Sentenza 21 agosto 2003
Massime • 2
In caso di contestazione in giudizio della revoca del trattamento assistenziale per ragioni inerenti al requisito sanitario in materia di invalidità civile, deve ritenersi passivamente legittimato il Ministero dell'Interno, unico soggetto al quale apparteneva il potere di concessione del beneficio assistenziale, e ciò specificamente per i provvedimenti emessi prima del 7 gennaio 1995, data di entrata in vigore del d.P.R. n. 698 del 1994, che ha riconfigurato poteri e legittimazioni in materia di minorazioni civili.
Il trattamento di invalidità, nel caso in cui la soglia invalidante risulti superata nel corso del giudizio, decorre, secondo la regola stabilita dall'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'insorgenza dell'invalidità, e non immediatamente dal momento dell'insorgenza del requisito sanitario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12303 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
VO IA ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato VITO NANNA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO VOLPE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 729/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 03/11/00 R.G.N. 284/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/03 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AR TE IV conveniva in giudizio, innanzi al giudice del lavoro di Bari, il Ministero dell'interno, esponendo che, con provvedimento del 30 dicembre 1993 le era stata revocata la pensione d'inabilità di cui era titolare dal 1 dicembre 1982, in quanto, a parere della commissione medica, la sua capacità lavorativa era ridotta solo nella misura del 30%; chiedeva, pertanto, il ripristino della pensione dall'epoca della revoca.
La domanda veniva rigettata dal giudice di primo grado, conformemente alle conclusioni dell'espletata c.t.u.. Con sentenza del 3 novembre 2000, la Corte d'appello di Bari, in parziale accoglimento dell'appello della IV, condannava il Ministero a pagarle la pensione d'inabilità con decorrenza dal gennaio 1997.
I giudici di appello condividevano le conclusioni del c.t.u. nominato in secondo grado. Affermavano che la IV era affetta da insufficienza renale cronica in trattamento emodialico (quattro volte la settimana) in soggetto sottoposto ad espianto di rene trapiantato, complicata da ipertensione arteriosa resistente a terapia, cardiopatia ipertensiva. Ritenevano, pertanto, la predetta assolutamente e permanentemente inabile (100%) a far data da quando si erano manifestati i segni cimici del rigetto cronico del rene trapiantato, che avevano costretto la paziente a riprendere il trattamento emodialico. Tali segni risalivano al gennaio 1997. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione l'amministrazione dell'interno, con sette motivi;
resiste la IV con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi tre motivi di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 37.5 l. n. 448 del 1998 e degli artt. 354 e 102 c.p.c., nullità della sentenza e/o del procedimento e motivazione omessa su punto decisivo della controversia, l'amministrazione dell'interno sostiene che, trattandosi di fattispecie relativa a revoca di beneficio in corso di godimento il giudice di appello avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero del tesoro (avvenendo la revoca a seguito di visita medica disposta dai competenti organismi sanitari dipendenti da detto ministero). Ripercorre, al riguardo, il regime normativo della revoca non sostanzialmente innovato dalla d.p.r. n. 698 del 1994 ed, anzi, ulteriormente confermato dall'art. 37.5 l. n. 448 del 1998.
Le censure si rivelano prive di pregio.
Invero, le Sezioni unite di questa Corte, ponendo fine ad oscillazioni della stessa giurisprudenza di legittimità, hanno statuito che nella vigenza della disciplina introdotta dalla legge 24 dicembre 1993 n. 537 e del d.p.r. 21 settembre 1994 n. 698, il privato che, dopo aver inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidità, intenda ottenere una prestazione di assistenza sociale per invalidità civile ed abbia già ricevuto in sede amministrativa un provvedimento negativo in ordine alla sussistenza del requisito sanitario non è tenuto a chiedere preventivamente in giudizio l'accertamento del requisito sanitario nei confronti del Ministero del tesoro e poi a chiedere, con distinto processo, l'attribuzione della prestazione pecuniaria nei confronti del Ministero dell'interno, essendo invece sufficiente che egli proponga un'unica azione nei confronti di quest'ultima amministrazione (Cass. S.U. 12 luglio 2000 n. 483). Quest'ultima pronuncia ha trovato conferma in un'altra sentenza delle stesse Sezioni Unite (Cass. S.U. 3 agosto 2000 n. 529) e nella successiva giurisprudenza di questa Sezione (Cass. 22 marzo 2003 n. 4221; Cass. 9 aprile 2002 n. 5067; Cass. 6 marzo 2001 n. 3244; Cass. 25 giugno 2001 n. 8653), ove si è precisato che resta salva la possibilità di chiamare in causa il Ministero del tesoro qualora sia specificamente in contestazione l'accertamento del requisito sanitario, che deve essere effettuato in contraddittorio con detto dicastero, la chiamata in causa del quale, invece, s'impone ove l'attore o il Ministero dell'interno abbiano domandato l'accertamento dello "status" di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi escludere che, in tale ultimo caso, l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del tesoro l'accertamento d'invalidità e successivamente nei confronti di quello dell'interno la corresponsione della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari renderebbe eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., e pregiudicherebbe lo stesso diritto all'assistenza, tutelato dall'art. 38 Cost.. Da tali principi non vi è ragione di discostarsi, neanche nel caso in cui la parte privata agisca in giudizio per ottenere, non già l'originaria attribuzione, bensì il ripristino di una prestazione assistenziale, che gli sia stata revocata per sopravvenuta insussistenza, come nella specie, del requisito sanitario, in quanto trattasi di domanda avente ad oggetto l'erogazione della prestazione, vale a dire un atto di competenza proprio dell'amministrazione dell'interno. Deve, infatti ribadirsi che, in caso di contestazione in giudizio della revoca del trattamento assistenziale per ragioni inerenti al requisito sanitario in materia di invalidità civile, deve ritenersi passivamente legittimato il Ministero dell'interno, unico soggetto al quale apparteneva il potere di concessione del beneficio assistenziale, e ciò specificamente per i provvedimenti emessi (come nella specie) prima del 7 gennaio 1995, data di entrata in vigore del d.p.r. n. 698 del 1994, che ha riconfigurato poteri e legittimazioni in materia di minorazioni civili (Cass. 21 aprile 1999n. 3973, anch'essa relativa a fattispecie nella quale il Ministero del tesoro aveva con proprio provvedimento revocato le provvidenze economiche di invalidità civile).
Con il quarto ed il quinto motivo, l'amministrazione, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 121. n. 118 del 1971 e 2967 c.c., nonché motivazione omessa e/o insufficiente su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto il diritto alla pensione d'invalidità sul solo presupposto dell'accertamento del requisito sanitario, senza aver esaminato la questione della sussistenza degli altri requisiti di legge, tra i quali quello reddituale.
Anche queste censure si rivelano prive di pregio, posto che merita di essere confermato l'orientamento di questa Corte, secondo cui, in materia di pensione d'inabilità e di assegno di invalidità a favore degli invalidi civili, benché il requisito reddituale rappresenti un elemento costitutivo del diritto, e non una mera condizione di erogabilità della prestazione assistenziale, l'accertamento del medesimo non è richiesto nel giudizio con cui l'interessato contesti un provvedimento di revoca del beneficio che sia basato - come nella specie - solamente sulla sopravvenuta insussistenza delle condizioni di inabilità, e ciò anche nel caso in cui nella sede giudiziale sia disposto il ripristino della prestazione assistenziale con decorrenza successiva a quella della revoca, per l'accertato nuovo aggravamento delle condizioni di salute;
in tali ipotesi, infatti, il tema della sussistenza del requisito reddituale, non essendo compreso nella causale della revoca, rimane estraneo anche all'oggetto dell'accertamento giudiziale (Cass. 7 giugno 2001 n. 7716; Cass. 2 febbraio 1999 n. 860). Subordinatamente, con il sesto ed il settimo motivo il Ministero corrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 del d.p.r. n. 698/94 e dell'art. 12 della l. n. 118/71. nonché motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia e lamenta che il giudice di appello abbia fatto decorrere il trattamento dall'epoca di insorgenza del requisito sanitario, come determinato dal consulente tecnico di ufficio (gennaio 1997), anziché dal primo giorno del mese successivo.
I due motivi sono fondati. Merita, infatti di essere confermato il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il trattamento d'invalidità, nel caso in cui la soglia invalidante risulti superata nel corso del giudizio, decorre, secondo la regola stabilita dall'art. 18 del d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'insorgenza dell'invalidità (Cass. 4 aprile 2002 n. 4834; Cass. 17 febbraio 2001 n. 2374; Cass. 20 febbraio 1995 n. 1844; Cass. 23
luglio 1994 n. 6848; Cass. 16 febbraio 1993 n. 1409). Erroneamente, pertanto, in via di principio, il giudice di appello ha determinato la decorrenza del trattamento dalla data di accertamento del nuovo raggiungimento dell'inabilità totale, da parte del soggetto, anziché dal primo giorno del mese successivo. Non essendosi attenuta al riferito principio, la decisione impugnata va cassata, in relazione ai motivi accolti. Trattandosi di cassazione per motivi di diritto e non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte può decidere nel merito, condannando il Ministero al pagamento alla IV della pensione d'inabilità a decorrere dal 1^ febbraio 1997, ferma ogni altra statuizione della sentenza impugnata, inclusa quella relativa alle spese dei gradi di merito, non incidendo tale lieve slittamento della decorrenza della prestazione sulla valutazione dell'esito globale della lite. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate nella misura di va le spese del presente giudizio, con condanna dell'amministrazione ricorrente al pagamento, in favore della resistente, dei restanti tre quarti, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i primi cinque motivi del ricorso;
accoglie il sesto ed il settimo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell'interno a corrispondere alla IV la pensione d'inabilità con decorrenza dal 1^ febbraio 1997.
Compensa le spese del presente giudizio nella misura di 1/4 e condanna il Ministero al pagamento, in favore della IV, dei restanti tre quarti, liquidati in Euro 9,90, oltre Euro 1.800 (milleottocento) per onorario.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2003