Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2001, n. 7716
CASS
Sentenza 7 giugno 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di pensione di inabilità ed assegni di invalidità previsti a favore degli invalidi civili dagli artt. 12 e 13 della legge 30 Marzo 1971, n. 18, i requisiti socio - economici ( requisito reddituale, incollocazione) integrano elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'interessato, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvi gli effetti del giudicato interno, formatosi, ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all'esito della verifica del solo requisito sanitario, per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita in ordine alla sussistenza degli altri requisiti; mentre, qualora il giudice abbia rigettato la domanda sulla base della ritenuta assenza del requisito sanitario senza alcuna pronuncia su quello economico, la carenza degli ulteriori requisiti è deducibile per la prima volta in appello ed è rilevabile d'ufficio dal giudice di secondo grado, la cui decisione, espressa o implicita, al riguardo può essere censurata in sede di legittimità dal Ministero dell'Interno, che, in caso di decisione implicita, può dedurre il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia. Tuttavia, nel caso di revoca della provvidenza, motivata dal miglioramento delle condizioni di salute dell'assistito, ritenuto insussistente dal giudice di merito, l'eventuale venir meno degli altri requisiti deve essere dedotto tempestivamente in quella sede, essendo state le ulteriori condizioni già accertate sin dal momento della costituzione del diritto in via amministrativa.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2001, n. 7716
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7716
    Data del deposito : 7 giugno 2001

    Testo completo