Sentenza 24 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/04/2002, n. 6007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6007 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2002 |
Testo completo
6 5 8 N 9 . 1 O A I N / Z - 4 0 61507 / R A 6 B A R 2 T T . L S R L I U . A P ITALIANA06007/02 B . G I D E EPERBLICA B R R L A T E T A D A 1 I I D 3 S R 1 E N E E . T S T N LA CORTE SUPREMA N E I E A A S E M SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni Paolini Presidente R.G.N.18854/98 Dott. Massimo Oddo Consigliere Dott. Salvatore Di Palma Consigliere 17519 Cron. Dott. Paolo Giuliani Consigliere Rep. Dott. Francesco TIRELLI Cons. Rel. Ud. 01/02/02 ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SEN TEN ZA N. 61507 sul ricorso proposto da: dello Stato, Amministrazione delle Finanze dei Portoghesi elettivamente domiciliata in Roma, via 12, l'Avvocatura Generale dello Stato, che la presso rappresenta e difende per legge;
ricorrente -
contro
LA AL, elettivamente domiciliato in Roma, via Po 9, presso l'avv. Francesco Napolitano, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 205/29/97, depositata il 16/9/1997 dalla Commissione Tributaria regionale del 8 7 6 Lazio. OGGETTO: Condono ex lege n. 516/1982. Accertamento di maggiori redditi. Iscrizione a ruolo del terzo della ulteriore imposta in conseguenza dovuta. Necessità di tener conto della dichiarazione integrativa nel frattempo presentata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1/2/2002 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Sepe, che ha concluso per il rigetto 0, in subordine, per l'accoglimento parziale del ricorso, La Corte, osserva quanto segue. notificato il 28/10/1998, Con atto delle Finanze dello Stato1'Amministrazione proponeva ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, esponendo che l'Ufficio II. DD. di Roma aveva a suo tempo rettificato la dichiarazione dei redditi presentata da LA AL per l'anno 1974. Il contribuente aveva impugnato l'accertamento, ma nelle more del giudizio l'Ufficio aveva provveduto ad iscrivere а ruolo il terzo della maggiore imposta in base ad esso dovuta. 2 Il LA aveva contestato anche tale ulteriore atto Commissione Tributaria di 1° Grado di Roma e la l'aveva, da parte sua, annullato perché nell'emettere la cartella non si era tenuto conto dell'ulteriore imponibile dichiarato dallo interessato per definire ai sensi della L.n. 516/1982 la vertenza relativa all'avviso di accertamento. L'Ufficio aveva interposto appello, ma la Commissione Tributaria Regionale l'aveva respinto con una sentenza che andava senz'altro annullata perché viziata da insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. L'intimato resisteva con controricorso e la causa veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 1/2/2002. MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che i giudici a quo hanno preliminarmente affermato che l'iscrizione a ruolo avrebbe dovuto essere effettuata in misura non eccedente il terzo della differenza fra la ulteriore imposta pretesa dall'Ufficio e quella già versata dal LA in dipendenza della dichiarazione integrativa ex lege n. 516/1982. 3 Fatta questa premessa, la Commissione Tributaria regionale ha poi aggiunto che l'IRPEF sul maggior reddito accertato ammontava a £. 20.503.000, mentre assommava a £. quella dovuta per il condono 4.400.000. differenza fra le Considerato che il terzo della predette imposte arrivava ad appena £. 5.367.667, i giudici а quo hanno confermato la decisione di annullamento del ruolo perché quest'ultimo recava la somma di f.
8.681.094 e, dunque, un importo addirittura superiore a quello iscrivibile in base all'avviso di rettifica. Col ricorso di cui si discute, l'Amministrazione non ha contestato l'esattezza giuridica del principio affermato dalla Commissione, né ha censurato l'ammissibilità di un annullamento totale anziché limitato alla sola eccedenza indebitamente richiesta, ma si è limitata a lamentare il difetto di motivazione della sentenza impugnata, proposito che il ruolo in sottolineando in questione era stato formato nel dicembre del 1981, ovverossia in un momento in cui l'Ufficio non avrebbe potuto tener conto della dichiarazione integrativa in quanto le relative imposte erano state liquidate soltanto nel dicembre del 1988. 4 Nel suo controricorso, il LA ha sostenuto che un appunto del genere non avrebbe "nulla a che vedere" con la congruità ○ meno della motivazione, ma simile obiezione non può essere condivisa perché sia pure in forma contorta e quasi criptica, 1'Amministrazione sembrerebbe aver voluto dire che al momento dell'emissione della cartella in contestazione, il LA non aveva ancora pagato alcunchè, in quanto le imposte da lui dovute per effetto del condono erano state quantificate e messe a ruolo soltanto sette anni più tardi. Se ben s'intende lo scarno motivo del ricorso, parrebbe cioè che 1'Amministrazione abbia addebitato ai giudici a quo di non essere stati coerenti con la premessa da loro posta, perché per mantenere fede alla stessa, avrebbero potuto confermare la decisione di prime cure soltanto dopo aver accertato che il LA non si era limitato а presentare una dichiarazione integrativa da cui risultava una maggiore imposta di £. 4.400.000, ma aveva provveduto anche a versarla fin da ероса precedente alla formazione del ruolo impugnato. Anche così interpretato, però, il ricorso dell'Amministrazione dev'essere dichiarato ugualmente inammissibile, perché pur non avendo 5 effettuato alcun accertamento del tipo di quello sopra indicato, i giudici a quo non hanno tuttavia mancato di evidenziare che la cartella sottoposta al loro esame portava una somma comunque superiore imposta accertataanche al terzo della maggiore dall'Ufficio. Non avendo formulato nessuna specifica censura contro quest'ultima constatazione, che nell'economia della decisione gravata risulta da sola sufficiente a sorreggerne il dictum, 1'Amministrazione difetta, invero, di un reale interesse all'esame della sua doglianza, che anche ove accolta, non potrebbe mai portare all'annullamento della sentenza impugnata, passata ے ھ ormai in giudicato in relazione al profilo non criticato (C. Cass. 1995/03073, 1995/07675, 1996/03640, 1996/07624, 1997/08798, 1998/09866 e 1999/07948). Sussistono, peraltro, giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, compensando integralmente le spese di lite fra le parti. 6 Roma, il 1/2/2002. IL CONSIGLIERE EST. Turuches IL PE ENTE IL CANCEL ERE O 7 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 APR. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 innocenzo Battista E N 6 O I 8 9 Z 1 A / 5 R 4 . / T A 6 N S I 2 I . R G R B . E A P R . . T L D L U A L A B E D I D B R E I A T T S A T I N N 1 E E R S 3 S E 1 I E T A . A N M