, a differenza di quello "riproporre", ad esempio usato dal legislatore nell'art. 438 c.p.p., comma 6, in tema di riproposizione della richiesta di giudizio abbreviato, che presuppone una perfetta coincidenza della nuova attività con quella precedente, evoca il significato di una "nuova domanda". La su richiamata disposizione normativa, secondo cui, nel caso di dissenso del P.M., l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può "rinnovare" la richiesta di cui all'art. 444 c.p.p., comma 1, deve essere, pertanto, interpretata nel senso che la nuova domanda non deve reiterare quella precedente. Ne discende che, a seguito della riproposizione dell'istanza ex art. 444 c.p.p., la richiesta medesima deve essere assoggettata, come avvenuto nel caso in esame, ad una nuova negoziazione tra le parti, sia in ragione del precedente rigetto, sia avuto riguardo alla diversa fase processuale in cui la richiesta si colloca, essendo quella precedente ormai esaurita.
La preclusione di una "nuova richiesta", intesa come "diversa richiesta", è prevista unicamente in caso di opposizione a decreto penale, ipotesi nella quale l'istanza ex art. 444 c.p.p., proposta contestualmente all'opposizione al decreto penale di condanna, una volta rigettata dal giudice, può essere riproposta all'apertura del conseguente dibattimento, solo se reitera esattamente quella precedente.
La preclusione di cui all'art. 464 c.p.p., comma 3, infatti, attiene alla richiesta di patteggiamento presentata per la prima volta nel giudizio conseguente all'opposizione al decreto penale, sicché la fedele reiterazione di una precedente richiesta costituisce il presupposto perché possa esercitarsi il sindacato del giudice del dibattimento sulla precedente decisione di rigetto (cfr. Cass. sez. 3^, 28/5/2009 n. 28641).
5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2014