Sentenza 23 maggio 2013
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, richiesta in base alla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, deve considerarsi soddisfatto l'onere, imposto dal comma quarto dell'art. 16 della medesima convenzione, a carico dello stato estero di invio degli atti nel termine di quaranta giorni, nel caso in cui il Ministero della giustizia comunichi, anche via fax, alla Corte di appello l'avvenuto tempestivo adempimento, riservandosi la trasmissione degli atti stessi dopo aver proceduto alla loro traduzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/05/2013, n. 22936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22936 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 23/05/2013
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 874
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 15313/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARI;
nei confronti di:
ST LA N. IL 03/04/1958;
avverso l'ordinanza n. 2/2013 CORTE APPELLO di BARI, del 21/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
sentite le conclusioni del PG Dott. Policastro Aldo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
FATTO
In data 12.01.2013 VS OY venne arrestato a seguito di provvedimento di cattura emesso il 03.10.2012 dall'autorità giudiziaria di Bitola (Macedonia) sulla base della sentenza del Tribunale di Bitola del 07.03.2007 che lo aveva condannato alla pena di anni sei di reclusione per tentato omicidio commesso il 28.11.2004. L'arresto venne ritualmente convalidato dalla Corte di appello di Bari, con applicazione in via provvisoria della misura coercitiva, di cui venne data comunicazione all'autorità richiedente in data 14.01.2013.
Con ordinanza in data 21.03.2013, la Corte di Appello di Bari ordinava l'immediata liberazione del predetto, in applicazione dell'art. 16, comma 4 della Convenzione Europea di Estradizione (corrispondente al coordinato disposto dell'art. 716 c.p.p., comma 5, e art. 715 c.p.p., comma 6), per mancato invio nel termine di 40 giorni della domanda di estradizione e relativi allegati. Avverso tale provvedimento ha proposto impugnazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari, deducendo che non sussiste in fatto il presupposto del mancato invio della domanda di estradizione, in quanto risulta dagli atti che la domanda di estradizione è stata tempestivamente inviata al nostro Ministero della Giustizia, come da fax spedito il 19.02.2013 alla Corte d'appello di Bari.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il P.G. ha, invero, documentato che effettivamente il Ministero della Giustizia ebbe a comunicare alla Corte d'appello di Bari, con fax del 19.02.2013, il tempestivo invio, da parte delle autorità macedoni, della domanda di estradizione, riservandosi di trasmetterla, con l'allegata documentazione, dopo l'effettuazione della traduzione in lingua italiana.
Non sussiste, dunque, il presupposto del mancato tempestivo invio, posto a base del provvedimento impugnato.
Per completezza, si può aggiungere che la mancata contestuale traduzione della domanda in lingua italiana non può per sè inficiare la validità dell'invio ai fini della richiamata norma di cui all'art. 16, comma 4 della Convenzione Europea di Estradizione del 13.12.1957. Vero è infatti che l'art. 23 di tale Convenzione dispone testualmente che "gli atti da produrre saranno redatti sia nella lingua della Parte richiedente sia in quella della Parte richiesta. Quest'ultima potrà richiedere una traduzione nella lingua ufficiale del Consiglio d'Europa che essa sceglierà.". Senonché la statuizione in parola, corrispondente alla disposizione dettata dall'art. 201 disp. att. c.p.p. (che prevede che "le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana"), pone a carico dello Stato richiedente un onere allo scopo di assicurare la funzionalità ed il celere svolgimento delle procedure estradizionali ma non determina di per sè la "nullità" della richiesta di estradizione e della relativa procedura (v. in tal senso Sez. 6, n. 24707 del 24/05/2007, Lupan, Rv. 237113; Sez. 6, n. 18704 del 18/03/2008, Boldea, Rv. 239678). Se, quindi, il mancato assolvimento di tale onere giustifica la richiesta di adempimento della parte richiedente, ciò non significa che l'autorità italiana ricevente non possa decidere (come avvenuto nel caso di specie) di provvedere in proprio alla traduzione, prima di inoltrare gli atti all'autorità giudiziaria competente.
In conclusione, dunque, la documentazione di cui al coordinato disposto dell'art. 16, comma 4, e art. 12 della Convenzione Europea deve ritenersi tempestivamente pervenuta al competente ministero, che ha espressamente accettato di riceversela, agli effetti dell'art. 23 Conv. cit..
Di qui la fondatezza del proposto gravame e il conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bari per l'ulteriore corso a sensi del coordinato disposto dell'art. 716 c.p.p., comma 3, e art. 715 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bari per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2013