Sentenza 7 giugno 2001
Massime • 1
In tema di pensione di inabilità ed assegni di invalidità previsti a favore degli invalidi civili dagli artt. 12 e 13 della legge 30 Marzo 1971, n. 18, i requisiti socio - economici ( requisito reddituale, incollocazione) integrano elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'interessato, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvi gli effetti del giudicato interno, formatosi, ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all'esito della verifica del solo requisito sanitario, per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita in ordine alla sussistenza degli altri requisiti; mentre, qualora il giudice abbia rigettato la domanda sulla base della ritenuta assenza del requisito sanitario senza alcuna pronuncia su quello economico, la carenza degli ulteriori requisiti è deducibile per la prima volta in appello ed è rilevabile d'ufficio dal giudice di secondo grado, la cui decisione, espressa o implicita, al riguardo può essere censurata in sede di legittimità dal Ministero dell'Interno, che, in caso di decisione implicita, può dedurre il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia. Tuttavia, nel caso di revoca della provvidenza, motivata dal miglioramento delle condizioni di salute dell'assistito, ritenuto insussistente dal giudice di merito, l'eventuale venir meno degli altri requisiti deve essere dedotto tempestivamente in quella sede, essendo state le ulteriori condizioni già accertate sin dal momento della costituzione del diritto in via amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2001, n. 7716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7716 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AR ZA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARCHIMEDE 39, presso lo studio dell'avvocato CRISTALLINI GIANCARLO, rappresentata e difeso dall'avvocato NAVACH LUIGI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1933/98 del Tribunale di BARI, depositata il 15/07/98 R.G.N. 488/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10 novembre 1990,Nincenza CA conveniva dinanzi al Pretore di Trani, in funzione di giudice del lavoro, il Ministero dell'Interno, per sentirlo condannare alla corresponsione dell'assegno d'invalidità, revocatole nel 1988, oltre interessi.
Esponeva la ricorrente di essere affetta da una serie di patologie significative di una riduzione della capacità di lavoro nei limiti di legge.
Riferiva, inoltre, di avere inutilmente esperito l'iter amministrativo.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 28 novembre 1994, il Pretore rigettava la domanda. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la CA, la quale esibiva consulenza tecnica di parte e, lamentando la erroneità del giudizio medico espresso dal consulente d'ufficio, chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza e l'accoglimento della domanda. Resisteva al gravame l'appellato, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma la della sentenza del Pretore.
Disposto il rinnovo della consulenza tecnica, con sentenza del 7 maggio-15 luglio 1998,, l'adito Tribunale di Bari accoglieva l'appello e, in riforma della impugnata decisione, condannava il Ministero dell'Interno al pagamento, in favore della CA, dell'assegno di invalidità a decorrere dal 1^ febbraio 1988, oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi sui ratei arretrati, nei limiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di quanto disposto dal relativo art. 16, comma 6^.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero soccombente con tre motivi. Resiste la CA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il Ministero dell'Interno, denunciando violazione degli artt.82/83 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., difetto di procura ad litem e nullità dell'appello con conseguente nullità del procedimento e della sentenza impugnata (art. 360 n. 4 c.p.c.), deduce che sull'atto di appello notificato non compare alcun mandato per il difensore, sebbene nell'intestazione di esso sia fatta menzione di un mandato "a margine", ed inoltre che neppure è attestata l'esistenza di mandato sull'originale. Mancando, pertanto, la prova dell'esistenza del mandato anche sull'originale dell'atto di appello, questo deve ritenersi nullo.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza ha avuto già modo di affrontare la sollevata questione, affermando il principio dell'irrilevanza della mancata riproduzione della procura nella copia dell'atto notificato alla controparte allorché la procura esista - come risulta nella specie - nell'originale depositato (cft. Cass. 10 gennaio 1998 n. 146; Cass.
7.12.1994 n. 10491); ciò che rende possibile di prenderne visione e di verificarne gli estremi e le modalità di conferimento. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 13 legge 118/1971, difettando il requisito socio-economico dell'incollocazione (art.360 n.3 c.p.c.), non avendo la CA fornito la prova della iscrizione nelle liste di collocamento speciale.
Anche tale motivo è infondato.
Giova premettere che - come in più occasioni è stato affermato da questa Corte (ex plurimis, Cass. 7 giugno 1996 n. 5317; Cass 13 aprile 1995 n. 4217), in materia di pensione di inabilità o di assegno di invalidità previsti a favore degli invalidi civili (totali o parziali) dagli artt. 12 e 13 della l. 30 marzo 1971 n. 118, i c.d. requisiti socio-economici (requisito reddituale,
incollocazione) integrano non già una mera condizione di erogabilità della prestazione, ma un elemento costitutivo del diritto fatto valere dal l'interessato, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Tali deducibilità e rilevabilità d'ufficio, peraltro, debbono essere rapportate alle preclusioni che possono determinarsi nel processo e, in particolare, a quella derivante dal giudicato interno, formatosi - ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all'esito della verifica del solo requisito sanitario - per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita (in quanto relativa ad una indispensabile premessa o ad un presupposto logico- giuridico della pronuncia) in ordine all'esistenza dei requisiti socio-economico; mentre, ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda (senza alcuna pronuncia sul requisito economico) e l'interessato abbia appellato in ordine all'esclusione della sussistenza del requisito sanitario, la carenza degli ulteriori requisiti è deducibile (anche) per la prima volta in appello o è rilevabile d'ufficio dal giudice di secondo grado, del quale il Ministero dell'Interno può censurare, con ricorso per cassazione, la decisione - espressa o implicita - relativa alla sussistenza dei detti requisiti, deducendo, in caso di decisione implicita, il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia. Nella specie, tuttavia, il riferimento, da parte del Ministero, all'enunciato principio per trarre da esso le auspicate conseguenze, non appare pertinente.
Trattandosi, infatti, di "revoca" di assegno di invalidità, motivata dal Ministero - come è pacifico - da un miglioramento delle condizioni di salute della CA, ritenuto dal Tribunale insussistente, l'eventuale venir meno delle ulteriori condizioni per il conseguimento del diritto già riconosciuto doveva essere tempestivamente dedotto in sede di merito dal Ministero stesso;
ciò in quanto dette ulteriori condizioni e, segnatamente quella del l'incollocazione, erano state già accertate sin dalla costituzione del diritto in via amministrativa, tant'è che la CA venne ammessa al beneficio della rendita assistenziale sin dalla data della domanda amministrativa.
La censura, pertanto, non può essere condivisa.
Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 7 legge n. 533 del 1973, dolendosi che il Tribunale abbia riconosciuto interessi e rivalutazione monetaria, senza precisare che il diritto a dette voci - pur con il limite dell'art. 16, sesto comma, legge n. 412 del 1991 - compete solo a decorrere dal termine previsto dall'art. 7 legge n. 533/73 cit., e cioè dal 121^ giorno dalla domanda amministrativa.
Anche tale motivo è infondato, in quanto, nella specie, trattandosi di revoca illegittima - su iniziativa del soggetto erogatore - di un beneficio già riconosciuto .dallo stesso, lo spatium deliberandi, posto a base della richiamata normativa, non trova alcuna giustificazione. In tal caso, pertanto, essendo automatici la costituzione in mora del debitore e l'obbligo della corresponsione degli accessori, questi spettano sul credito assistenziale dal momento della revoca in conseguenza del solo inadempimento dell'ente erogatore (Cass. 12 aprile 1999 n. 3581). Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno attribuite all'avv. Luigi Navach, antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di CE CA, delle spese del presente giudizio, liquidate in lire24.000, oltre lire 3.000.000 (tremilioni) per onorari, con attribuzione all'avv. Luigi Navach.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2001