CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2026, n. 19935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19935 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RC OS OL IA, nata in [...] il [...] avverso la sentenza del 13/10/2025 della Corte d'appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Cristina Marzagalli che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. sentito l'avvocato Lo Re, sostituto processuale dell'avvocato Pazienti, per la ricorrente, che ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna alla pena di giustizia resa ai danni di OL IA RC OS, ritenuta responsabile del reato di evasione alla stessa ascritto. 2. Propone ricorso per Cassazione l'imputata tramite il difensore di fiducia ed evidenzia violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo alla valutazione resa in relazione alla ritenuta non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen. In particolare, ad avviso della difesa, la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello sarebbe carente e manifestamente illogica oltre che frutto di una erronea interpretazione normativa. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19935 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: O' AD ET Data Udienza: 29/04/2026 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso non merita accoglimento. 2. La lettura complessiva della decisione gravata, non limitata alle sole considerazioni spese nel rigettare l’appello sul tema ora devoluto dal ricorso, consente di individuare con maggiore precisione il percorso giustificativo attraverso il quale la Corte del merito è pervenuta alla ritenuta non compatibilità del fatto coperto dalla regiudicanda rispetto alla causa di non punibilità sollecitata con il gravame. Vista nel suo complessivo contesto argomentativo, infatti, la sentenza impugnata, nel negare la tenuità dell’offesa, non si risolve in una tautologica ripetizione delle connotazioni ontologiche del reato in contestazione;
piuttosto, mettendo in luce la vicenda in fatto sotto ogni versante, compreso quello riguardante le finalità sottese alla condotta riscontrata, consente di rintracciare le ragioni della ritenuta inapplicabilità della causa di non punibilità in questione, senza incorrere nei vizi prospettati con l’impugnazione. 3.Va ribadito che la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità dell’illecito, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive della condotta, dalla loro motivazione e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile anche ai comportamenti successivi ai fatti. 3 4. Nel caso, la sentenza impugnata, nel rimarcare il tenore della condotta ascritta alla ricorrente per poi risalire al dolo del reato di evasione alla stessa imputato, ha puntualmente evidenziato la sostanziale e incontroversa banalità della motivazione sottesa alla violazione riscontrata (l’esigenza della ricorrente di acquistare delle sigarette); motivazione che costituisce, senza incertezze di sorta, piena conferma logica di una refrattarietà alle restrizioni imposte dal vincolo cautelare destinata, in termini di marcata assorbenza, ad informare il disvalore complessivo del fatto alla luce dell’intensità dell’elemento soggettivo accertato. 5. Siffatti momenti dell’argomentare speso dalla Corte del merito, a differenza di quanto ha mostrato di fare la difesa, vanno letti in stretta correlazione simbiotica con le valutazioni rese dalla Corte del merito nel rigettare l’analogo rilievo prospettato in sede di gravame, perché destinati ad informarne il contenuto così da smentire le critiche prospettate con il ricorso, sia sul versante dell’addotta violazione di legge, sia con riguardo alla affermata inadeguatezza della motivazione resa sul punto. 6. Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ET O' AD PIERLUIGI DI STEFANO
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Cristina Marzagalli che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. sentito l'avvocato Lo Re, sostituto processuale dell'avvocato Pazienti, per la ricorrente, che ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna alla pena di giustizia resa ai danni di OL IA RC OS, ritenuta responsabile del reato di evasione alla stessa ascritto. 2. Propone ricorso per Cassazione l'imputata tramite il difensore di fiducia ed evidenzia violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo alla valutazione resa in relazione alla ritenuta non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen. In particolare, ad avviso della difesa, la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello sarebbe carente e manifestamente illogica oltre che frutto di una erronea interpretazione normativa. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19935 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: O' AD ET Data Udienza: 29/04/2026 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso non merita accoglimento. 2. La lettura complessiva della decisione gravata, non limitata alle sole considerazioni spese nel rigettare l’appello sul tema ora devoluto dal ricorso, consente di individuare con maggiore precisione il percorso giustificativo attraverso il quale la Corte del merito è pervenuta alla ritenuta non compatibilità del fatto coperto dalla regiudicanda rispetto alla causa di non punibilità sollecitata con il gravame. Vista nel suo complessivo contesto argomentativo, infatti, la sentenza impugnata, nel negare la tenuità dell’offesa, non si risolve in una tautologica ripetizione delle connotazioni ontologiche del reato in contestazione;
piuttosto, mettendo in luce la vicenda in fatto sotto ogni versante, compreso quello riguardante le finalità sottese alla condotta riscontrata, consente di rintracciare le ragioni della ritenuta inapplicabilità della causa di non punibilità in questione, senza incorrere nei vizi prospettati con l’impugnazione. 3.Va ribadito che la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità dell’illecito, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive della condotta, dalla loro motivazione e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile anche ai comportamenti successivi ai fatti. 3 4. Nel caso, la sentenza impugnata, nel rimarcare il tenore della condotta ascritta alla ricorrente per poi risalire al dolo del reato di evasione alla stessa imputato, ha puntualmente evidenziato la sostanziale e incontroversa banalità della motivazione sottesa alla violazione riscontrata (l’esigenza della ricorrente di acquistare delle sigarette); motivazione che costituisce, senza incertezze di sorta, piena conferma logica di una refrattarietà alle restrizioni imposte dal vincolo cautelare destinata, in termini di marcata assorbenza, ad informare il disvalore complessivo del fatto alla luce dell’intensità dell’elemento soggettivo accertato. 5. Siffatti momenti dell’argomentare speso dalla Corte del merito, a differenza di quanto ha mostrato di fare la difesa, vanno letti in stretta correlazione simbiotica con le valutazioni rese dalla Corte del merito nel rigettare l’analogo rilievo prospettato in sede di gravame, perché destinati ad informarne il contenuto così da smentire le critiche prospettate con il ricorso, sia sul versante dell’addotta violazione di legge, sia con riguardo alla affermata inadeguatezza della motivazione resa sul punto. 6. Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ET O' AD PIERLUIGI DI STEFANO