Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/1997, n. 11836
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Sentenza 18 novembre 1997

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In tema di valutazione delle condizioni economiche del reo ai fini della determinazione della pena pecuniaria (art. 133 bis cod. pen.), il giudice ha l'onere innanzitutto di individuare la pena base e quindi di procedere alle correzioni necessarie per renderla efficace o meno gravosa, giustificando l'esercizio di tale potere con una motivazione ancorata a dati oggettivi e con giudizio ponderato sulla situazione economica del soggetto interessato, che deve consistere non già in generiche affermazioni sulla professione da lui svolta, dalla quale far presuntivamente discendere la sussistenza delle condizioni agiate, bensì nella valutazione di un insieme di elementi dai quali dedurre la sussistenza di una condizione economica superiore allo standard medio di un determinato periodo. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la determinazione della pena pecuniaria irrogata al consigliere delegato di una società ed al direttore di uno stabilimento, condannati per inquinamento atmosferico, fondata sulla generica considerazione della professione esercitata, senza che venisse indicato alcun diverso elemento concreto di riferimento)

In tema di immissioni nell'atmosfera, la contravvenzione prevista dagli artt. 15 e 25, sesto comma, d.p.r. 24 maggio 1988 n. 203 (esecuzione senza autorizzazione di una modifica sostanziale di impianto industriale) non integra un reato istantaneo, la cui epoca di commissione debba farsi risalire al momento in cui avviene la modifica non autorizzata, bensì un reato permanente in cui detta modifica costituisce solo il momento iniziale della consumazione che si protrae sino alla conclusione del procedimento di controllo ed al rilascio dell'autorizzazione (con cui si mira ad accertare la compatibilità di quanto eseguito con la salvaguardia dell'interesse protetto), ovvero sino a che l'agente non abbia desistito dal comportamento o ripristinato la situazione precedente.

In tema di immissioni inquinanti nell'atmosfera, deve escludersi che nell'ipotesi di esecuzione senza autorizzazione di una modifica sostanziale di un impianto industriale (artt. 15 e 25, sesto comma, d.p.r. 24 maggio 1988 n. 203) il successivo rilascio dell'autorizzazione abbia efficacia sanante di una situazione antigiuridica e pericolosa venutasi a creare a causa del comportamento omissivo o commissivo dell'agente)

Qualora il giudice intenda concedere un beneficio non richiesto ne' espressamente ne' implicitamente e dal quale derivi la possibilità in concreto di una lesione della sfera giuridica del reo, deve esplicitare le ragioni della sua scelta, tenendo conto delle finalità dello stesso. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la statuizione che disponeva la concessione all'imputato del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., impugnata sul presupposto che tale concessione, non richiesta, è di ostacolo all'eliminazione dell'iscrizione della condanna dal casellario giudiziale trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta, secondo quanto dispone l'art. 687, secondo comma, lett. c, cod. proc. pen.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/1997, n. 11836
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11836
    Data del deposito : 18 novembre 1997

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