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Sentenza 4 aprile 2022
Sentenza 4 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/2022, n. 12442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12442 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO NZ, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/06/2020 della Corte di appello di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
udite le conclusioni del PROCURATORE GENERALE, Dott.ssa Delia CARDIA che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato udite le conclusioni del difensore Avv. Lorenzo GIUA, che si è riportato ai motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12442 Anno 2022 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 31/01/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/06/2020 la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Pisa del 14/02/2019 che aveva condannato la LO alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro 900, 00 di multa per il reato alla stessa ascritto (art. 81, 640, 99, comma secondo, n.1, art. 99, comma quarto, cod. pen.). 2. Ha proposto ricorso per cassazione la LO, a mezzo del difensore Avv. Agata Sansò, proponendo dodici motivi di ricorso di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e art. 495, comma 4, cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con violazione del diritto di difesa dell'imputata; le due ordinanze del 26/11/2018 e 14/02/2019 hanno violato il diritto di difesa dell'imputata e la Corte di appello ha reso sul punto delle motivazioni illogiche e contraddittorie;
l'aver dichiarato inammissibile la lista testi presentata dalla ricorrente personalmente, così come la pronuncia dell'ordinanza emessa fuori udienza in assenza di contraddittorio, viola il diritto di difesa della ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta la mancata assunzione di prova decisiva con particolare riferimento all'ordinanza istruttoria emessa in data 01/06/2018 che motivava la revoca dei testi richiamando la necessità di giungere ad una pronta definizione del dibattimento, che non poteva dipendere dalle difficoltà della difesa di introdurre una prova a discarico del proprio assistito. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali con riferimento agli art. 468, comma 5, e 495 cod. proc. civ. (rectius cod. proc. pen.); il giudice di prime cure ha qualificato le prove come prove a discarico e come tali disciplinate dall'art. 468 cod. proc. pen., con possibilità di indicare i nominativi successivamente pur non avendoli citati in lista. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali e vizio di motivazione con particolare riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen. La Corte di appello ha ritenuto corretta e legittima la decisione adottata dal giudice di primo grado affermando che la declaratoria d'inammissibilità della lista testi rappresenti la conseguenza della nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; il giudice di primo grado poteva disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova anche con riferimento a prove dalle quali le parti sono state dichiarate decadute per irrituale deposito;
tenuto conto della situazione nella quale si era trovata la 2 LO il giudice doveva comunque disporre l'assunzione della prova ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali per falsa applicazione dell'art. 525 cod. proc. pen. con particolare riferimento all'immutabilità del giudice e all'immediatezza della deliberazione, con particolare riferimento al cambiamento del giudice e alla mancanza di consenso da parte della difesa quanto alla utilizzabilità delle prove assunte precedentemente dalla Dott.ssa Fabbricatore nel corso del giudizio di primo grado;
le richieste di rinnovazione di prova proposte al nuovo giudice nel corso del giudizio di primo grado non sono state affatto valutate. 2.6. Con il sesto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e motivazione contraddittoria e manifestamente illogica;
è mancata da parte del giudice di appello una ricostruzione totale del materiale processuale al fine di valutarne il contenuto in modo difforme dal giudice di prima istanza;
il giudice di appello si è limitato ad enucleare le risultanze istruttorie già descritte dal giudice di primo grado, non autonomamente considerate al fine di realizzare un discorso critico rispetto al giudice di primo grado;
se i giudici di appello avessero esaminato correttamente la documentazione allegata dalla difesa avrebbero potuto verificare che la parte offesa era tutto tranne che una sprovveduta e ingenua, ed anzi al contrario presentandosi come sola e abbandonata è stata lei stessa a coinvolgere emotivamente la LO affinché la stessa si esponesse in prima persona, inducendola ad intraprendere iniziative giudiziarie infondate anche nei confronti del fratello quanto al giudizio di lesione di legittima. 2.7. Con il settimo motivo di ricorso è stata dedotta violazione e falsa applicazione della legge penale e motivazione contraddittoria, nonché manifestamente illogica quanto alla sussistenza del reato di truffa;
il racconto della persona offesa non può essere ritenuto elemento sufficiente al fine di ritenere integrato il reato contestato;
non è sufficiente riproporre l'iter argomentativo della sentenza di primo grado;
la Corte di appello non ha proceduto ad un esame valutativo e comparativo dei fatti di causa che avrebbe portato sicuramente a diverse conclusioni in merito alla configurabilità del reato di truffa;
nessun raggiro è imputabile alla LO, né con riferimento alla sottoscrizione del contratto, né con riferimento ai comportamenti tenuti in precedenza. 2.8. Con l'ottavo motivo è stata dedotta violazione di norme processuali e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 124 cod. proc. pen. in tema di decorrenza dei termini di prescrizione con insufficienza ed illogicità della motivazione in merito all'individuazione del termine per proporre querela nel reato di truffa;
la ricostruzione della Corte di appello, che ha escluso che il termine per la 3 presentazione della querela potesse essere individuato nel maggio 2014 ha disatteso completamente i principi giuridici sul tema, atteso che era ampiamente dimostrato che la parte offesa nel mese di maggio avesse sicuramente scoperto la commissione della truffa asseritamente posta in essere dalla LO. 2.9. Con il nono motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali con riferimento all'art. 518 cod. proc. pen. per omessa contestazione di fatto nuovo, nonché motivazione insufficiente ed illogica in merito all'errata qualificazione giuridica del reato contestato nel capo di imputazione;
la condotta è stata erroneamente qualificata come truffa mentre poteva al massimo essere ritenuta la ricorrenza di una appropriazione indebita;
non è possibile rinvenire alcun raggiro, né alcun artificio nel comportamento dell'imputata, ricorrendo al massimo un'interversione del possesso quanto alla somma di denaro consegnata dalla parte offesa, rispetto alla quale deve comunque rilevarsi la tardività della querela. 2.10. Con il decimo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio per violazione dei parametri di cui agli art. 133 e 99 cod. pen., con evidente insufficienza e illogicità della motivazione;
la pena irrogata risulta eccessiva e la recidiva è stata ritenuta con manifesta illogicità della motivazione, sia ritenendo obbligatorio l'aumento, che per l'effettiva assenza di elementi da cui desumere una accentuata pericolosità sociale della LO. 2.11. Con l'undicesimo motivo è stato dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 522 cod. proc. pen. ed illogicità manifesta della motivazione in merito alla qua*icazione del trattamento sanzionatorio in violazione del diritto di difesa dell'imputata; il richiamo alle condizioni culturali e sociali della parte offesa e alla possibile contestazione delle aggravanti di cui all'art. 61 n. 7 e n. 5 dimostra che è stata data al fatto una connotazione più grave in violazione del diritto di difesa. 2.12. Con il dodicesimo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per illogicità e contraddittorietà manifesta con riferimento alle statuizioni civili, mancando qualsiasi giustificazione quanto all'importo della provvisionale concessa, atteso il pregiudizio al diritto di difesa subito dalla LO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 2. Va evidenziato come la difesa non si sia confrontata con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per aver confermato il giudizio di responsabilità della LO, richiamando puntualmente e in modo approfondito la sentenza di 4 primo grado ed argomentando specificamente sui numerosi motivi di appello, di fatto riproposti in questa sede, con argomentazioni logiche complete e coerenti. 3. In concreto i motivi proposti si caratterizzano per un'oggettiva frammentarietà, in mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità della LO sia dal giudice di primo, che da quello di secondo grado. È, quindi, assente - anche in considerazione della presenza di diverse censure all'interno del motivo, per vizio di violazione di legge e per tutti i vizi della motivazione (illogica e contraddittoria, sostanzialmente assente) - la necessaria specificità dei motivi di ricorso. In tal senso, occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01). 4. Quanto al complesso dei motivi proposti, occorre osservare che la difesa, pur evocando vizi della motivazione e di violazione di legge, oltre che violazione di norme processuali sempre correlate al vizio di motivazione, ha, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colornberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano 5 ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 5. Nel caso concreto è stata pronunziata sentenza di condanna a carico della LO, con valutazione conforme del giudice di appello. Deve, quindi, essere richiamata la presenza di una c.d. "doppia conforme" quanto alla piena responsabilità per la condotta ascritta, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico -argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione, con correlate valutazioni e considerazioni giuridiche autonomamente connotate, caratterizzate da puntualità, logicità e in mancanza di aporie.Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata;
pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01). 6 6. Ciò premesso, occorre considerare come la Corte abbia ampiamente ed esaustivamente motivato, in assenza di aporie o contraddittorietà, quanto alla piena riferibilità della condotta contestata abLO, sulla base di una serie di elementi di fatto emersi in giudizio. Il Giudice di secondo grado ha, infatti, puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato, con motivazione accurata e persuasiva, la ricorrenza di un quadro probatorio a carico della LO del tutto univoco e convergente, tenuto conto sia delle articolate dichiarazioni rese dalla persona offesa - analizzate puntualmente nella loro portata e confermate da una rilevante documentazione a supporto delle stesse - che dalle altre dichiarazioni testimoniali acquisite in giudizio. 6.1. Le doglianze della difesa formulate con i primi quattro motivi di ricorso possono essere trattate congiuntamente, atteso che, nonostante la dispersiva formulazione, si incentrano tutte sulla critica dell'attività di gestione dibattimentale del giudice di primo grado quanto all'ammissione dei mezzi di prova e delle relative liste testimoniali. Nonostante la diffusa argomentazione, a tratti dispersiva, della difesa, non si rilevano effettivamente forme di contraddittorietà, illogicità o sostanziale mancanza della motivazione, né tanto meno una violazione di legge o di norme processuali, nella ricostruzione sul punto fornita dal giudice di primo grado, inquadrata in modo corretto giuridicamente e confermata, con chiaro approfondimento in fatto e in diritto, dal giudice di secondo grado. La difesa ha, innanzi tutto, argomentato i propri motivi richiamando quasi esclusivamente la decisione di primo grado, riproponendo in questa sede, in modo evidentemente non ammissibile, esattamente le stesse argomentazioni proposte in sede di appello, senza invece confrontarsi con la sentenza di secondo grado. Emerge, conseguentemente, la manifesta infondatezza dei tre motivi di ricorso incentrati sull'asserita lesione del diritto di difesa in considerazione della dichiarata inammissibilità della lista testi presentata dalla LO personalmente. I motivi di ricorso che ricollegano a tale inammissibilità, dichiarata dal giudice di primo grado, una serie di conseguenze, asseritamente negative per la ricorrente, non si confrontano con la motivazione delle sentenze di primo e secondo grado, che hanno evidenziato, come la presentazione della lista testi non possa essere realizzata dalla parte personalmente, atteso che tale atto nel complesso del giudizio penale rappresenta un atto specificamente correlato alla difesa tecnica. La sentenza di secondo grado ha, inoltre, analiticamente ricostruito come la mancanza di difesa tecnica per la LO al momento della scadenza del termine per la presentazione della lista testi fosse una conseguenza direttamente imputabile alla ricorrente, avendo effettivamente l'originario difensore rinunciato al mandato, ma essendosi lo stesso dichiarato disponibile alla realizzazione degli atti urgenti, 7 come il deposito della lista testi, disponibilità che la LO rifiutava, incombendo conseguentemente alla stessa la ricerca di un nuovo difensore e non essendo tali eventi, verificatisi tra un rinvio e l'altro del procedimento in corso, direttamente riferibili al giudice procedente, che invece una volta al cospetto in udienza della mancanza di difesa tecnica per la LO aveva provveduto a nominare sia un difensore prontamente reperibile (che tra l'altro veniva in seguito nominato difensore di fiducia dalla LO), che dato disposizioni per l'immediata nomina di difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen. La LO si determinava, nonostante la disponibilità dell'originario difensore a compiere gli atti necessari in attesa della nomina di nuovo difensore (pag.10), a presentare la lista testi personalmente senza attivarsi in alcun modo, pur essendo consapevole della assenza di difesa tecnica, per reperire un difensore di fiducia o richiedere la nomina di un difensore di ufficio, nonostante le specifiche indicazioni in tal senso fornite dall'originario difensore di fiducia. Di conseguenza l'inammissibilità veniva correttamente rilevata dal Giudice procedente con ordinanza, che è stata inquadrata puntualmente dal giudice di appello, con ragionamento giuridicamente ineccepibile, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. L'elemento posto dalla ricorrente, con le sue doglianze, a fondamento dell'asserita ricorrenza di una violazione del diritto di difesa, ovvero l'essersi trovata costretta a depositare personalmente la lista testi, è stato ampiamente smentito e confutato dalle ineccepibili considerazioni del giudice di primo e di secondo grado. Il giudice di appello ha, inoltre, specificamente evidenziato come nel periodo richiamato fosse stato realizzato, a causa dell'astensione dei difensori un rinvio sia alla udienza del 22/11/2016 che alla udienza del 27/05/2017 in assenza di attività processuale, con effettivo avvio dell'attività dibattimentale all'udienza del 07/11/2017, con la conseguenza che il termine di sette giorni precedente all'udienza per il deposito della lista testi doveva essere riferito a tale data, ovvero alla data del 31/10/2017, data nella quale la LO risultava fornita di difensore di fiducia, che ben avrebbe potuto depositare formalmente lista testi per la propria assistita. Con questa argomentazione chiara, risolutiva ed analitica, articolata logicamente e priva di aporie, la difesa non si è affatto confrontata. 6.2. Quanto al secondo e terzo motivo di ricorso, che si collegano inevitabilmente alla questione già esaminata del deposito della lista testi personalmente da parte della LO, la difesa assume la mancata assunzione di prova decisiva senza argomentare alcunché di specifico sul punto, senza neanche di fatto indicare i nomi dei testi che sarebbero stati illegittimamente revocati, con ciò esponendosi al rilevo di assoluta aspecificità del motivo, senza tenere conto della specifica motivazione sul punto della Corte di appello (pag. 12), che ha correttamente evidenziato come la revoca fosse conseguenza della dichiarata 8 inammissibilità della lista testi predetta e della estraneità al giudizio di alcune delle circostanze richiamate al fine di ritenere ammissibile l'esame di testi quanto meno come prova a discarico. In tal senso, sia il giudice di primo che di secondo grado hanno correttamente applicato il principio di diritto già affermato da questa Corte secondo il quale in tema di prova contraria la parte che ne faccia richiesta deve specificare i fatti oggetto delle prove a carico che intende contrastare, nonché il nominativo dei testi addotti e le circostanze su cui deve vertere l'esame, non essendo sufficiente un riferimento generico alle prove a discarico indicate nella lista depositata (Sez. 5, n. 55829 del 08/10/2010, Gemmiti, Rv. 274623-01). Anche in questo caso il ricorso e le osservazioni difensive non si confrontano con la decisione della Corte di appello, ma sono tutte incentrate sulla decisione di primo grado, riportando argomentazioni del tutto coincidenti con i motivi di appello, nonostante sia stato ripetutamente chiarito come neanche potesse giungersi ad una rinnovazione istruttoria, attesa l'estraneità degli argomenti addotti per ottenere l'esame di tali testi, del tutto inconferenti all'accertamento penale in corso e da riferire ad una controversia di tipo civilistico tra la persona offesa e suo fratello. Argomenti, dunque, con oggetto del tutto estraneo all'accertamento penale in corso, e come tale non ritenuti rilevanti e decisivi al fine del decidere, esplicitati con argomentazione chiara, logicamente motivata, alla quale consegue l'evidente infondatezza anche del quarto motivo di ricorso secondo il quale, tenuto conto dell'irrituale deposito della lista testi da parte della LO il giudice avrebbe dovuto esercitare i poteri attribuiti dall'art. 507 cod. proc. pen., essendo stata esplicitamente valutata l'inammissibilità della lista depositata e l'estraneità al giudizio dei testi richiamati. Con tale motivazione la ricorrente non si è confrontata. 6.3. Anche il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le argomentazioni proposte in questa sede dalla difesa non solo si caratterizzano per una evidente genericità quanto al tema del mutamento del giudice, non indicando gli atti, e contenuto degli stessi, in relazione ai quali si sarebbe verificata la violazione dell'art. 525 cod. proc. pen., ma di fatto non risulta proposto in termini tra i motivi di appello, appalesandosi in tal senso del tutto inammissibile. Prendendo poi in considerazione la motivazione del giudice di secondo grado, con la quale ancora una volta la ricorrente non si confronta concretamente, occorre rilevare come la Corte di appello abbia ampiamente riscontrato e condiviso la motivazione del giudice di primo grado, che evidenziava come non fosse da affrontare alcuna questione relativa alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al momento del mutamento del giudice, atteso che ancora non era stata svolta alcuna attività in tal senso, mentre la tematica dell'inammissibilità della lista testi sempre posta alla base di tali osservazioni era stata già ampiamente affrontata 9 dalla Corte di appello e richiamata anche in ordine all'asserita mancanza di consenso alla rinnovazione degli atti. 6.4. Anche il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato e si presenta all'evidenza come una richiesta di rilettura degli elementi ampiamente considerati, con motivazione logicamente ineccepibile, dal giudice di secondo grado, che ha anche richiamato, in senso conforme, le argomentazioni del giudice di primo grado. La stessa caratterizzazione linguistica del motivo proposto, secondo il quale è mancata la ricostruzione totale del materiale processuale da parte del giudice di secondo grado al fine di valutarne il contenuto in modo difforme, evidenzia chiaramente la volontà della ricorrente di richiedere una nuova valutazione sul merito non ammissibile in questa sede. Devono essere in tal senso richiamate le argomentazioni di cui al paragrafo 6. È stata, infatti, ampiamente argomentata la decisione, in modo logico e del tutto privo di contraddizioni, quanto al comportamento truffaldino posto in essere dalla LO, richiamando un insieme, davvero rilevante, di elementi probatori, sintomatici ed esplicativi della condotta caratterizzata da artifici e raggiri posta in essere dalla ricorrente, supportati da una corposa documentazione indicativa sia della consistenza degli esborsi realizzati dalla persona offesa (tra l'altro mai restituiti) nella convinzione di poter raggiungere il suo obiettivo, ovvero l'acquisto di una nuova abitazione grazie alle asserite competenze tecniche della LO. Il giudice nell'affrontare l'insieme degli elementi emersi nel corso del giudizio, sia in primo che in secondo grado, ha manifestato il proprio convincimento con ragionamento logico ed articolato, il che implica evidentemente il rigetto delle allegazioni critiche della difesa, riproposte in questa sede in senso assolutamente identico al contenuto dei motivi di appello, senza confrontarsi con la motivazione del giudice di secondo grado. Difetta, ancora una volta, il requisito di specificità del motivo, soprattutto considerattl la mole di elementi valutativi e le considerazioni in diritto, del tutto condivisibili, articolate dal giudice di appello. Difatti la Corte di appello: - ha evidenziato la pluralità e complessità delle condotte fraudolente poste in essere dalla LO;
- ha analiticamente richiamato la ricostruzione del giudice di primo grado, condividendola in modo argomentato;
- ha tenuto conto della documentazione prodotta quanto alla corresponsione di somme ingenti di denaro;
- ha considerato le allegazioni della difesa della ricorrente e valutato compiutamente la portata dell'asserito accordo sottoscritto tra le parti e alla presenza di un legale, nonostante fosse già decorso un consistente periodo di tempo dal conferimento delle somme di danaro da parte della persona offesa;
- ha considerato la mancanza di una giustificazione lecita quanto all'attività posta in essere da parte della LO, riscontrando la presenza di contenuti confessori emergenti sia dalla dichiarazione della stessa, che dal documento sottoscritto dalle parti;
- ha escluso 10 che la condotta per come accertata e provata potesse rappresentare il diverso delitto di appropriazione indebita;
- ha ricostruito puntualmente tempi e modi della condotta truffaldina, specificando esplicitamente, in condivisione con le argomentazioni spese dal giudice di primo grado, quando la persona offesa avesse maturato la piena consapevolezza della truffa subita;
- ha specificamente motivato, condividendo le argomentazioni del primo giudice, quanto alla gravità della condotta e alla fondata stima quanto alla dosimetria della pena. 6.5. Nello stesso senso e tenuto conto delle argomentazioni spese al paragrafo 6 e 6.4. deve essere considerato il settimo motivo di ricorso, dove all'evidenza ancora una volta la ricorrente contesta la valutazione in merito effettuata dalla Corte d'appello, proponendo una inammissibile lettura alternativa in questa sede, senza realmente confrontarsi con il contenuto della sentenza e proponendo, segnatamente, una lettura del tutto astratta degli elementi probatori presi in considerazione dal giudice di primo e di secondo grado con motivazione del tutto logica e priva di aporie. Appare, in tal senso, priva di pregio l'affermazione della ricorrente secondo la quale la Corte di appello non ha proceduto ad un esame valutativo e comparativo dei fatti di causa che avrebbe portato sicuramente a diverse conclusioni in merito alla configurabilità del delitto di truffa. La Corte ha, infatti, evidenziato la pluralità e continuità delle condotte ingannevoli poste in essere dalla LO;
ne ha analizzato incidenza e rilevanza;
ha considerato la particolare pervicacia dell'imputata, oltre alla sostanziale condizione di debolezza della persona offesa, senza con ciò affatto immutare la portata del fatto contestato, ma semplicemente ricostruendo la particolare offensività della condotta, chiaramente posta a base anche del giudizio relativo alla dosimetria della pena (pag. 15,16). Nel valutare l'insieme delle argomentazioni proposte dalla difesa, la Corte di appello ha fatto buon governo del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di truffa contrattuale, l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto (Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, Cantone, Rv. 280563-01; Sez. 6, n.10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 262801-01; Sez. 2, n. 41073 del 05/10/2004, Occhipinti, Rv. 230689-01; nonché con riferimento ai contratti ad esecuzione differita o sottoposti a condizione Sez. 2, n. 29853 del 23/06/2016, Prattichizzo, Rv. 268074-01). L'attività posta in essere dalla LO è stata esplicitamente considerata nella sua portata dal giudice di secondo grado, chiarendone consistenza e durata protratta nel tempo, indice di particolare intensità 11 ed efficacia, come evidenzia anche l'aver indotto successivamente la persona offesa a sottoscrivere un anomalo contratto dinnanzi ad un legale, al fine di confermare il suo ruolo, la legittimità dello stesso, l'efficacia della azione asseritamente posta in essere a fronte delle difficoltà manifestate dalla persona offesa a comprendere quale fosse effettivamente l'oggetto della prestazione posta in essere dalla LO. A tal fine la LO utilizzava una serie di accorgimenti, come la convocazione presso uno studio di avvocati, il supporto e la presenza di un legale, la preconfezione di un atto scarsamente intellegibile per persona non del mestiere e in medie condizioni, al fine di ammantare di legittimità e fondata fiducia l'attività che avrebbe dovuto porre in essere a seguito della ricezione di una cospicua somma di denaro dalla persona offesa. 6.6. Tali elementi sono stati presi in considerazione in modo coordinato e logico dal giudice si secondo grado e hanno portato il giudice ad argomentare specificamente anche quanto alla impossibilità di considerare integratq nel caso in esame un'appropriazione indebita, così come di ritenere tardiva la querela proposta (individuando il preciso momento nel quale, la persona offesa, rivolgendosi ad un diverso legale acquisiva consapevolezza della truffa subita). Tali elementi logicamente articolati dal giudice di secondo grado, con motivazione del tutto priva di aporie, evidenziano la manifesta infondatezza anche dell'ottavo e del nono motivo di ricorso, con i quali sia in relazione al dato procedimentale della proposizione della querela, che quanto alla proposizione della diversa qualificazione giuridica appare evidente il tentativo della parte ricorrente di proporre una lettura alternativa delle risultanze dibattimentali non consentite in questa sede in presenza di una approfondita e chiara motivazione sul punto. 6.7. Il decimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Anche in questo caso la ricorrente non si confronta con la motivazione del giudice di seconde cure, che ha ampiamente risposto in ordine all'identico motivo di appello proposto quanto alla congruità del trattamento sanzionatorio, tenuto conto dell'applicazione della recidiva contesta. La ricorrente pone una serie di critiche che tengono conto solo parzialmente dell'ampia motivazione del giudice di appello, che ha evidenziato con motivazione logica ed articolata la condivisibilità della determinazione della pena base, giustificata in considerazione di una ampia valutazione quanto alla gravità del reato commesso, caratterizzato da una complessa architettura e da una pluralità di azioni ripetute e costanti nel tempo, oltre alla notevole consistenza del danno arrecato, tenuto conto dell'importo delle somme consegnate, delle aspettative deluse e della perdita di chance derivante dalla mancata disponibilità di tali somme di denaro. Anche quanto alla recidiva la Corte di appello ha fornito una motivazione analitica e descrittiva, con la quale la ricorrente non si è confrontata, attesa la 12 piena considerazione dell'identica doglianza articolata con i motivi di appello (pag. 18) e il tipo di condanne precedentemente riportate, indicative della predisposizione della stessa alla commissione di reati della stessa specie di quello oggetto del presente procedimento. 6.8. Manifestamente infondato anche l'undicesimo motivo di ricorso. La ricorrente non si confronta in alcun modo con la motivazione del giudice di appello, che nell'articolare la riflessione in ordine al trattamento sanzionatorio non è assolutamente giunto a descrivere e considerare commesso un fatto diverso, ma ha valutato la portata della condotta, l'incidenza della stessa in relazione alle condizioni della persona offesa, con un ragionamento descrittivo volto ad integrare l'ampia valutazione del giudice di primo grado quanto alla particolare offensività e rilevanza della condotta posta in essere;
anche in questo caso si propone una lettura alternativa di dati esplicitamente considerati, in modo logico e coerente, nell'ambito della valutazione del trattamento sanzionatorio irrogato, con una lettura parziale e sviante della motivazione del giudice di appello. 6.9. Anche il dodicesimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'importo della provvisionale, la considerazione del danno, quanto meno materiale subito dalla persona offesa, sono elementi ampiamente considerati dalla motivazione sia del giudice di primo che di secondo grado, che hanno rappresentato anche la base conoscitiva con la quale si è giunti al rigetto della istanza di sospensione della esecutività della sentenza sul punto. Il richiamo di tale rigetto, oltre che agli altri elementi evidenziati, rappresenta una motivazione congrua, articolata e priva di aporie che evidentemente porta al superamento delle argomentazioni proposte dalla difesa. 7. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2022. Il Consigliere est.
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
udite le conclusioni del PROCURATORE GENERALE, Dott.ssa Delia CARDIA che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato udite le conclusioni del difensore Avv. Lorenzo GIUA, che si è riportato ai motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12442 Anno 2022 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 31/01/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/06/2020 la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Pisa del 14/02/2019 che aveva condannato la LO alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro 900, 00 di multa per il reato alla stessa ascritto (art. 81, 640, 99, comma secondo, n.1, art. 99, comma quarto, cod. pen.). 2. Ha proposto ricorso per cassazione la LO, a mezzo del difensore Avv. Agata Sansò, proponendo dodici motivi di ricorso di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e art. 495, comma 4, cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con violazione del diritto di difesa dell'imputata; le due ordinanze del 26/11/2018 e 14/02/2019 hanno violato il diritto di difesa dell'imputata e la Corte di appello ha reso sul punto delle motivazioni illogiche e contraddittorie;
l'aver dichiarato inammissibile la lista testi presentata dalla ricorrente personalmente, così come la pronuncia dell'ordinanza emessa fuori udienza in assenza di contraddittorio, viola il diritto di difesa della ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta la mancata assunzione di prova decisiva con particolare riferimento all'ordinanza istruttoria emessa in data 01/06/2018 che motivava la revoca dei testi richiamando la necessità di giungere ad una pronta definizione del dibattimento, che non poteva dipendere dalle difficoltà della difesa di introdurre una prova a discarico del proprio assistito. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali con riferimento agli art. 468, comma 5, e 495 cod. proc. civ. (rectius cod. proc. pen.); il giudice di prime cure ha qualificato le prove come prove a discarico e come tali disciplinate dall'art. 468 cod. proc. pen., con possibilità di indicare i nominativi successivamente pur non avendoli citati in lista. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali e vizio di motivazione con particolare riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen. La Corte di appello ha ritenuto corretta e legittima la decisione adottata dal giudice di primo grado affermando che la declaratoria d'inammissibilità della lista testi rappresenti la conseguenza della nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; il giudice di primo grado poteva disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova anche con riferimento a prove dalle quali le parti sono state dichiarate decadute per irrituale deposito;
tenuto conto della situazione nella quale si era trovata la 2 LO il giudice doveva comunque disporre l'assunzione della prova ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali per falsa applicazione dell'art. 525 cod. proc. pen. con particolare riferimento all'immutabilità del giudice e all'immediatezza della deliberazione, con particolare riferimento al cambiamento del giudice e alla mancanza di consenso da parte della difesa quanto alla utilizzabilità delle prove assunte precedentemente dalla Dott.ssa Fabbricatore nel corso del giudizio di primo grado;
le richieste di rinnovazione di prova proposte al nuovo giudice nel corso del giudizio di primo grado non sono state affatto valutate. 2.6. Con il sesto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e motivazione contraddittoria e manifestamente illogica;
è mancata da parte del giudice di appello una ricostruzione totale del materiale processuale al fine di valutarne il contenuto in modo difforme dal giudice di prima istanza;
il giudice di appello si è limitato ad enucleare le risultanze istruttorie già descritte dal giudice di primo grado, non autonomamente considerate al fine di realizzare un discorso critico rispetto al giudice di primo grado;
se i giudici di appello avessero esaminato correttamente la documentazione allegata dalla difesa avrebbero potuto verificare che la parte offesa era tutto tranne che una sprovveduta e ingenua, ed anzi al contrario presentandosi come sola e abbandonata è stata lei stessa a coinvolgere emotivamente la LO affinché la stessa si esponesse in prima persona, inducendola ad intraprendere iniziative giudiziarie infondate anche nei confronti del fratello quanto al giudizio di lesione di legittima. 2.7. Con il settimo motivo di ricorso è stata dedotta violazione e falsa applicazione della legge penale e motivazione contraddittoria, nonché manifestamente illogica quanto alla sussistenza del reato di truffa;
il racconto della persona offesa non può essere ritenuto elemento sufficiente al fine di ritenere integrato il reato contestato;
non è sufficiente riproporre l'iter argomentativo della sentenza di primo grado;
la Corte di appello non ha proceduto ad un esame valutativo e comparativo dei fatti di causa che avrebbe portato sicuramente a diverse conclusioni in merito alla configurabilità del reato di truffa;
nessun raggiro è imputabile alla LO, né con riferimento alla sottoscrizione del contratto, né con riferimento ai comportamenti tenuti in precedenza. 2.8. Con l'ottavo motivo è stata dedotta violazione di norme processuali e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 124 cod. proc. pen. in tema di decorrenza dei termini di prescrizione con insufficienza ed illogicità della motivazione in merito all'individuazione del termine per proporre querela nel reato di truffa;
la ricostruzione della Corte di appello, che ha escluso che il termine per la 3 presentazione della querela potesse essere individuato nel maggio 2014 ha disatteso completamente i principi giuridici sul tema, atteso che era ampiamente dimostrato che la parte offesa nel mese di maggio avesse sicuramente scoperto la commissione della truffa asseritamente posta in essere dalla LO. 2.9. Con il nono motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali con riferimento all'art. 518 cod. proc. pen. per omessa contestazione di fatto nuovo, nonché motivazione insufficiente ed illogica in merito all'errata qualificazione giuridica del reato contestato nel capo di imputazione;
la condotta è stata erroneamente qualificata come truffa mentre poteva al massimo essere ritenuta la ricorrenza di una appropriazione indebita;
non è possibile rinvenire alcun raggiro, né alcun artificio nel comportamento dell'imputata, ricorrendo al massimo un'interversione del possesso quanto alla somma di denaro consegnata dalla parte offesa, rispetto alla quale deve comunque rilevarsi la tardività della querela. 2.10. Con il decimo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio per violazione dei parametri di cui agli art. 133 e 99 cod. pen., con evidente insufficienza e illogicità della motivazione;
la pena irrogata risulta eccessiva e la recidiva è stata ritenuta con manifesta illogicità della motivazione, sia ritenendo obbligatorio l'aumento, che per l'effettiva assenza di elementi da cui desumere una accentuata pericolosità sociale della LO. 2.11. Con l'undicesimo motivo è stato dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 522 cod. proc. pen. ed illogicità manifesta della motivazione in merito alla qua*icazione del trattamento sanzionatorio in violazione del diritto di difesa dell'imputata; il richiamo alle condizioni culturali e sociali della parte offesa e alla possibile contestazione delle aggravanti di cui all'art. 61 n. 7 e n. 5 dimostra che è stata data al fatto una connotazione più grave in violazione del diritto di difesa. 2.12. Con il dodicesimo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per illogicità e contraddittorietà manifesta con riferimento alle statuizioni civili, mancando qualsiasi giustificazione quanto all'importo della provvisionale concessa, atteso il pregiudizio al diritto di difesa subito dalla LO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 2. Va evidenziato come la difesa non si sia confrontata con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per aver confermato il giudizio di responsabilità della LO, richiamando puntualmente e in modo approfondito la sentenza di 4 primo grado ed argomentando specificamente sui numerosi motivi di appello, di fatto riproposti in questa sede, con argomentazioni logiche complete e coerenti. 3. In concreto i motivi proposti si caratterizzano per un'oggettiva frammentarietà, in mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità della LO sia dal giudice di primo, che da quello di secondo grado. È, quindi, assente - anche in considerazione della presenza di diverse censure all'interno del motivo, per vizio di violazione di legge e per tutti i vizi della motivazione (illogica e contraddittoria, sostanzialmente assente) - la necessaria specificità dei motivi di ricorso. In tal senso, occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01). 4. Quanto al complesso dei motivi proposti, occorre osservare che la difesa, pur evocando vizi della motivazione e di violazione di legge, oltre che violazione di norme processuali sempre correlate al vizio di motivazione, ha, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colornberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano 5 ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 5. Nel caso concreto è stata pronunziata sentenza di condanna a carico della LO, con valutazione conforme del giudice di appello. Deve, quindi, essere richiamata la presenza di una c.d. "doppia conforme" quanto alla piena responsabilità per la condotta ascritta, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico -argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione, con correlate valutazioni e considerazioni giuridiche autonomamente connotate, caratterizzate da puntualità, logicità e in mancanza di aporie.Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata;
pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01). 6 6. Ciò premesso, occorre considerare come la Corte abbia ampiamente ed esaustivamente motivato, in assenza di aporie o contraddittorietà, quanto alla piena riferibilità della condotta contestata abLO, sulla base di una serie di elementi di fatto emersi in giudizio. Il Giudice di secondo grado ha, infatti, puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato, con motivazione accurata e persuasiva, la ricorrenza di un quadro probatorio a carico della LO del tutto univoco e convergente, tenuto conto sia delle articolate dichiarazioni rese dalla persona offesa - analizzate puntualmente nella loro portata e confermate da una rilevante documentazione a supporto delle stesse - che dalle altre dichiarazioni testimoniali acquisite in giudizio. 6.1. Le doglianze della difesa formulate con i primi quattro motivi di ricorso possono essere trattate congiuntamente, atteso che, nonostante la dispersiva formulazione, si incentrano tutte sulla critica dell'attività di gestione dibattimentale del giudice di primo grado quanto all'ammissione dei mezzi di prova e delle relative liste testimoniali. Nonostante la diffusa argomentazione, a tratti dispersiva, della difesa, non si rilevano effettivamente forme di contraddittorietà, illogicità o sostanziale mancanza della motivazione, né tanto meno una violazione di legge o di norme processuali, nella ricostruzione sul punto fornita dal giudice di primo grado, inquadrata in modo corretto giuridicamente e confermata, con chiaro approfondimento in fatto e in diritto, dal giudice di secondo grado. La difesa ha, innanzi tutto, argomentato i propri motivi richiamando quasi esclusivamente la decisione di primo grado, riproponendo in questa sede, in modo evidentemente non ammissibile, esattamente le stesse argomentazioni proposte in sede di appello, senza invece confrontarsi con la sentenza di secondo grado. Emerge, conseguentemente, la manifesta infondatezza dei tre motivi di ricorso incentrati sull'asserita lesione del diritto di difesa in considerazione della dichiarata inammissibilità della lista testi presentata dalla LO personalmente. I motivi di ricorso che ricollegano a tale inammissibilità, dichiarata dal giudice di primo grado, una serie di conseguenze, asseritamente negative per la ricorrente, non si confrontano con la motivazione delle sentenze di primo e secondo grado, che hanno evidenziato, come la presentazione della lista testi non possa essere realizzata dalla parte personalmente, atteso che tale atto nel complesso del giudizio penale rappresenta un atto specificamente correlato alla difesa tecnica. La sentenza di secondo grado ha, inoltre, analiticamente ricostruito come la mancanza di difesa tecnica per la LO al momento della scadenza del termine per la presentazione della lista testi fosse una conseguenza direttamente imputabile alla ricorrente, avendo effettivamente l'originario difensore rinunciato al mandato, ma essendosi lo stesso dichiarato disponibile alla realizzazione degli atti urgenti, 7 come il deposito della lista testi, disponibilità che la LO rifiutava, incombendo conseguentemente alla stessa la ricerca di un nuovo difensore e non essendo tali eventi, verificatisi tra un rinvio e l'altro del procedimento in corso, direttamente riferibili al giudice procedente, che invece una volta al cospetto in udienza della mancanza di difesa tecnica per la LO aveva provveduto a nominare sia un difensore prontamente reperibile (che tra l'altro veniva in seguito nominato difensore di fiducia dalla LO), che dato disposizioni per l'immediata nomina di difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen. La LO si determinava, nonostante la disponibilità dell'originario difensore a compiere gli atti necessari in attesa della nomina di nuovo difensore (pag.10), a presentare la lista testi personalmente senza attivarsi in alcun modo, pur essendo consapevole della assenza di difesa tecnica, per reperire un difensore di fiducia o richiedere la nomina di un difensore di ufficio, nonostante le specifiche indicazioni in tal senso fornite dall'originario difensore di fiducia. Di conseguenza l'inammissibilità veniva correttamente rilevata dal Giudice procedente con ordinanza, che è stata inquadrata puntualmente dal giudice di appello, con ragionamento giuridicamente ineccepibile, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. L'elemento posto dalla ricorrente, con le sue doglianze, a fondamento dell'asserita ricorrenza di una violazione del diritto di difesa, ovvero l'essersi trovata costretta a depositare personalmente la lista testi, è stato ampiamente smentito e confutato dalle ineccepibili considerazioni del giudice di primo e di secondo grado. Il giudice di appello ha, inoltre, specificamente evidenziato come nel periodo richiamato fosse stato realizzato, a causa dell'astensione dei difensori un rinvio sia alla udienza del 22/11/2016 che alla udienza del 27/05/2017 in assenza di attività processuale, con effettivo avvio dell'attività dibattimentale all'udienza del 07/11/2017, con la conseguenza che il termine di sette giorni precedente all'udienza per il deposito della lista testi doveva essere riferito a tale data, ovvero alla data del 31/10/2017, data nella quale la LO risultava fornita di difensore di fiducia, che ben avrebbe potuto depositare formalmente lista testi per la propria assistita. Con questa argomentazione chiara, risolutiva ed analitica, articolata logicamente e priva di aporie, la difesa non si è affatto confrontata. 6.2. Quanto al secondo e terzo motivo di ricorso, che si collegano inevitabilmente alla questione già esaminata del deposito della lista testi personalmente da parte della LO, la difesa assume la mancata assunzione di prova decisiva senza argomentare alcunché di specifico sul punto, senza neanche di fatto indicare i nomi dei testi che sarebbero stati illegittimamente revocati, con ciò esponendosi al rilevo di assoluta aspecificità del motivo, senza tenere conto della specifica motivazione sul punto della Corte di appello (pag. 12), che ha correttamente evidenziato come la revoca fosse conseguenza della dichiarata 8 inammissibilità della lista testi predetta e della estraneità al giudizio di alcune delle circostanze richiamate al fine di ritenere ammissibile l'esame di testi quanto meno come prova a discarico. In tal senso, sia il giudice di primo che di secondo grado hanno correttamente applicato il principio di diritto già affermato da questa Corte secondo il quale in tema di prova contraria la parte che ne faccia richiesta deve specificare i fatti oggetto delle prove a carico che intende contrastare, nonché il nominativo dei testi addotti e le circostanze su cui deve vertere l'esame, non essendo sufficiente un riferimento generico alle prove a discarico indicate nella lista depositata (Sez. 5, n. 55829 del 08/10/2010, Gemmiti, Rv. 274623-01). Anche in questo caso il ricorso e le osservazioni difensive non si confrontano con la decisione della Corte di appello, ma sono tutte incentrate sulla decisione di primo grado, riportando argomentazioni del tutto coincidenti con i motivi di appello, nonostante sia stato ripetutamente chiarito come neanche potesse giungersi ad una rinnovazione istruttoria, attesa l'estraneità degli argomenti addotti per ottenere l'esame di tali testi, del tutto inconferenti all'accertamento penale in corso e da riferire ad una controversia di tipo civilistico tra la persona offesa e suo fratello. Argomenti, dunque, con oggetto del tutto estraneo all'accertamento penale in corso, e come tale non ritenuti rilevanti e decisivi al fine del decidere, esplicitati con argomentazione chiara, logicamente motivata, alla quale consegue l'evidente infondatezza anche del quarto motivo di ricorso secondo il quale, tenuto conto dell'irrituale deposito della lista testi da parte della LO il giudice avrebbe dovuto esercitare i poteri attribuiti dall'art. 507 cod. proc. pen., essendo stata esplicitamente valutata l'inammissibilità della lista depositata e l'estraneità al giudizio dei testi richiamati. Con tale motivazione la ricorrente non si è confrontata. 6.3. Anche il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le argomentazioni proposte in questa sede dalla difesa non solo si caratterizzano per una evidente genericità quanto al tema del mutamento del giudice, non indicando gli atti, e contenuto degli stessi, in relazione ai quali si sarebbe verificata la violazione dell'art. 525 cod. proc. pen., ma di fatto non risulta proposto in termini tra i motivi di appello, appalesandosi in tal senso del tutto inammissibile. Prendendo poi in considerazione la motivazione del giudice di secondo grado, con la quale ancora una volta la ricorrente non si confronta concretamente, occorre rilevare come la Corte di appello abbia ampiamente riscontrato e condiviso la motivazione del giudice di primo grado, che evidenziava come non fosse da affrontare alcuna questione relativa alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al momento del mutamento del giudice, atteso che ancora non era stata svolta alcuna attività in tal senso, mentre la tematica dell'inammissibilità della lista testi sempre posta alla base di tali osservazioni era stata già ampiamente affrontata 9 dalla Corte di appello e richiamata anche in ordine all'asserita mancanza di consenso alla rinnovazione degli atti. 6.4. Anche il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato e si presenta all'evidenza come una richiesta di rilettura degli elementi ampiamente considerati, con motivazione logicamente ineccepibile, dal giudice di secondo grado, che ha anche richiamato, in senso conforme, le argomentazioni del giudice di primo grado. La stessa caratterizzazione linguistica del motivo proposto, secondo il quale è mancata la ricostruzione totale del materiale processuale da parte del giudice di secondo grado al fine di valutarne il contenuto in modo difforme, evidenzia chiaramente la volontà della ricorrente di richiedere una nuova valutazione sul merito non ammissibile in questa sede. Devono essere in tal senso richiamate le argomentazioni di cui al paragrafo 6. È stata, infatti, ampiamente argomentata la decisione, in modo logico e del tutto privo di contraddizioni, quanto al comportamento truffaldino posto in essere dalla LO, richiamando un insieme, davvero rilevante, di elementi probatori, sintomatici ed esplicativi della condotta caratterizzata da artifici e raggiri posta in essere dalla ricorrente, supportati da una corposa documentazione indicativa sia della consistenza degli esborsi realizzati dalla persona offesa (tra l'altro mai restituiti) nella convinzione di poter raggiungere il suo obiettivo, ovvero l'acquisto di una nuova abitazione grazie alle asserite competenze tecniche della LO. Il giudice nell'affrontare l'insieme degli elementi emersi nel corso del giudizio, sia in primo che in secondo grado, ha manifestato il proprio convincimento con ragionamento logico ed articolato, il che implica evidentemente il rigetto delle allegazioni critiche della difesa, riproposte in questa sede in senso assolutamente identico al contenuto dei motivi di appello, senza confrontarsi con la motivazione del giudice di secondo grado. Difetta, ancora una volta, il requisito di specificità del motivo, soprattutto considerattl la mole di elementi valutativi e le considerazioni in diritto, del tutto condivisibili, articolate dal giudice di appello. Difatti la Corte di appello: - ha evidenziato la pluralità e complessità delle condotte fraudolente poste in essere dalla LO;
- ha analiticamente richiamato la ricostruzione del giudice di primo grado, condividendola in modo argomentato;
- ha tenuto conto della documentazione prodotta quanto alla corresponsione di somme ingenti di denaro;
- ha considerato le allegazioni della difesa della ricorrente e valutato compiutamente la portata dell'asserito accordo sottoscritto tra le parti e alla presenza di un legale, nonostante fosse già decorso un consistente periodo di tempo dal conferimento delle somme di danaro da parte della persona offesa;
- ha considerato la mancanza di una giustificazione lecita quanto all'attività posta in essere da parte della LO, riscontrando la presenza di contenuti confessori emergenti sia dalla dichiarazione della stessa, che dal documento sottoscritto dalle parti;
- ha escluso 10 che la condotta per come accertata e provata potesse rappresentare il diverso delitto di appropriazione indebita;
- ha ricostruito puntualmente tempi e modi della condotta truffaldina, specificando esplicitamente, in condivisione con le argomentazioni spese dal giudice di primo grado, quando la persona offesa avesse maturato la piena consapevolezza della truffa subita;
- ha specificamente motivato, condividendo le argomentazioni del primo giudice, quanto alla gravità della condotta e alla fondata stima quanto alla dosimetria della pena. 6.5. Nello stesso senso e tenuto conto delle argomentazioni spese al paragrafo 6 e 6.4. deve essere considerato il settimo motivo di ricorso, dove all'evidenza ancora una volta la ricorrente contesta la valutazione in merito effettuata dalla Corte d'appello, proponendo una inammissibile lettura alternativa in questa sede, senza realmente confrontarsi con il contenuto della sentenza e proponendo, segnatamente, una lettura del tutto astratta degli elementi probatori presi in considerazione dal giudice di primo e di secondo grado con motivazione del tutto logica e priva di aporie. Appare, in tal senso, priva di pregio l'affermazione della ricorrente secondo la quale la Corte di appello non ha proceduto ad un esame valutativo e comparativo dei fatti di causa che avrebbe portato sicuramente a diverse conclusioni in merito alla configurabilità del delitto di truffa. La Corte ha, infatti, evidenziato la pluralità e continuità delle condotte ingannevoli poste in essere dalla LO;
ne ha analizzato incidenza e rilevanza;
ha considerato la particolare pervicacia dell'imputata, oltre alla sostanziale condizione di debolezza della persona offesa, senza con ciò affatto immutare la portata del fatto contestato, ma semplicemente ricostruendo la particolare offensività della condotta, chiaramente posta a base anche del giudizio relativo alla dosimetria della pena (pag. 15,16). Nel valutare l'insieme delle argomentazioni proposte dalla difesa, la Corte di appello ha fatto buon governo del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di truffa contrattuale, l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto (Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, Cantone, Rv. 280563-01; Sez. 6, n.10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 262801-01; Sez. 2, n. 41073 del 05/10/2004, Occhipinti, Rv. 230689-01; nonché con riferimento ai contratti ad esecuzione differita o sottoposti a condizione Sez. 2, n. 29853 del 23/06/2016, Prattichizzo, Rv. 268074-01). L'attività posta in essere dalla LO è stata esplicitamente considerata nella sua portata dal giudice di secondo grado, chiarendone consistenza e durata protratta nel tempo, indice di particolare intensità 11 ed efficacia, come evidenzia anche l'aver indotto successivamente la persona offesa a sottoscrivere un anomalo contratto dinnanzi ad un legale, al fine di confermare il suo ruolo, la legittimità dello stesso, l'efficacia della azione asseritamente posta in essere a fronte delle difficoltà manifestate dalla persona offesa a comprendere quale fosse effettivamente l'oggetto della prestazione posta in essere dalla LO. A tal fine la LO utilizzava una serie di accorgimenti, come la convocazione presso uno studio di avvocati, il supporto e la presenza di un legale, la preconfezione di un atto scarsamente intellegibile per persona non del mestiere e in medie condizioni, al fine di ammantare di legittimità e fondata fiducia l'attività che avrebbe dovuto porre in essere a seguito della ricezione di una cospicua somma di denaro dalla persona offesa. 6.6. Tali elementi sono stati presi in considerazione in modo coordinato e logico dal giudice si secondo grado e hanno portato il giudice ad argomentare specificamente anche quanto alla impossibilità di considerare integratq nel caso in esame un'appropriazione indebita, così come di ritenere tardiva la querela proposta (individuando il preciso momento nel quale, la persona offesa, rivolgendosi ad un diverso legale acquisiva consapevolezza della truffa subita). Tali elementi logicamente articolati dal giudice di secondo grado, con motivazione del tutto priva di aporie, evidenziano la manifesta infondatezza anche dell'ottavo e del nono motivo di ricorso, con i quali sia in relazione al dato procedimentale della proposizione della querela, che quanto alla proposizione della diversa qualificazione giuridica appare evidente il tentativo della parte ricorrente di proporre una lettura alternativa delle risultanze dibattimentali non consentite in questa sede in presenza di una approfondita e chiara motivazione sul punto. 6.7. Il decimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Anche in questo caso la ricorrente non si confronta con la motivazione del giudice di seconde cure, che ha ampiamente risposto in ordine all'identico motivo di appello proposto quanto alla congruità del trattamento sanzionatorio, tenuto conto dell'applicazione della recidiva contesta. La ricorrente pone una serie di critiche che tengono conto solo parzialmente dell'ampia motivazione del giudice di appello, che ha evidenziato con motivazione logica ed articolata la condivisibilità della determinazione della pena base, giustificata in considerazione di una ampia valutazione quanto alla gravità del reato commesso, caratterizzato da una complessa architettura e da una pluralità di azioni ripetute e costanti nel tempo, oltre alla notevole consistenza del danno arrecato, tenuto conto dell'importo delle somme consegnate, delle aspettative deluse e della perdita di chance derivante dalla mancata disponibilità di tali somme di denaro. Anche quanto alla recidiva la Corte di appello ha fornito una motivazione analitica e descrittiva, con la quale la ricorrente non si è confrontata, attesa la 12 piena considerazione dell'identica doglianza articolata con i motivi di appello (pag. 18) e il tipo di condanne precedentemente riportate, indicative della predisposizione della stessa alla commissione di reati della stessa specie di quello oggetto del presente procedimento. 6.8. Manifestamente infondato anche l'undicesimo motivo di ricorso. La ricorrente non si confronta in alcun modo con la motivazione del giudice di appello, che nell'articolare la riflessione in ordine al trattamento sanzionatorio non è assolutamente giunto a descrivere e considerare commesso un fatto diverso, ma ha valutato la portata della condotta, l'incidenza della stessa in relazione alle condizioni della persona offesa, con un ragionamento descrittivo volto ad integrare l'ampia valutazione del giudice di primo grado quanto alla particolare offensività e rilevanza della condotta posta in essere;
anche in questo caso si propone una lettura alternativa di dati esplicitamente considerati, in modo logico e coerente, nell'ambito della valutazione del trattamento sanzionatorio irrogato, con una lettura parziale e sviante della motivazione del giudice di appello. 6.9. Anche il dodicesimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'importo della provvisionale, la considerazione del danno, quanto meno materiale subito dalla persona offesa, sono elementi ampiamente considerati dalla motivazione sia del giudice di primo che di secondo grado, che hanno rappresentato anche la base conoscitiva con la quale si è giunti al rigetto della istanza di sospensione della esecutività della sentenza sul punto. Il richiamo di tale rigetto, oltre che agli altri elementi evidenziati, rappresenta una motivazione congrua, articolata e priva di aporie che evidentemente porta al superamento delle argomentazioni proposte dalla difesa. 7. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2022. Il Consigliere est.