Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12303
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Sentenza 21 agosto 2003

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In caso di contestazione in giudizio della revoca del trattamento assistenziale per ragioni inerenti al requisito sanitario in materia di invalidità civile, deve ritenersi passivamente legittimato il Ministero dell'Interno, unico soggetto al quale apparteneva il potere di concessione del beneficio assistenziale, e ciò specificamente per i provvedimenti emessi prima del 7 gennaio 1995, data di entrata in vigore del d.P.R. n. 698 del 1994, che ha riconfigurato poteri e legittimazioni in materia di minorazioni civili.

Il trattamento di invalidità, nel caso in cui la soglia invalidante risulti superata nel corso del giudizio, decorre, secondo la regola stabilita dall'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'insorgenza dell'invalidità, e non immediatamente dal momento dell'insorgenza del requisito sanitario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12303
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12303
    Data del deposito : 21 agosto 2003

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