Sentenza 17 dicembre 1997
Massime • 1
Lo scarico di insediamento produttivo in pubblica fognatura in assenza di autorizzazione integra il reato di cui all'art. 21 legge 319/1976; ciò in quanto non vi è fogna che non immetta in acque, suolo o sottosuolo. (In proposito la Corte ha precisato che le diverse interpretazioni urtano contro la onnicomprensività di cui all'art.1 legge 319, che riguarda gli scarichi di qualsiasi tipo, anche in fognature).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/1997, n. 2845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2845 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pioletti Giovanni Presidente del 17.12.1997
Dott. Accattatis Vincenzo Consigliere SENTENZA
Dott. Raimondi Raffaele Consigliere N. 3462
Dott. Onorato P. Luigi Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Squassoni Claudia Consigliere N. 17546/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) DI SC, nata a [...] il [...],
2) BA IO, nato a [...] il [...],
3) ID UI, nata a [...] l'[...],
avverso la sentenza resa il 29.1.1997 dal pretore di Forlì. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Antonio Siniscalchi che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con sentenza del 29.1.1997 il pretore di Forlì ha dichiarato SC DI, IO AR e UI DI colpevoli del reato di cui agli artt 81 cpv. c.p. e 211 legge 319/1976, perché, quali legali rappresentanti della s.r.l. Billi Carni, esercente attività di macellazione, avevano scaricato nella pubblica fognatura i reflui derivanti dall'attività produttiva senza essere in possesso della prescritta autorizzazione (accertato in Santa Sofia il 3.1.1994). Per l'effetto, il pretore, concesse le attenuanti generiche, ha condannato ciascuno dei predetti imputati alla pena dell'ammenda di lire 1.500.000.
2 - Avverso la condanna hanno proposto ricorso gli imputati, deducendo due motivi appresso esposti e valutati.
Col primo motivo denunciano la violazione dell'art. 516 c.p.p. in riferimento all'art. 521, comma 2, c.p.p., lamentando che era stato fatto loro carico dello scolamento del liquido di fondo dal cassonetto impiegato per scaricare il silos, in luogo dell'accusa dei reflui derivanti dalle vasche di accumulo.
Col secondo motivo denunciano la violazione dello stesso art.21, comma 1, legge n. 319/76, esulando, a loro giudizio, dalla nozione di scarico, lo sversamento, ad essi addebitato così irrisorio da non consentire neppure il campionamento.
I ricorsi sono infondati e, come tali, vanno respinti con le relative conseguenze di legge.
Infatti, se ai ricorrenti è stata fatta salva la maggiore indicazione a carico dei reflui derivanti dalle vasche di accumulo, ciò non toglie che rientri nella contestazione, come loro mossa e sopra riportata, lo scolamento dal cassonetto.
La scarsa consistenza dello sversamento è valsa ai ricorrenti la pena mite loro inflitta senza che per possa dirsi che fosse estemporaneo, come essi avrebbero voluto far intendere, ricavandosi invece dalla ricostruzione operata dal Pretore che era quello un inconveniente che al contrario si ripeteva nell'impiego dei cassonetti per scaricare il silos.
Piuttosto, trattandosi dello scarico di insediamento produttivo in pubblica fognatura va detto che deve confermarsi l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui tale scarico, in assenza di autorizzazione, integra il reato di cui all'art. 21, comma 1, legge n. 319 cit. E ciò a fronte dell'opposto principio introdotto da recente decisione di questa stessa Corte (Cass., sez. III, 16 dicembre 1997, ric. Iacobucci), secondo cui:
Nell'ipotesi di scarico di insediamento produttivo in fogna, la mancanza dell'autorizzazione (richiesta dall'art. 9 della legge n.319 del 1976) non integra gli estremi del reato di cui all'art. 21
della legge citata, poiché quest'ultima norma concerne soltanto gli scarichi che avvengono in tre dei vari corpi ricettori, menzionati nell'art. 1, e cioè "acque, suolo e sottosuolo" e non anche nelle fognature, pur tenute presenti ed espressamente disciplinate nei commi successivi della stessa disposizione. Nel rispetto del principio di tassatività delle fattispecie penati, inoltre, la suddetta elencazione chiara, precisa ed univoca, non può essere arbitrariamente integrata attraverso l'interpretazione giurisprudenziale. La determinazione legislativa già incensurabile in sè non è neppure illogica, specialmente in base alla legge n.172 del 1985, che ha depenalizzato gran parte dell'intera materia degli scarichi fognari.
Il reato è, tuttavia, configurabile quando si accerti che la fogna, nella quale recapita il refluo, confluisca in uno dei corpi ricettori innanzi menzionati.
Orbene, l'ultima proposizione rivela già da sola l'inconsistenza del principio appena riportato, giacché non v'è fogna che non immetta in acque , suolo e sottosuolo, non potendosi certo prendersi in considerazione uno scarico in fognatura che da ultimo immetta i reflui nell'aria o, se si preferisce, nella circostante atmosfera. L'interpretazione deriva dalla dizione dell'art. 21 che punisce con l'arresto o con l'ammenda "chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nelle acque indicate nell'art. 1 della presente legge, sul suolo e nel sottosuolo" senza autorizzazione. Sicché, per il mancato richiamo nell'art. 21 dell'inciso all'art. 1, "nonché in fognatura" resterebbero esclusi dalla punibilità agli scarichi che vi si versano.
Un'interpretazione, questa, che però urta contro la stessa onnicomprensività proclamata dall'art. 1, che riguarda ali scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti e indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature ecc., dove quest'ultimo inciso va letto "nonché acque in fognature", senza la indicazione "acque" per evitare un'inutile ripetizione.
E questa interpretazione letterale è, confortata da quella logica derivante dall'assenza di ragioni che giustificherebbero la soluzione adottata dalla sentenza Iacobucci, cit. Anzi lo scarico da insediamento produttivo in fognatura è assai più pericoloso per l'angustia del corpo ricettore e può essere addirittura devastante per il collettore a causa dei liquidi corrosivi che lo scarico vi immette.
Nè una giustificazione è possibile ricavarla dall'art. 221, comma ult. che prevede la sanzione amministrativa per chi effettui "scarichi civili e delle pubbliche fognature" senza autorizzazione. Perché la non punibilità deriva qui, per quel che riguarda le fognature, dal titolo pubblico in capo a chi è chiamato a gestione, che fa presumere di norma legittimo il loro operato e meno grave una loro mancanza siccome non legata a motivi di speculazione.
P.Q.M.
Letti gli artt. 615 ss. c.p.p.
la Corte, di cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 17 dicembre 1997. Depositato in Cancelleria il 5 marzo 1998