Sentenza 11 febbraio 2016
Massime • 1
Risponde del delitto di falsa testimonianza il testimone c.d. assistito che rifiuta di sottoporsi al controesame.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2016, n. 8206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8206 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2016 |
Testo completo
8 2 0 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 11/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA -Presidente N.177 Dott. GIOVANNI CONTI - - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANDREA TRONCI N. 25629/2014 - Consigliere - Dott. EMILIA ANNA GIORDANO Dott. ERSILIA CALVANESE - Consigliere - - Consigliere - Dott. ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN VA N. IL 26/01/1973 avverso la sentenza n. 38/2013 CORTE APPELLO di POTENZA, del 14/11/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso, udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA TRONCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. CORASANITI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Udito il difensore Avv. R.G.Cass. n. 25629/14 Corte Suprema di Cassazione RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14.11.2013, la Corte di appello di Potenza confermava la decisione adottata il 29.05.2012 dal g.u.p. del Tribunale di Matera, con cui IN IV era stato condannato, con le concesse attenuanti generiche e la diminuente del rito, alla pena di mesi undici di reclusione in relazione al contestato reato di cui all'art. 372 cod. pen., per essersi rifiutato di sottoporsi al controesame dei difensori degli imputati, nel corso del procedimento svoltosi innanzi al Tribunale collegiale di Matera, in cui era stato sentito come testimone, ai sensi dell'art. 197 bis cod. proc. pen.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Antonio D'Angella, sulla scorta dei seguenti motivi di doglianza: a) "violazione di legge processuale", per essersi celebrato il processo conclusosi con l'impugnata sentenza in udienza pubblica, anziché in camera di consiglio, coerentemente al primo grado di giudizio, per effetto della scelta esercitata per il rito di cui agli artt. 438 e ss. cod. proc. pen.; b) "violazione di norme processuali", in relazione all'art. 197 bis cod. proc. pen., poiché il IN non poteva essere obbligato a rispondere su fatti riguardanti la propria responsabilità penale, per i quali si era già proceduto a suo carico, avendo peraltro risposto alle domande del p.m. e "confermato [...] tutto quanto aveva già riferito in sede di s.i.t."; c) "violazione di legge", avuto riguardo alla "mancata concessione dell'esimente di cui all'art. 59 cod. pen." - da intendersi, in realtà, quella prevista dall'art. 384 cod. pen., come del resto esplicitato nella pronuncia del g.u.p. in ordine alla quale si : rileva, per un verso, la sostanziale carenza di motivazione della gravata sentenza ("il giudice di appello spende appena due righe ...") e, per altro verso, la contraddittorietà della diversa motivazione adottata dal giudice di primo grado;
d) "violazione di legge", con riferimento all'art. 62 bis cod. pen., per effetto del conteggio della diminuzione connessa alle riconosciute attenuanti generiche in misura inferiore ad un terzo, con ovvia ricaduta sulla pena finale determinata a carico del prevenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto è manifestamente infondato e perciò inammissibile.
1. Senz'altro palesemente inconsistente è il primo motivo di doglianza, sub a). 2. 1б яя R.G.Cass. n. 25629/14 Corte Suprema di Cassazione Invero, ancorché non possa revocarsi in dubbio che, a seguito dell'iniziale opzione dell'imputato per il rito abbreviato, con conseguente celebrazione di quel giudizio in camera di consiglio, anche il processo di appello si sarebbe dovuto svolgere in forma camerale, nondimeno è parimenti indiscutibile che l'avvenuta celebrazione di quest'ultimo in pubblica udienza ha rappresentato ancor maggiore garanzia per l'imputato, che dunque, in assenza di qualsivoglia pregiudizio del diritto di difesa, è per certo carente di interesse a far valere il vizio denunciato, che non si è risolto in alcuna nullità (cfr., in senso conforme, da ultimo, Cass. Sez. 6, sent. n. 21877 del 21.04.2008, Rv. 240365).
3. Altrettanto dicasi in ordine al secondo profilo di doglianza, sub b). Premesso come già la Corte lucana abbia dato conto della piena legittimità della qualità di testimone assistito assunta dal IN nel processo a quo, avendo egli precedentemente definito la propria posizione ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - qualità peraltro scevra da sospetti di costituzionalità, alla stregua delle ragioni esplicitate dal giudice delle leggi con la ordinanza n. 456 del 13.12.2007, pure richiamata dalla sentenza impugnata - la tesi difensiva, secondo cui il prevenuto non avrebbe potuto comunque essere obbligato a deporre su fatti concernenti la propria responsabilità penale, a mente di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 197 bis del codice di rito, non ha alcun pregio, per la semplice ed assorbente ragione che il succitato IN si è rifiutato non già di rispondere a singole e determinate domande, bensì non ha inteso sottoporsi in radice al controesame da parte dei difensori degli imputati, per di più ancorché ammonito dal presidente del Collegio in ordine alla rilevanza penale di siffatto comportamento. Essendo appena il caso di puntualizzare che la linearità di siffatto ragionamento non è in alcun modo inficiata dalla sottolineatura difensiva delle risposte precedentemente fornite dall'odierno ricorrente al p.m. - il cui esame si era peraltro celebrato in altra e pregressa udienza giacché la circostanza, tutt'al contrario, vale semmai a dare contezza della potenziale rilevanza e comunque della pertinenza della deposizione del IN ai fini della decisione del Tribunale: il che è ampiamente sufficiente a concretizzare la lesione del bene giuridico il normale e corretto svolgimento dell'attività giudiziaria tutelato dalla norma - incriminatrice, che notoriamente delinea un reato di mero pericolo. Non ha pregio neppure il terzo motivo del ricorso, sub c), relativamente al 4. quale del tutto insussistente è tanto la censura di carenza di motivazione mossa alla sentenza del giudice distrettuale - avendo lo stesso, sia pur sinteticamente, esplicitato che l'esimente di cui trattasi deve poggiare su dati concreti e reali, così di fatto facendo propria e reiterando l'argomentazione già sviluppata dal g.u.p. del Tribunale di Matera quanto, analogamente, l'addebito di contraddittorietà a carico della - б да R.G.Cass. n. 25629/14 Corte Suprema di Cassazione pronuncia del primo giudice, per aver escluso l'esimente medesima pur dando atto di quanto rilevato nel processo a quo dal Tribunale collegiale di Matera, a proposito dello stato di restrizione del IN in un carcere sottoposto all'influenza della famiglia criminale degli SCARCIA, raggiunta dalle dichiarazioni accusatorie del prevenuto: ciò in quanto "In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. non può essere invocata sulla base del mero timore, anche solo presunto o ipotetico, di un danno alla libertà o all'onore, implicando essa un rapporto di derivazione del fatto commesso dalla esigenza di tutela di detti beni che va rilevato sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile consequenzialità e non di semplice supposizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso l'applicabilità dell'esimente invocata, in relazione al delitto di falsa testimonianza, prospettando una situazione di condizionamento ambientale subito in ragione della presenza di una pervasiva criminalità organizzata)." (così, da ultimo, Cass. Sez. 6, sent. 19110 del n. 02.04.2015, Rv. 263504). Manifestamente infondata, infine, è la residuale doglianza di cui al punto d), in 5. tema di quantificazione della riduzione del trattamento sanzionatorio connessa all'avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche. E' vero, infatti, che detta riduzione non è pari ad un terzo (pur essendo assai prossima a detta misura), ma è parimenti e notoriamente vero che il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 62 bis cod. pen. legittima ad operare una decurtazione di pena fino ad un terzo, di talché il ricorrente avrebbe dovuto semmai argomentare sulla contraddittorietà o manifesta illogicità di siffatta determinazione del primo giudice, per contro del tutto assente già in sede di motivi d'appello.
6. All'inammissibilità del ricorso per le ragioni esposte, seguono le statuizioni previste dall'art. 616 cod. proc. pen., così come esplicitate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'11.02.2016 Il Consigliere est. Il Presidente явик Judeca DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 29 FEB 2016 S IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO V E R P 3 Pieta Esposito E T R O C