Sentenza 25 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/05/2002, n. 7671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7671 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2002 |
Testo completo
'Aula B _ 0 7 6 7 1 /0 2 In nome del Popolo Italiano 2 La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev.soc. dr. Vincenzo Mileo Presidente R.G.n. 19920/1999 dr. Bruno D'Angelo Consigliere Cron. 21360 dr. Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere Rep. dr. Donato Figurelli Consigliere rel.Ud. 28.02.2002 dr. Attilio Celentano Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: fund Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in per- sona del Presidente e legale rappresentante pro-tempo re prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, sia congiunta- mente che disgiuntamente, dagli avv. Vincenzo Cerioni e Antonio Todaro, con elezione di domicilio nel loro uffi- cio presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto in Roma alla via della Frezza n. 17, ricorrente;
892
CONTRO
AC GI, elettivamente domiciliata in Roma alla - 1 - via Arno n. 47 presso lo studio dell'avv. Franco Agostini, - che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Modica -- 31 maggio 1999, n. 126/1999, n. 513/98 R.G. in data 20 A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 28 febbraio 2002; udüto l'avv. Pilerio Spadafora per delega dell'avv. Antonio Todaro per l'INPS; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- приме rale dr. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'ac- • coglimento del ricorso. - 2. I Svolgimento del processo. Con ricorso depositato il 17 settembre 1993 la signora GI AC, premesso che: aveva lavorato come brac- ciante agricola assicurata obbligatoria INPS negli anni 1988, 1989 e 1990; era stata iscritta negli elenchi ana- grafici dei braccianti agricoli negli stessi anni;
aveva presentato all'INPS in data 5 gennaio 1991 domanda per ottenere l'indennità di maternità per astensione facolta- tiva;
che l'istanza era rimasta senza esito nonostante numerosi solleciti successivi ed un ricorso presentato il 23 luglio 1993; chiedeva che l'INPS, previo accerta- mento del diritto della medesima alla chiesta indennità, venisse condannato al pagamento di quanto assumeva dovutole. Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando inte- gralmente le avverse domande, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto per decorrenza del termine annuale di legge, deducendo nel merito l'insussistenza del rapporto di lavoro denunciato dalla ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda, oltre alle spese del giudizio. Radicatosi il contraddittorio, in esito alla fase di istruzio- ne, il Pretore adito, con sentenza depositata il 2 giugno 1998, rigettava la domanda, dichiarando interamente comp ensate tra le parti le spese del giudizio. Avverso tale sentenza la AC proponeva appello. Si costituiva anche in sede di gravame l'INPS, contestando la - 3 - fondatezza di tutte le doglianze. Con la sentenza citata in epigrafe il Tribunale di Modica accoglieva l'appello e condannava l'INPS al pagamento in favore della AC dell'indennità di maternità per asten- sione facoltativa per il periodo compreso tra il 2.1.1991 ed il 2.7.1991. Osservava il Tribunale che, essendosi verificata la richie- sta di astensione facoltativa all'inizio dell'anno 1991, po- tevano computarsi ai fini del calcolo delle cinquantuno gior- nate lavorate previsto dalla legge quelle maturate nell'an- no 1990 e, al detto scopo, poteva validamente tenersi conto del periodo per il quale era stata riconosciuta e corrisposta l'indennità per astensione obbligatoria;
che, avendo tale perio- do compreso un arco temporale di giorni 127, lo stesso era sufficiente, unitamente all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 1990, per la valida instaura- zione del rapporto assicurativo;
che a ciò conseguiva il rico- noscimento dell'obbligo dell'INPS di corrispondere in favore della AC l'indennità di maternità per astensione facoltativa, richiesta da quest'ultima all'INPS con domanda inoltrata in data 5 gennaio 1991, relativamente al periodo compreso tra il 2 gennaio 1991 ed il 2 luglio 1991 (data del parto: 29 settembre 1990). Avverso detta sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassa- zione, affidato ad un unico motivo. La AC ha resistito con controricorso, ed ha depositato memoria. - 4 - Motivi della decisione. Con l'unico motivo l'INPS denunzia violazione ed errata ap- plicazione degli artt. 4, primo comma, D.D.L.
9.4.1946 n. 212, 5, commi sei ed otto, D.L. 11 settembre 1983, n. 463, conver- tito con modificazioni con legge 11 novembre 1983, n. 638, 15, terzo comma, L. 30.12.1971 n. 1204, e 13 D.P.R. 25.11.1976 n. 1206, insufficiente, errata e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia, in rela- zione all'art. 360, commi 3 e 5 c.p.c. L'Istituto ricorrente deduce che nel settore agricolo, mentre l'indennità relativa al periodo di astensione obbligatoria verrà corrisposta per tutto il periodo, anche se questo continui oltre l'anno di efficacia degli elenchi (art. 17, comma 1, legge 1204/ 1971), in caso di assenza facoltativa, il diritto si estingue con lo scadere del periodo di efficacia dell'elenco in cui la la- voratrice si trovi iscritta, a meno che essa, avendo compiuto nello stesso anno più di 51 giornate lavorative, abbia maturato i requisiti per l'iscrizione nell'elenco principale destinato a pubblicazione nell'anno successivo;
che è errata l'affermazione del Tribunale circa l'esistenza del requisito dell'iscrizione per l'anno 1990, alla luce del periodo di astensione obbligatoria di complessivi 127 giorni. Osserva pregiudizialmente la Corte che il controricorso, notifi- cato il 31 marzo 2000, è inammissibile, essendo la notifica del ricorso avvenuta il 28 ottobre 1999 (come dedotto nella stessa - 5 - epigrafe del controricorso), ed essendo stato pertanto il controricorso notificato oltre il termine previsto dall'art. 370, 1° comma c.p.c. Stante l'inammissibilità del controri- corso, è anche inammissibile la memoria presentata dalk resi- stente. Ciò detto, si osserva che il ricorso è infondato. La AC, come risulta dalla sentenza impugnata, ha percepi- to l'indennità di maternità per astensione obbligatoria dal lavoro tra il 28 luglio ed il 28 dicembre dell'anno 1990. Come risulta poi dalle sentenze di questa Corte Suprema, ri- chiamate nello stesso ricorso (Cass. 15 gennaio 1997 n. 356 Прим e Cass. 11 marzo 1996 n. 1959), ai fini del computo delle cinquantuno giornate lavorative che, ai sensi dell'art. 3 d. lg. lgt. 9 aprile 1946 n. 212, sono necessarie per l'instaurarsi di un valido rapporto assicurativo nei confronti dei lavora- tori agricoli, bisogna tener conto, ai sensi dell'art. 5, comma 8, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, non solo delle giornate effet- tivamente lavorate, ma altresì dei periodi di astensione obbli- gatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio. Tale orientamento questo Collegio condivide per le motivazioni svolte nelle citate sentenze, nonostante il diverso avviso espresso da Cass. n. 6721 del 1999, pure richiamata in ricorso. Alla stregua dell'orientamento seguito, le giornate di astensione obbligatoria vanno considerate come di effettivo lavoro e valide per il requisito contributivo. Per il periodo di 127 giorni -6 - valido nel 1990 sussistono le 51 giornate necessarie per la sussistenza di un valido rapporto assicurativo utile nel 1991, durante il quale la AC ha diritto alla in- dennità per astensione facoltativa dal lavoro. Il ricorso deve essere in conseguenza rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, stante l' nammissibilità del controricorso ( e della memoria ) e 15 mancata partecipazione del difensore della resistente alla discussione orale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 28 febbraio 2002. Il Presidente (dr. Vincenzo Mileo) incess Mi LL Il Consigliere estensore (dr. Donato Rigurelli) IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 25 MAG. 2002 СкогоJansella IL CANCELLIERE - 7