Sentenza 11 novembre 2008
Massime • 1
In tema di elemento psicologico del reato, il dolo va qualificato come eventuale quando l'agente si rappresenti la probabilità, o anche la semplice possibilità, che l'evento si verifichi come conseguenza della sua condotta e accetti l'eventualità di tale verificazione. (Nella fattispecie relativa al delitto di rapina, la Corte ha ritenuto che l'agente, consapevole del fatto che per commettere il crimine doveva necessariamente scavalcare un bancone e travolgere la persona che vi si trovava dietro, avesse accettato il rischio di ferire la vittima).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2008, n. 2399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2399 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 11/11/2008
Dott. MONASTERO FRANCESCO - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere - N. 1368
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere - N. 024551/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI IZ, N. IL 28/04/1987;
avverso SENTENZA del 14/01/2008 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPANILE PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. GRAMBASSO Vincenzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.1. Con sentenza in data 14 gennaio 2008 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza in data 20 giugno 2007 con cui il G.U.P. del Tribunale di Palermo aveva ritenuto RI RI e CO RO colpevoli dei reati di rapina e lesioni volontarie, condannandoli, con il vincolo della continuazione, le attenuanti generiche equivalenti e la diminuente del rito, ad anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 1.000,00, di multa, oltre al pagamento delle spese processuali
In particolare, gli imputati erano ritenuti responsabili di una rapina, commessa in data 24 luglio 2006 utilizzando violenza alle persone all'interno di un'agenzia palermitana del Banco di Sicilia, mediante impossessamento di Euro 4.980,00, con l'aggravante di aver agito in più persone riunite, nonché del connesso reato di lesioni personali, guarite in gg. tre, con l'aggravante del nesso teleologico, in danno dell'impiegata LI AR LU. In motivazione la Corte territoriale - premesso che non sussistevano dubbi in merito all'attribuzione della responsabilità, avuto riguardo ai riconoscimenti fotografici degli imputati, i quali avevano reso confessione nel corso dei rispettivi interrogatori - rilevava, quanto al reato di lesioni, che non poteva affermarsene, come richiesto dagli appellanti, la natura colposa. Richiamate le modalità del ferimento dell'impiegata LI, provocato dalla condotta dell'imputato RI, il quale, "nello scavalcare le casse, le era rovinato addosso", si osservava come tale accadimento non poteva essere avvenuto accidentalmente, essendo state le condotte accompagnate e sorrette dall'accettazione del rischio che l'evento lesivo si verificasse.
Si aggiungeva che la ricorrenza del nesso teleogico fra il reato di lesioni e quello di rapina rendeva il primo perseguibile d'ufficio e che non era applicabile la disciplina del concorso formale in luogo di quella relativa alla continuazione fra i delitti. Veniva infine, per quanto qui maggiormente interessa, respinta la richiesta della difesa dell'NI di applicare la disciplina del reato continuato rispetto ad altra condanna per rapina e sequestro di persona (sentenza del GUP del tribunale di Palermo in data 22 novembre 2007), in quanto commessa a distanza di alcuni mesi, con concorrenti diversi e senza che fossero emersi elementi deponenti nel senso della sussistenza del proposito di commettere ulteriori reati all'atto del compimento degli antecedenti fatti criminosi.
1.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NI RI, per mezzo del difensore, formulando i seguenti motivi:
a) - Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B ed E, per essersi erroneamente ravvisato l'elemento della volontarietà nelle lesioni causate a una dipendente dell'istituto di credito, con conseguente insussistenza della circostanza aggravante del nesso teleologico.
b) - Inadeguata contestazione di detta circostanza, per omesso esplicito richiamo, nel capo di imputazione, all'art. 676 c.p., n.
1. c) - Violazione di legge e vizio di motivazione in merito al rigetto dell'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato rispetto ad altra condanna riportata dall'NI per analoghi fatti delittuosi.
d) - Erronea applicazione della legge penale in relazione al rapporto fra rapina e lesioni, da ricondursi nella disciplina del concorso formale, con conseguente esclusione del vincolo della continuazione e della circostanza aggravante del nesso teleologico.
2.1 Il ricorso è inammissibile per l'aspecificità dei motivi e comunque per la manifesta infondatezza degli stessi. L'art. 581 c.p.p., lett. c), dispone che i motivi d'impugnazione debbano contenere;
"l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni singola richiesta". Il legislatore del 1988 ha ribadito l'esigenza di specificazione delle doglianze per garantire un minimo di serietà all'impugnazione, pretendendo che i motivi siano correlati a ciascuna richiesta mediante l'indicazione chiara e precisa delle censure che si. intendono muovere ai capì o ai punti della sentenza impugnata, nonché delle ragioni di diritto e degli elementi fattuali che sorreggono ogni singola richiesta. Secondo l'orientamento di questa corte, si considerano aspecifici i motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo invero deve essere apprezzata, non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità conducente a mente dell'art.591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Cass. 18
settembre 1.99 7 Ahemtovic;
Cass. Sez. 6^, maggio 2003 Curcillo;
Cass.15 maggio 2008, n. 19951).
Nella fattispecie il ricorrente si limita a riproporre censure già avanzate alla sentenza di primo grado, relativamente alla natura accidentale della condotta che aveva determinato il ferimento dell'IN, puntualmente, respinte dalla corte territoriale, senza indicare in maniera specifica i vizi del ragionamento del giudice censurato, nella parte in cui, riferendosi espressamente all'accettazione del rischio dell'evento, veniva richiamata la figura del dolo eventuale.
A questo punto non appare satisfattiva del suindicato requisito della specificità dei motivi il mero richiamo a un evento del tutto accidentale, in quanto si imponeva, a fronte di tale aspetto della motivazione, una critica adeguata sul punto.
In ogni caso, la Corte territoriale non risulta essersi sottratta alla necessità di determinare, sulla scorta della ricostruzione dell'evento sotto il profilo strettamente fattuale, l'elemento psicologico del reato.
Infatti, trovandosi l'impiegata al di là del bancone che il rapinatore avrebbe dovuto scavalcare per portarsi verso il lato interno delle casse, appare evidente come l'NI non potesse non rendersi conto della sua presenza, prima di compiere il salto. La ricostruzione compiuta dalla Corte territoriale, tale da escludere che le lesioni alla dipendente fossero "cagionate solo per caso", si fonda quindi, per quanto attiene all'elemento materiale della condotta, su una valutazione di merito insindacabile in questa sede e, per quanto attiene al profilo della denunciata violazione dell'ari. 606 c.p.p., lett. e), aderente a una valutazione complessiva delle risultanze probatorie.
Quanto a quest'ultimo aspetto, giova ricordare come questa Corte abbia di recente ribadito che, anche all'esito della nuova formulazione della norma in esame, non costituisce vizio della motivazione qualsiasi omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati (Cass. 22 aprile 2008, n. 18163). Le argomentazioni del ricorrente neppure prospettano una diversa ricostruzione del fatto (essendo indubbio il ferimento dell'IN per essere stata "investita" dall'NI), ma si limitano a sollevare dubbi sull'individuazione dell'elemento psicologico così come operata dai giudici di merito, sulla base, peraltro, di elementi non corrispondenti all'esatto contenuto della motivazione censurata. Ed invero lo specifico richiamo della Corte territoriale alla figura del dolo eventuale, con l'implicito riferimento alla prevedibilità dell'evento (certamente sussistente in relazione alla reciproca posizione delle parti e all'azione compiuta dal predetto imputato), non può considerarsi validamente censurata con il mero riferimento a una manovra maldestra. Mette conto di richiamare, in proposito, l'orientamento di questa Corte secondo cui il dolo va qualificato come "eventuale" quando vi sia la rappresentazione nell'agente della probabilità o della semplice possibilità del verificarsi dell'evento letale come conseguenza della condotta medesima ed il rischio di quella verificazione sia stato accettato con l'attuazione della condotta (v., Cass. Sez. Un., sent. n. 3428 del 6.12.1991, Casu;
Cass. 14 giugno 2001, n. 30425, Cass. pen. 2003, 6, 1932). Non si può per altro prescindere, ai fini dell'accertamento del dolus eventualis, della situazione in cui si colloca la scelta di agire: pur senza indulgere nel versari in re illicita, occorre tener presente che un contesto radicalmente illecito predispone in via tendenziale all'accettazione del rischio dell'evento (Cass. 25 maggio 1981, Andraous, Cass. pen, 1982, 1535, relativa ad agente che, sorpreso in flagranza, si sia fatto scudo di un ostaggio, poi colpito a morte;
Cass. 25 ottobre 1997, n. 2587, in tema di omicidio conseguente a imbavagliamento della vittima nel corso di una rapina). Non può quindi omettersi di rilevare che, in una rapina compiuta con il mero ricorso alla violenza fisica, vale a dire senza armi, il travolgimento e il ferimento di una delle persone offese, vale a dire lo scavalcamento violento e senza indugi, a qualsiasi costo, del bancone, per raggiungere dal lato interno le casse, si poneva come momento imprescindibile per il conseguimento del principale scopo delittuoso, consistente nella realizzazione del reato di cui all'art.628 c.c.. 2.2 La ricorrenza della circostanza aggravante del nesso teleologico, viene contestata, nel primo motivo di ricorso, sotto il duplice profilo della natura accidentale del ferimento della IN e del suo verificarsi nella fase iniziale della rapina, senza che la persona offesa risultasse coinvolta ne' nel momento della razzia del danaro, ne' nella fase dell'abbandono dell'istituto di credito. Quanto al primo aspetto, vanno richiamate le superiori considerazioni in merito alla condivisibile individuazione, da parte dei giudici di merito, dell'elemento psicologico del reato, non dubitandosi, per altro, della piena compatibilità fra il dolo eventuale e la circostanza aggravante del nesso teleologico (Cass. 7 giugno 1979, Giust. Pen. 1980, II, 278).
Quanto al secondo profilo, la Corte territoriale ha ben evidenziato, sia pure in termini concisi, il nesso intercorrente fra il reato di lesioni e quello di rapina, e certamente non coglie nel segno il rilievo secondo cui la violenza nei confronti dell'IN (coessenziale, come sopra evidenziato, alle modalità della rapina) sarebbe stata esercitata - come normalmente avviene secondo il paradigma della rapina "propria" - prima dell'impossessamento del danaro e della fuga, venendo comunque in considerazione una fase dell'azione criminosa.
3. Il motivo con il quale si contesta l'assenza di una specifica contestazione della circostanza aggravante in esame, sotto il profilo dell'omesso richiamo all'art. 576 c.p., n. 1, ha già trovato adeguata soluzione nella decisione impugnata, nella quale è stato evidenziata l'adeguatezza della contestazione in punto di fatto, non disgiunta dall'indicazione dell'art. 61 c.p., n. 2 (cfr., in tema, Cass. Sez. Un., 21 giugno 2000, n. 18).
4. Con il terzo motivo, relativo al rigetto dell'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato rispetto ad altra rapina compiuta nel novembre, viene dedotta, in maniera non ammissibile, una "quaestio facti" la cui soluzione è rimessa all'apprezzamento esclusivo del giudice di merito (v. Cass. Sez. 6^, n. 1474 del 14.5.1997; Cass. 27 maggio 2008, n. 22681). Trattasi, pertanto, di apprezzamento nella specie incensurabile e comunque ampiamente condivisibile poiché neppure in sede di ricorso è stato portato alcun elemento concreto idoneo a giustificare la ricorrenza dell'unicità del disegno criminoso, al di là degli aspetti già valutati, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, dalla Corte territoriale.
5. Il quarto motivo propone la questione dell'esclusione del nesso teleologico fra il delitto di lesioni e quello di rapina, essendo configurarle un concorso formale e non già il vincolo della continuazione.
La tesi appare in nuce inassecondabile, in quanto, al di là del risalente arresto di merito richiamato dal ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte è costantemente orientata nel senso della compatibilità fra concorso formale e circostanza aggravante del nesso teleologico, inteso come indice di dolo maggiormente intenso e di pericolosità più accentuata, dato il collegamento finalistico tra due o più reati, anche se ciascuno di essi comprende tra gli elementi costitutivi l'estremo della violenza (Cass. S.U., 29 novembre 1958, Riv. it. pr. Pen. 1959, 937; Cass. 12.3.1985). Questa stessa sezione della Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi in termini negativi alla tesi del ricorrente affermando che, allorché la violenza esercitata, per assicurarsi il possesso della cosa oggetto del reato di rapina o l'impunità, eccede il fatto della semplici percosse e volontariamente provoca lesioni personali, si determina il concorso tra i delitti di rapina e quello di lesioni, e per quest'ultimo sussiste l'aggravante della connessione teleologica, a nulla rilevando che reato mezzo e reato fine siano integrati dalla stessa condotta materiale (in tal senso Cass. Sez. 2^, sentenza n. 26435 del 31 maggio 2005; Cass. 18 luglio 2005, rv. 232004; Cass. n. 167 del 1997, rv. 206922; Cass. n. 1272 del 2003, rv. 229508).
5. La tesi, sostenuta con l'ultimo motivo di ricorso, secondo cui il reato di lesioni, in applicazione del principio di specialità, sarebbe assorbito da quello di rapina, confligge con il principio (Cass. n. 6986 del 1977) secondo cui il delitto di rapina assorbe in sè soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse, per cui, ove la vis compulsiva raggiunga nell'iter criminoso un grado tale da divenire causa di lesioni personali, l'agente risponde anche di questo autonomo reato (vedi anche Cass. n. 4982 del 1979). Analogamente, con riferimento al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, è stato ritenuto (Cass. n. 167 del 1997; Cass. n. 1420 del 1994) che resta assorbito in detto reato solo il minimo di violenza che si concreta nelle percosse e non anche gli atti che, esorbitando da tale limite, siano causa di lesioni personali;
in quest'ultima ipotesi l'ulteriore delitto d lesioni, stante il suo carattere autonomo, concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, con l'effetto che, se l'atto di violenza, con il quale l'agente ha prodotto consapevolmente le lesioni, non sia fine a se stesso, ma venga posto in essere allo scopo di resistere al pubblico ufficiale, si realizza il presupposto per la sussistenza dell'aggravante della connessione teleologica.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2009