Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2477
CASS
Sentenza 21 febbraio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La cosiddetta "actio nullitatis", esperibile in ogni tempo avverso i provvedimenti del giudice delegato, presuppone un atto giuridicamente inesistente, per assoluta carenza di potere del giudice di emetterlo, mentre ogni deviazione dal corretto esercizio del potere operata nell'ambito della sfera di attribuzioni devoluta dalla legge al giudice non determina l'inesistenza del provvedimento, ma consente solo un riesame in ordine alla legittimità del suo contenuto attraverso le previste forme di impugnazione per rimuoverne gli effetti. Ne consegue che il provvedimento di non ammissione di determinati crediti al passivo, rientrando nei compiti istituzionali del giudice delegato di formazione dello stato passivo, rinviene il suo eventuale correttivo unicamente nell'ambito dello speciale procedimento di opposizione previsto dagli artt. 98 e 99 legge fall..

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2477
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2477
    Data del deposito : 21 febbraio 2001

    Testo completo