Sentenza 18 novembre 1997
Massime • 4
In tema di valutazione delle condizioni economiche del reo ai fini della determinazione della pena pecuniaria (art. 133 bis cod. pen.), il giudice ha l'onere innanzitutto di individuare la pena base e quindi di procedere alle correzioni necessarie per renderla efficace o meno gravosa, giustificando l'esercizio di tale potere con una motivazione ancorata a dati oggettivi e con giudizio ponderato sulla situazione economica del soggetto interessato, che deve consistere non già in generiche affermazioni sulla professione da lui svolta, dalla quale far presuntivamente discendere la sussistenza delle condizioni agiate, bensì nella valutazione di un insieme di elementi dai quali dedurre la sussistenza di una condizione economica superiore allo standard medio di un determinato periodo. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la determinazione della pena pecuniaria irrogata al consigliere delegato di una società ed al direttore di uno stabilimento, condannati per inquinamento atmosferico, fondata sulla generica considerazione della professione esercitata, senza che venisse indicato alcun diverso elemento concreto di riferimento)
In tema di immissioni nell'atmosfera, la contravvenzione prevista dagli artt. 15 e 25, sesto comma, d.p.r. 24 maggio 1988 n. 203 (esecuzione senza autorizzazione di una modifica sostanziale di impianto industriale) non integra un reato istantaneo, la cui epoca di commissione debba farsi risalire al momento in cui avviene la modifica non autorizzata, bensì un reato permanente in cui detta modifica costituisce solo il momento iniziale della consumazione che si protrae sino alla conclusione del procedimento di controllo ed al rilascio dell'autorizzazione (con cui si mira ad accertare la compatibilità di quanto eseguito con la salvaguardia dell'interesse protetto), ovvero sino a che l'agente non abbia desistito dal comportamento o ripristinato la situazione precedente.
In tema di immissioni inquinanti nell'atmosfera, deve escludersi che nell'ipotesi di esecuzione senza autorizzazione di una modifica sostanziale di un impianto industriale (artt. 15 e 25, sesto comma, d.p.r. 24 maggio 1988 n. 203) il successivo rilascio dell'autorizzazione abbia efficacia sanante di una situazione antigiuridica e pericolosa venutasi a creare a causa del comportamento omissivo o commissivo dell'agente)
Qualora il giudice intenda concedere un beneficio non richiesto ne' espressamente ne' implicitamente e dal quale derivi la possibilità in concreto di una lesione della sfera giuridica del reo, deve esplicitare le ragioni della sua scelta, tenendo conto delle finalità dello stesso. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la statuizione che disponeva la concessione all'imputato del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., impugnata sul presupposto che tale concessione, non richiesta, è di ostacolo all'eliminazione dell'iscrizione della condanna dal casellario giudiziale trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta, secondo quanto dispone l'art. 687, secondo comma, lett. c, cod. proc. pen.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/1997, n. 11836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11836 |
| Data del deposito : | 18 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto Presidente del 18/11/97
1. Dott. RAIMONDI Raffaele Consigliere SENTENZA
2. " NI AN " N. 2943
3. " OS ND " REGISTRO GENERALE
4. " NO SC " N. 12035/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da PA SE n. a Odolo (BS) il 17 agosto 1961 e FA RI n. a Nave (BS) il 10 ottobre 1935;
avverso la sentenza della Pretura di Brescia del 4 novembre 1996;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. F. Novarese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del D. Siniscalchi che ha concluso per A.C.R. limitatamente alle generiche, sospensione della pena e determinazione della stessa;
Udito, il difensore Frattini Luigi.
Svolgimento del processo
NI GI e IA CO, nelle rispettive qualità di consigliere delegato della Feralpi Siderurgica s.r.l. e di direttore di stabilimento, hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Pretura di Brescia, emessa in data 4 novembre 1996, con la quale venivano condannati per i reati di omessa adozione delle misure necessarie ad evitare un peggioramento anche temporaneo delle emissioni (artt. 13 quinto comma e 25 settimo comma d.P.R. n.203 del 1988) e di emissioni in atmosfera senza la prescritta autorizzazione richiesta in sede di modifica dell'impianto (artt. 15 e 25 sesto comma d.P.R. cit.), deducendo quali motivi l'erronea applicazione degli artt.12, 13 e 25 d.P.R. cit. e del titolo primo punto 2 del D.P.C.M. 21 luglio 1989 e la mancanza di motivazione sul punto, poiché le emissioni non erano state valutate nel loro risultato complessivo, secondo quanto prescritto dal citato d.p.c.m., e sono state raffrontate ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art.25 settimo comma d.P.R. cit. non ai valori denunciati in sede di presentazione del progetto di adeguamento ex art.12 d.P.R. in esame, ma in base a due dati forniti da due occasionali accertamenti, effettuati dopo la presentazione della documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione definitiva;
la violazione degli artt.15 e 25 sesto comma d.P.R. cit. ed il difetto di motivazione al riguardo, giacché mancava una modifica sostanziale ed un aumento significativo delle emissioni tali da legittimare la necessità dell'autorizzazione, mentre non risultava accertato detto aumento;
la prescrizione di detta ultima contravvenzione, in quanto la modifica è stata realizzata nel 1989 e, comunque, in epoca remota, sicché, attesa la natura di reato istantaneo con effetti permanenti, sussisteva, in subordine, detta causa di estinzione: la violazione degli artt.62 bis, 99 133 e 133 bis c.p. in relazione all'entità della pena e l'omessa motivazione in ordine alla misura della predetta ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
l'omessa motivazione circa la concessione del beneficio di cui all'art.175 c.p. non richiesto e contrario all'interesse dell'imputato perché impedisce l'eliminazione dell'iscrizione della condanna decorsi dieci anni dall'esecuzione della pena pecuniaria.
Motivi della decisione
Il ricorso appare fondato solo in relazione all'omessa e manifestamente illogica motivazione circa il diniego della concessione delle attenuanti generiche, la dosimetria della pena e l'applicazione dell'art.133 bis c.p. ed al motivo, relativo alla concessione del beneficio ex art. 175 c.p., sicché l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio alla Pretura di Brescia per difetto di motivazione limitatamente all'applicabilità delle disposizioni in parola, onde, formatosi il giudicato parziale sulla responsabilità ex artt. 624 e 627 c.p.p., il giudice di rinvio non potrà dichiarare qualsiasi causa estintiva o ipotesi più favorevole in base all'art.129 c.p.p.. Ed invero, per quanto attiene alla dedotta violazione degli artt.12, 13 e 25 settimo comma d.P.R. n. 203 del 1988 ed al vizio di motivazione occorre preliminarmente ribadire che esula dai poteri del giudice di legittimità una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo detta valutazione riservata al giudice di merito, mentre la Corte di Cassazione deve accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni poste a fondamento della decisione (Cass. sez. VI ud. 5 novembre 1992 dep. 25 gennaio 1993 n. 3919, Vinciguerra rv. 192758 confortata da numerose affermazioni in tal senso contenute in varie sentenze di queste sezioni unite cfr. Cass. sez. un. 26 febbraio 1991 n. 5, Bruno ed altri rv. 186999 e Cass. sez. un. 25 ottobre 1994 n. 19, De Lorenzo rv.199391 cui adde ex plurimis Cass. sez. un. ud. 13 dicembre 1995 dep 29 gennaio 1996 n. 930, Clarke rv. 203428) nei limiti stabiliti dall'art.606 lett. e) c.p.p. cioè se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato (Cass. sez. VI ud. 3 aprile 1992 dep. 3 novembre 1992 n. 10551, Urbano rv.192529). Ed invero la mancanza di motivazione va rilevata nell'assenza di necessari passaggi o di argomentazioni, indefettibili al fine di renderlo verificabile ovvero quando sia stato omesso il punto sottoposto all'esame del giudice oppure la motivazione sia solo apparente, dovendo tali vizi risultare "dal testo del provvedimento impugnato", sicché il giudice di merito dovrebbe evidenziare con completezza il fatto poiché questa esposizione consente al giudice di legittimità di valutare la congruità e la logicità della motivazione e di evincere in modo perfettamente aderente alla realtà degli accadimenti, le affermazioni di diritto, che regolano la fattispecie concreta (Cass. sez.III 6 ottobre 1993, Caiazzo ed altro).
Peraltro ciò non significa che la dettagliata descrizione del fatto sia l'unico mezzo per valutare la sussistenza dei vizi della motivazione su evidenziati, giacché l'esigenza della completezza deve essere bilanciata dalla necessità di una coincisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la sentenza, la quale risponde a criteri di efficienza e di rapida definizione dei giudizi.
Inoltre il riferimento "al testo del provvedimento impugnato" non deve essere inteso con riguardo esclusivo al dato cartolare, ma riguarda la possibilità di considerare solo le argomentazioni svolte con le prove ivi indicate pure attraverso un mero richiamo ad alcuni atti del procedimento, limitando soltanto i poteri di accertamento del giudice di legittimità in conformità al dibattito dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi (cfr. contra per l'integrale ricostruzione della vicenda storica attraverso la completa riproduzione degli atti Cass. sez.III 27 settembre 1994 n. 3661, Falso rv.200268). Non ignora il collegio l'esistenza di un indirizzo, di gran lunga minoritario, secondo il quale, dopo aver controllato che il travisamento del fatto risulti dal testo del provvedimento, la Corte potrebbe passare all'esame degli atti (Cass. sez.II 13 luglio 1993, Sgrò rv.195253).
Infatti, nonostante i molti limiti introdotti a questo esame dalla predetta decisione e da quelle che la condividono, in base ai quali non è possibile comunque un nuovo accertamento ed una diversa valutazione dei fatti, ma solo un esame fondato sul rispetto dei criteri dettati dall'art.192 c.p.p., detto orientamento appare nettamente in contrasto con il dato normativo, che circoscrive il sindacato demandato alla Corte di Cassazione in tema di motivazione alla illogicità manifesta ed alla mancanza, con i lavori preparatori, dai quali risulta la volontà di depurare e ridurre il vizio motivazionale attraverso una diversa espressione lessicale ed un inciso inerente al "testo del provvedimento impugnato", giacché tende ad esaltare il ruolo del giudice di legittimità ed a distinguere i compiti fra i due tipi di giudizio, escludendo in ogni modo la possibilità di introdurre surrettiziamente un terzo grado. Tale premessa si rendeva necessaria, perché, attraverso il dedotto vizio motivazionale, il ricorrente in alcune parti dell'impugnazione tende a valorizzare i dati provenienti dai consulenti tecnici della difesa già oggetto di differente apprezzamento del RE nella sua deleta decisione o a proporre una differente lettura delle risultanze probatorie, già vagliate dal giudice.
Ciò posto, non interessa soffermarsi sulla distinzione tra stabilimento ed impianto, traibile dal punto 2 del d.p.c.m. 21 luglio 1989, giacché non sussiste la pretesa omessa considerazione del risultato complessivo delle emissioni, in quanto il giudice di merito rileva l'aumento intervenuto sia nelle emissioni primarie sia in quelle secondarie.
Peraltro, sia pure per giungere ad una problematica assoluzione in base all'art.530 secondo comma c.p.p. dal reato di superamento dei limiti stabiliti dalla normativa a tutela dell'aria, il RE ha rilevato che "in occasione di ognuno degli accessi sia dei funzionari del PMIP che dei consulenti o dei periti, l'azienda ne aveva avuto tempestiva notizia, potendo decidere di portare ai forni determinati materiali piuttosto che altri" in modo da generare riserie riserve sull'esito delle analisi" per "l'incapacità strutturale dei depolverizzatori Venturi..a garantire livelli quali quelli riscontrati" (cfr. pag.2 della sentenza impugnata). Inoltre il 90% delle emissioni sono primarie e convogliate in un camino, mentre quelle secondarie o diffuse, per le quali non esisteva in azienda alcun sistema di captazione, in violazione dell'obbligo di attuare la migliore tecnologia disponibile (Corte Cost. n. 127 del 1990), pur essendo reperibili sul mercato strumenti idonei a tale compito, sono aumentate, appunto perché non captate a causa dell'"incremento di produzione e dell'aumentata potenzialità degli impianti" (cfr. pag.6 della pronuncia con riferimento al reato in esame). Escluso il vizio motivazionale al riguardo, occorre trattare del punto focale di questo motivo da rinvenire nella modalità di valutazione del peggioramento temporaneo delle emissioni, che il ricorrente vorrebbe ancorare al dato fornito in sede di richiesta dell'autorizzazione provvisoria ex art.13 d.P.R. cit..
A tal proposito è opportuno rilevare che la nuova disciplina dell'inquinamento atmosferico, conscia dei ritardi e dell'inefficienza della pubblica amministrazione, per consentire la prosecuzione dell'attività industriale ha previsto un particolare e composito sistema autorizzatorio degli impianti preesistenti fondato su una serie di dichiarazioni di parte, sull'obbligo di presentazione, non necessariamente insieme alla domanda in base all'art.6 bis della legge n.288 del 1989 di conversione del D.L. n. 245, di un programma di adeguamento ai valori limite, il quale deve essere realizzato nei tempi e nei modi stabiliti dall'istante e secondo le eventuali prescrizioni della p.a., imposte in sede di rilascio di autorizzazione provvisoria o successivamente, e di rispettare il più elevato dei valori di emissione delle linee guida ovvero i valori-limite fissati dalla Regione, stabilendo, infine, che, ove siano decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda corredata o meno dal programma di adeguamento senza che la p.a. abbia rilasciato l'autorizzazione provvisoria, l'attività possa proseguire.
Pertanto, ove non intervenga una valutazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione provvisoria ovvero dopo la scissione tra data di presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione provvisoria e quella di deposito del progetto dell'adeguamento degli impianti fino a tale ultimo adempimento, in considerazione dell'importante funzione del progetto ai fini del rilascio dell'autorizzazione provvisoria, l'attività industriale proseguirà sulla base di quanto dichiarato dall'istante. Perciò per impedire il rischio concreto di un ulteriore deterioramento della situazione ambientale e, nel contempo, per ridurre i tempi del periodo transitorio tra il rilascio dell'autorizzazione provvisoria o l'automatismo contemplato dal terzo comma dell'art.13 d.P.R. n. 203 del 1988, e quella definitiva si è stabilito l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie ad evitare un peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni. Individuata la ratio dell'incriminazione, la contravvenzione in parola presenta evidenti analogie con similari disposizioni contenute nell'art.25 l. n. 319 del 1976 e nell'art.32 dell'abrogato d.P.R. n. 915 del 1982, non più riprodotto nel decreto legislativo n. 22 del 1997, pur se il termine "peggioramento delle emissioni"
può prescindere da una mera valutazione quantitativa o da un raffronto tra dati, giacché può concernere anche l'aumentata potenzialità degli impianti senza che l'azienda si sia dotata delle migliori tecnologie disponibili, l'incremento della produzione in presenza di impianti rimasti invariati oppure la mancata adozione di qualunque impianto di abbattimento, nonostante la produzione sia rimasta invariata.
L'utilizzazione del verbo adottare, poi, impone ai titolari delle imprese soggette a questa disciplina di porre in essere un comportamento attivo, mentre il termine temporaneo serve ad includere pure un peggioramento delle emissioni solo episodico o occasionale e, comunque, limitato nel tempo, rimovibile e non irreversibile e la scansione temporale finale ("sino alla data del rilascio dell'autorizzazione definitiva") esclude che possa ritenersi condivisibile l'esegesi proposta dal ricorrente. Infatti sarebbe in netto contrasto con le finalità del precetto, con l'obbligo di attuare il programma di adeguamento e con la volontà legislativa di apprestare una migliore tutela dell'aria consentire di regredire da un miglioramento delle emissioni già ottenuto.
Inoltre è incongruo considerare quale termine di riferimento i dati forniti dalla parte in sede di presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria in considerazione dell'obbligo alla stessa imposta di attuare il programma di adeguamento, giacché si finirebbe con il riferirsi non ad una situazione effettiva ma ad una soltanto dichiarata, molto spesso con una indicazione di dati tali da consentire una maggiore diluizione temporale dell'intervento di adeguamento.
Nè questa interpretazione difforme da quella prospettata dal ricorrente genera illogiche conseguenze, in quanto il rilascio dell'autorizzazione definitiva consente alla p.a. di operare una serie di controlli, molto spesso precedentemente omessi, qualora sia stato applicato l'automatismo contemplato dal terzo comma dell'art.13 d.P.R. n. 203 del 1988, e di prescrivere tutta una serie di adempimenti che escludono la possibilità di un aumento anche temporaneo delle emissioni, indipendentemente dall'espressa previsione, contenuta nel comma sesto dell'art.25 in relazione all'art.15 del citato d.P.R., dell'obbligo di una nuova autorizzazione. qualora vi siano modifiche sostanziali dell'impianto, che comportino variazioni qualitative o quantitative delle emissioni inquinanti.
Peraltro, anche ove si volesse accedere ad un'esegesi che ancora il primo dato di riferimento ad un'epoca precedente all'entrata in vigore della nuova normativa, l'accertato incremento di produzione e l'aumentata potenzialità degli impianti, derivante dall'installazione di un trasformatore più potente (cfr. pagg.7 e 8 della decisione impugnata) dimostra il peggioramento delle emissioni e giustifica i differenti valori accertati negli anni 1994 e 1995 ed avrebbe dovuto rendere certo il primo giudice della poca affidabilità dei dati delle analisi, "addomesticabili" con gli accorgimenti indicati dai periti, comportando detta situazione soltanto una rettificazione della motivazione.
In conclusione sul punto il reato di cui all'art.25 ultimo comma del d.P.R. n. 203 del 1988 non necessita imprescindibilmente di un raffronto tra dati, potendo il peggioramento delle emissioni essere dedotto da altri fattori quali l'incremento di produzione, l'aumentata potenzialità degli impianti, l'omessa adozione di qualunque opportuno accorgimento per abbatterle, pur in presenza di una produzione rimasta costante nel tempo, ed è caratterizzato dall'obbligo di attivarsi, affinché non sussista un peggioramento anche limitato nel tempo delle emissioni, pur se accompagnato da investimenti nelle migliori tecnologie disponibili per la protezione della salute e dell'ambiente.
La situazione da raffrontare attiene a due periodi di tempo, il cui primo non deve necessariamente riferirsi ad epoca anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 203 del 1988, ma può concernere il lasso temporale intercorrente tra la presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria e la concessione di quella definitiva, in considerazione dell'inserimento della norma nell'art.13 e del composito sistema ivi stabilito per la prosecuzione dell'attività industriale in opifici dotati di impianti esistenti.
Ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, quello che concerne il difetto di motivazione e la violazione di legge in ordine alla contravvenzione di cui agli artt.15 e 25 sesto comma d.P.R. n. 203 del 1988 ( esecuzione di una modifica dell'impianto senza autorizzazione) si incentra su una valutazione in base alla quale l'inserimento di un trasformatore più potente non determinerebbe una modifica sostanziale dell'impianto alla luce di quanto prescritto dal citato art.15 e dal punto 21 del d.p.c.m. 21 luglio 1989 e sulla natura istantanea del reato, che, quindi, sarebbe estinto per prescrizione.
Orbene, la contravvenzione in parola è configurabile soltanto qualora vengano apportate modifiche sostanziali all'impianto tali da comportare variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, poiché per queste tipologie l'art.15 lett. a) prescrive l'obbligo dell'autorizzazione.
Tuttavia l'accertamento di detto requisito è compito del giudice di merito e può essere sindacato da questa Corte solo in relazione alla manifesta illogicità o carenza di motivazione al riguardo nei limiti di cui all'art.606 lett. e) c.p.p., essendo qualsiasi altra indagine in fatto inammissibile.
Pertanto, poiché il RE con motivazione esente da vizi logici e giuridici, anche se sintetica e ricavabile da differenti paragrafi della decisione, considerati unitariamente, rileva che tale trasformazione ha determinato un incremento di produzione, un dimezzamento dei tempi di colata ed un aumento significativo delle emissioni prodotte (cfr. pagg.6-7-8 della sentenza in esame), questo profilo del secondo motivo non appare fondato.
Per quanto attiene alla natura della contravvenzione contestata non sembra accoglibile la tesi del ricorrente, mutuata da una parte della dottrina, secondo cui si è in presenza di un reato istantaneo, la cui epoca di commissione deve farsi risalire al momento in cui avviene la modifica non autorizzata senza che qualunque successivo comportamento dell'agente influisca nella già perfezionatasi situazione antigiuridica.
Infatti, nel settore ambientale, l'autorizzazione svolge non solo una funzione abilitativa cioè di rimozione di un ostacolo all'esercizio di alcune facoltà, ma assume anche un ruolo di controllo del rispetto della normativa e dei correlati standards e consente il c.d.
monirotaggio ecologico, sicché la mancanza di detto provvedimento incide su alcuni interessi protetti dal precetto penale, giacché l'omessa valutazione della P.A. impedisce quella conoscenza ed informazione ambientale e quel controllo sull'attività cui sono deputati il procedimento autorizzatorio ed il sistema sanzionatorio in caso di disobbedienza a questi precetti.
Ed invero conoscenza ed informazione sono strumenti necessari per la prevenzione (ex. gr. d.P.R. n. 175 del 1988) e prevenire in un settore i cui beni non sono facilmente riproducibili e, comunque, di lenta reintegrazione, costituisce già una protezione. Pertanto solo dopo aver ottenuto il provvedimento autorizzatorio oppure aver desistito dal comportamento vietato oppure aver ripristinato la situazione precedente può affermarsi che sia cessata la permanenza, giacché le importanti funzioni svolte dall'autorizzazione nel campo ambientale escludono la possibilità che il successivo rilascio abbia efficacia sanante di una situazione antigiuridica e pericolosa venutasi a creare a causa di un comportamento omissivo e commissivo dell'agente.
Ed invero i requisiti costitutivi del reato permanente devono individuarsi nel carattere continuativo ed unitario del protrarsi dell'offesa scaturente dalla condotta dell'agente e nella sua persistenza volontaria che consente al soggetto attivo dell'illecito penale di porre fine in ogni momento alla situazione offensiva, sicché, potendo il soggetto eliminare la modifica dell'impianto o richiedere l'autorizzazione ovvero sospendere l'attività fino al rilascio è a questi fatti cui occorre attribuire rilevanza ai fini della cessazione.
Infatti costituisce passaggio essenziale quello dell'esame della formulazione della fattispecie astratta in relazione a quella concreta, caratterizzata da un dato fattuale quale è quello della condotta costitutiva suscettibile di durare nel tempo e dalla natura del bene protetto, che deve essere passibile di compressione, secondo la descrizione effettuata dalla norma, sicché, nella fattispecie in esame, la modifica dell'impianto o il trasferimento dello stesso costituiscono soltanto il momento iniziale della permanenza.
Punto focale e preminente della contravvenzione in esame è dunque, il procedimento di controllo che si conclude con il rilascio dell'autorizzazione con cui si mira ad accertare la compatibilità di quanto eseguito con la salvaguardia dell'interesse protetto. Giacché il reato è caratterizzato dalla valorizzazione della tutela penale in funzione sanzionatoria del regime amministrativo, secondo un modulo ricorrente nella tutela ambientale, pur se, nella fattispecie viene richiesta una modifica sostanziale dell'impianto tale da comportare variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, sicché il precetto postula un effettivo nocumento del bene o almeno una concreta messa in pericolo della sua integrità.
Esclusa, quindi, la prescrizione del reato, la cui permanenza non era neppure cessata al momento dell'accertamento, il motivo concernente in senso ampio la dosimetria della pena e quello relativo all'omessa motivazione sulla concessione del beneficio ex art. 175 c.p. appaiono fondati. Infatti il RE per non irrogare la pena detentiva richiesta dal P.M. svolge tutta una serie di considerazioni in sè manifestamente illogiche e contraddittorie, giacché ritiene meno grave l'unica violazione (art.25 settimo comma d.P.R. cit.) che, secondo unanime dottrina e giurisprudenza, non consiste in un mero reato di disubbidienza, ma ha natura sostanziale, perché destinata ad eliminare un concreto pericolo per i beni protetti, valuta a favore degli imputati l'intervenuto tardivo adeguamento senza, poi, considerare una tale situazione ai fini della concessione delle attenuanti generiche, denegate "disvalore sociale insito nella senza alcuna motivazione se non quella del violazione delle norme", poco prima ritenuta "meno grave", mentre l'aumento del triplo è giustificato dalle condizioni economiche agiate degli imputati per la loro occupazione senza alcun ulteriore accertamento. Infatti l'art.133 bis c.p. assume le condizioni economiche del reo come generale criterio di commisurazione della pena pecuniaria, ma non prospetta neppure genericamente gli elementi da cui il giudice deve trarre la propria valutazione, sicché da parte della dottrina, per quanto attiene all'aumento della pena pecuniaria, si è tentato di individuare compositi criteri basati tutti sullo standard medio (beni patrimoniali, modelli 101 e 740 etc,) individuando diverse modalità di accertamento (dichiarazioni fornite dal soggetto, indagini di ufficio e quant'altro possa servire per fornire dati da cui trarre un convincimento circa le condizioni economiche del reo). Ed invero, nonostante dottrina e giurisprudenza unanimi individuino nell'art. 133 un modello paradigmatico della discrezionalità penale e considerino, nell'orientamento prevalente e più condivisibile, ammissibile una doppia valutazione di detti elementi, ritenuti non esclusivi, ai fini della commisurazione della pena e della concessione delle attenuanti generiche, l'esercizio di detta discrezionalità, seppure non richieda una particolare motivazione, deve essere comunque oggetto di una logica valutazione, soprattutto ove si ritenga di discostarsi dalla pena stabilita in via generale per quel reato e si intenda commisurarla alle specifiche condizioni economiche del reo aumentandola fino al triplo o diminuendola fino ad un terzo per non rendere inefficace oppure eccessivamente gravosa la pena pecuniaria.
Ragioni di "trasparenza" impongono, quindi, non solo di giustificare ed individuare la pena base, ma anche di esplicitare i motivi in base ai quali il giudice ha ritenuto la pena massima "inefficace" o quella minima "eccessivamente gravosa".
Tale motivazione deve essere accurata e contemplare pure le eventuali obbligazioni pecuniarie gravanti sul soggetto e non essere fondata su una generica affermazione circa la professione svolta, che determinerebbe condizioni agiate, senza individuare alcun dato concreto di riferimento, nonostante, nella fattispecie, si tratti del consigliere delegato di una società e di un direttore di stabilimento.
Inoltre per quel che concerne il beneficio concesso al NI, poiché comporta l'impossibilità dell'eliminazione della condanna dal casellario giudiziale decorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita (art.687 lett. c) c.p.p.), occorreva un'adeguata motivazione in assenza di un'espressa richiesta da parte della difesa, perché le conclusioni assolutorie non comportano per implicito l'applicazione del beneficio di cui all'art.175 c.p., ma al limite quello previsto dall'art.163 c.p.. Pertanto il giudice di rinvio nel rivalutare i cennati punti della decisione dovrà attenersi ai seguenti principi.
Le condizioni economiche del reo costituiscono un parametro di riferimento cui il magistrato può richiamarsi nella concreta irrogazione della pena, essendogli conferiti maggiori poteri discrezionali al fine di determinare i valori massimi e minimi della pena pecuniaria irrogata.
Il giudice al fine di palesare il suo percorso motivazionale deve prima individuare la pena base e poi deve procedere alle correzioni necessarie ai fini di rendere la predetta pena efficace o meno gravosa, dando atto dell'esercizio di questo potere con una motivazione ancorata a dati oggettivi e con un giudizio ponderato sulla situazione economica del soggetto, il quale non può rinvenirsi in generiche affermazioni circa la professione svolta da cui far discendere le condizioni agiate, giacché il magistrato dovrà, invece, riferirsi ad un insieme di elementi da cui trarre l'esistenza di una condizione economica superiore allo standard medio rispetto alla situazione economica-sociale di un determinato periodo.
Inoltre, qualora intenda concedere un beneficio non richiesto ne' in maniera espressa ovvero implicita, dal quale derivi la possibilità in concreto della lesione della sfera giuridica del reo, deve esplicitare le ragioni di una simile scelta, tenendo conto delle finalità dello stesso.
P. Q. M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio alla Pretura di Brescia limitatamente ai punti relativi all'entità della pena, all'applicazione dell'art.133 bis c.p., al diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche ed alla concessione del beneficio ex art.175 c.p., non richiesto. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 18 novembre 1997. Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 1997