TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 22/10/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1982/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv.TURSI EZIO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.MAZZUCCHELLI EDOARDO BRUNO GIUSEPPE
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha eccepito la nullità del patto di prova “in quanto mancano dettagli essenziali, come la durata precisa del periodo di prova ed il contenuto specifico dei compiti sui quali si sarebbe dovuta espletare la prova” affermando che “la resistente ha inserito nel contratto di assunzione un mero copia incolla e richiamo generico alla parte del CCNL applicabile (Doc. 4) senza alcuna specificazione adattata alla posizione del Sig. ” A dire del ricorrente ciò non soddisfa il requisito di specificità Parte_1
richiesto dalla normativa e dalla Giurisprudenza.
L'assunto non è condivisibile: all'art.
2.2 del contratto si legge: “La durata del periodo di prova è regolata come segue: […omissis…] per le categorie professionali operaie inquadrate a partire dal 4° livello: 6 settimane”. La locuzione “a partire dal 4° livello” (cfr. doc. n. 1, pag. 1 res.) necessariamente comprende anche i livelli superiori e dunque anche il livello 2° bis nel quale era inquadrato il lavoratore.
Anche con riferimento alle mansioni il richiamo alle previsioni del CCNL di riferimento è specifico e chiaro, idoneo a determinare con chiarezza le prestazioni da eseguire, soddisfacendo così i requisiti di validità previsti dall'art.2096 c.c.
Nella seconda pagina del contratto sottoscritto dal sig. , all'articolo 3 “OGGETTO DEL CONTRATTO Parte_1
ED INQUADRAMENTO PROFESSIONALE”, rispettivamente al punto 3.1. è esplicitamente riportato che “le vengono attribuite le mansioni di Operaio Responsabile Tecnico di Produzione” e al punto 3.2. chiaramente si riporta che “in relazione alle mansioni attribuite, l'inquadramento sarà al livello 2 BIS° (secondo bis) del
CCNL Metalmeccanica”. Sono esplicitamente riportate all'art.
3.4. del contratto anche le mansioni da svolgere nel corso del periodo di prova (cfr. doc. n. 9, pag. 5).
Il ricorrente ha, inoltre, contestato la non sufficienza della prova espletata limitata a soli 21 giorni lavorativi.
Anche tale assunto è infondato poiché a fronte di un periodo di prova della durata di 30 giorni lavorativi
(per il livello 2° bis sono previste 6 settimane di prova) il sig. ha prestato la propria attività Parte_1 professionale presso per ben 24 giorni lavorativi, dal 22 luglio 2024 al 29 agosto 2024 (cfr. Controparte_1 docc. nn. 3 e 4 res.)
Vi è prova documentale in atti del fatto che il ricorrente durante quei giorni ha potuto dar prova delle proprie capacità lavorative.
In conclusione, il patto di prova è valido e legittimo.
Il recesso durante il periodo di prova non deve essere motivato, il fatto che parte resistente abbia sinteticamente esposto le ragioni del recesso non comporta l'onere di dimostrare la sussistenza ed effettività delle ragioni stesse.
Per quanto riguarda, infine, l'asserita mancata consegna dei benefit, Ebbene, ha CP_1 documentalmente provato di aver provveduto a consegnare al sig. i beni aziendali elencati del Parte_1 verbale di consegna in data 24 luglio 2024 (- 2 pantaloni jeans weat, taglia 48; - 3 T-shirt sunset taglia L;
- 1 paio di scarpe DI taglia 43; - 5 polo Italia taglia L;
- 1 chiave armadietto n. 4; - 1 giubbotto taglia L;
- 1 smanicato taglia M;
- le chiavi della ditta, dell'allarme e caffè; - 1 tessera sacchi n. 402003-006; - 1 iphone
14 pro grey;
1 ipad 9 con cover;
- la tessera carburante “kerocard” n. 003423181; - la tessera SMCL n.
1280014205983” (cfr. doc. n. 5 res.).
Anche la consegna dei buoni pasti è documentalmente provata. Al contrario, non c'è nessuna prova a sostegno del fatto che il sig. abbia sostenuto costi pari ad euro 273,00 a titolo di pranzi Parte_1 consumati nel corso della pausa pranzo.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
1.500 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in data 22/10/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1982/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv.TURSI EZIO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.MAZZUCCHELLI EDOARDO BRUNO GIUSEPPE
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha eccepito la nullità del patto di prova “in quanto mancano dettagli essenziali, come la durata precisa del periodo di prova ed il contenuto specifico dei compiti sui quali si sarebbe dovuta espletare la prova” affermando che “la resistente ha inserito nel contratto di assunzione un mero copia incolla e richiamo generico alla parte del CCNL applicabile (Doc. 4) senza alcuna specificazione adattata alla posizione del Sig. ” A dire del ricorrente ciò non soddisfa il requisito di specificità Parte_1
richiesto dalla normativa e dalla Giurisprudenza.
L'assunto non è condivisibile: all'art.
2.2 del contratto si legge: “La durata del periodo di prova è regolata come segue: […omissis…] per le categorie professionali operaie inquadrate a partire dal 4° livello: 6 settimane”. La locuzione “a partire dal 4° livello” (cfr. doc. n. 1, pag. 1 res.) necessariamente comprende anche i livelli superiori e dunque anche il livello 2° bis nel quale era inquadrato il lavoratore.
Anche con riferimento alle mansioni il richiamo alle previsioni del CCNL di riferimento è specifico e chiaro, idoneo a determinare con chiarezza le prestazioni da eseguire, soddisfacendo così i requisiti di validità previsti dall'art.2096 c.c.
Nella seconda pagina del contratto sottoscritto dal sig. , all'articolo 3 “OGGETTO DEL CONTRATTO Parte_1
ED INQUADRAMENTO PROFESSIONALE”, rispettivamente al punto 3.1. è esplicitamente riportato che “le vengono attribuite le mansioni di Operaio Responsabile Tecnico di Produzione” e al punto 3.2. chiaramente si riporta che “in relazione alle mansioni attribuite, l'inquadramento sarà al livello 2 BIS° (secondo bis) del
CCNL Metalmeccanica”. Sono esplicitamente riportate all'art.
3.4. del contratto anche le mansioni da svolgere nel corso del periodo di prova (cfr. doc. n. 9, pag. 5).
Il ricorrente ha, inoltre, contestato la non sufficienza della prova espletata limitata a soli 21 giorni lavorativi.
Anche tale assunto è infondato poiché a fronte di un periodo di prova della durata di 30 giorni lavorativi
(per il livello 2° bis sono previste 6 settimane di prova) il sig. ha prestato la propria attività Parte_1 professionale presso per ben 24 giorni lavorativi, dal 22 luglio 2024 al 29 agosto 2024 (cfr. Controparte_1 docc. nn. 3 e 4 res.)
Vi è prova documentale in atti del fatto che il ricorrente durante quei giorni ha potuto dar prova delle proprie capacità lavorative.
In conclusione, il patto di prova è valido e legittimo.
Il recesso durante il periodo di prova non deve essere motivato, il fatto che parte resistente abbia sinteticamente esposto le ragioni del recesso non comporta l'onere di dimostrare la sussistenza ed effettività delle ragioni stesse.
Per quanto riguarda, infine, l'asserita mancata consegna dei benefit, Ebbene, ha CP_1 documentalmente provato di aver provveduto a consegnare al sig. i beni aziendali elencati del Parte_1 verbale di consegna in data 24 luglio 2024 (- 2 pantaloni jeans weat, taglia 48; - 3 T-shirt sunset taglia L;
- 1 paio di scarpe DI taglia 43; - 5 polo Italia taglia L;
- 1 chiave armadietto n. 4; - 1 giubbotto taglia L;
- 1 smanicato taglia M;
- le chiavi della ditta, dell'allarme e caffè; - 1 tessera sacchi n. 402003-006; - 1 iphone
14 pro grey;
1 ipad 9 con cover;
- la tessera carburante “kerocard” n. 003423181; - la tessera SMCL n.
1280014205983” (cfr. doc. n. 5 res.).
Anche la consegna dei buoni pasti è documentalmente provata. Al contrario, non c'è nessuna prova a sostegno del fatto che il sig. abbia sostenuto costi pari ad euro 273,00 a titolo di pranzi Parte_1 consumati nel corso della pausa pranzo.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
1.500 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in data 22/10/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari