Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/1999, n. 181
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Sentenza 11 gennaio 1999

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Per l'ipotesi di sopravvenuta inefficacia di un vincolo di inedificabilità gravante su suolo soggetto ad esproprio, cui è applicabile la disciplina dell'art. 4, ult. comma, legge 28 gennaio 1977 n. 10 - che per le aree situate fuori dal centro abitato, delle quali consente una limitata edificabilità, determina una classificazione come edificatorie - la determinazione dell'indennità di esproprio (che nella specie, essendo destinata a realizzare l'ampliamento delle dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica mediante l'acquisizione delle aree comprese nella tenuta di Capocotta, era da effettuare in base ai criteri di cui all'art. 5, quinto comma, legge 23 luglio 1985 n. 372), deve tener conto delle possibilità effettive di edificazione, con esclusione degli effetti indotti da abusive opere di urbanizzazione o dalla presenza nella zona di costruzioni edilizie non autorizzate.

Premesso che il momento di riferimento per la determinazione dell'indennità di esproprio è quello della data del decreto di esproprio, agli effetti della classificazione del suolo come edificabile o non edificabile, e dell'individuazione della normativa applicabile, va tenuto conto della disciplina urbanistica all'epoca vigente. Ne consegue l'irrilevanza della pregressa approvazione di un piano di lottizzazione, ove l'amministrazione abbia adottato in prosieguo differenti scelte urbanistiche, delle quali deve tenersi conto, se vigenti alla data del decreto di esproprio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/1999, n. 181
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 181
    Data del deposito : 11 gennaio 1999

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