Sentenza 9 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2002, n. 5067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5067 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU0 5067 02 S Z ONE T VORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente R.G. N. 15544/99 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron. 11484 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere Ud.10/01/02 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
VE AN;
- intimata avverso la sentenza n. 160/99 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 12/04/99 R.G.N. 5140/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 85 udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Maura LA -1- TERZA;
udito il P.M Generale Dott per il rigetto . in persona del Sostituto Procuratore . Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 12 aprile 1999 il Tribunale di Bologna rigettava l'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza dell'11 giugno 1998 emessa dal Pretore del lavoro di Piacenza con cui il Ministero stesso era stato condannato a pagare alla signora LL NA l'indennità di accompagnamento a partire dalla data della revoca (10 febbraio 1997). In relazione alla lamentata nullità del giudizio di primo grado, per essere l'appellata stata difesa in primo grado da un procuratore esercente extra districtum, il Tribunale rilevava che l'albo dei procuratori legali, separato da quello degli avvocati, era stato soppresso dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1997 n. 27, che all'art. 6 aveva anche abrogato tutte le norme incompatibili, di talché erano venute meno le disposizioni che impedivano di patrocinare al di fuori del distretto di appartenenza ai professionisti che rivestissero solo la qualità di procuratori ma non quella di avvocati;
peraltro la mancata elezione di domicilio nel distretto dell'ufficio giudiziario in cui si svolge il giudizio comporta come unica conseguenza che le notificazioni e le comunicazioni alla parte debbano essere effettuate presso la cancelleria del giudice adito ex art. 58 disp. att. cod. proc. civ. Con riguardo poi alla dedotta inammissibilità improcedibilità dell'azione di condanna in caso di ricorso giurisdizionale avverso gli accertamenti sanitari, il Tribunale rilevava che la distinzione del procedimento amministrativo nelle due fasi dell'accertamento degli stati invalidanti e della verifica del diritto alla prestazione, non vale ad escludere la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno che è titolare dell'obbligo di erogazione delle prestazioni assistenziali. Avverso detta sentenza propone ricorso il Ministero dell'Interno affidato a quattro motivi. La LL è rimasta intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il Ministero denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 82 cod. proc. civ. nonché dell'art. 354 del medesimo codice e difetto di motivazione, rilevando che seppure l'albo dei procuratori legali è stato soppresso con al legge n. 27 del 1997, l'art. 82 cod. proc. civ. dispone che davanti al Pretore, al Tribunale ed alle Corti d'Appello le parti devono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente e da ciò si dovrebbe evincere un evidente limite territoriale costituito dal distretto di Corte d'Appello per l'esercizio del patrocinio legale. Dalla nullità della procura discenderebbe la nullità del ricorso introduttivo e quindi di tutto il giudizio di primo grado. Il motivo non merita accoglimento. E' stato infatti affermato (cfr. Cass. n. 7412 del 1998 e n. 13729 del 2000) che l'abolizione della distinzione professionale tra gli avvocati ed i procuratori legali, prevista dalla legge n. 27 del 1997, che ha soppresso l'albo dei procuratori legali prevedendo l'iscrizione di questi ultimi nell'unico albo degli avvocati, non ha determinato il superamento della tradizionale bipartizione tra le funzioni di procuratore e di avvocato normativamente individuate nel codice di rito con le rispettive locuzioni “ministero di difensore" e di “assistenza di avvocato" con la conseguente necessità della - procura ex art. 83 cod. proc. civ. per il conferimento del ministero al difensore. Peraltro, avendo l'art. 6 della citata legge n. 27 del 1997 abrogato l'art. 5 RDL n. 1578 del 1933 convertito nella legge n. 36 del 1934 (che ammetteva il procuratore legale ad esercitare la professione solo "intra districtum") ed avendo l'art. 8 della legge n. 479 del 1999 attribuito efficacia retroattiva a tale abrogazione (estendendone gli effetti a tutti i processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 27/97), il difensore munito di 2 procura può, con la suddetta decorrenza, svolgere in ogni caso il suo patrocinio senza limitazioni territoriali. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 e difetto di motivazione, non potendo esso Ministero considerarsi legittimo contraddittore rispetto alla pretesa fatta valere, giacché la visita di revisione che aveva condotto alla revoca del beneficio era stata effettuata dalla Commissione medica periferica che p dipende dal Ministero del Tesoro;
quest'ultimo pertanto dovrebbe essere individuato come legittimato passivo, anche alla stregua dell'art. 10 della legge n. 291 del 1988, del DM del Ministero del Tesoro n. 293 del 1989 e dell'art. 9 della legge 295 del 1990. In via ulteriormente subordinata si denunzia la nullità della sentenza e/o del procedimento, nonché difetto di motivazione, per non avere disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero del Tesoro. Neppure questo motivo merita accoglimento. Vi sono invero numerose disposizioni che pongono in capo al Ministero del Tesoro le competenze in relazione alla verifica degli stati di invalidità civile;
si tratta dell'art. 3 del DL 30 maggio 1988 n. 173 conv. nella legge 26 luglio 1988 n. 291, dell'art. 1 comma 9 della legge 15 ottobre 1990 n. 295, dell'art. 11 della legge delega 24 dicembre 1993 n. 537 et il regolamento delegato di ✓ cui al DPR 21 settembre 1994 n. 698 (art. 5), dell'art. 4 del DL 20 giugno 1996 n. 323 convertito con la legge 8 agosto 1996 n. 425, ed infine dell'art. 37 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, il quale dispone al quinto comina che “Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati ai provvedimenti di revoca emessi dal Ministero del Tesoro nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta al Ministero del Tesoro”. 3 Tutte le disposizioni citate si riferiscono alle controversie aventi ad oggetto, 'nel caso di revoca, l'accertamento dello stato invalidante e non a quelle intese al ripristino della prestazione revocata. Hanno infatti affermato le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 483 del 2000, prendendo in considerazione anche la disposizione da ultimo citata di cui alla legge 448/98 ( la quale comunque non sarebbe applicabile ratione temporis al presente procedimento che è iniziato nel 1997), che nel vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 537 del 1993 e dal regolamento approvato con il DPR n. 698 del 1994, il privato che intenda ottenere una prestazione di assistenza sociale per invalidità civile ed abbia ricevuto in sede amministrativa un provvedimento negativo in ordine alla sussistenza del p requisito sanitario, non è tenuto a chiedere preventivamente in giudizio l'accertamento del requisito sanitario nei confronti del Ministero del Tesoro e poi a chiedere, con distinto processo, l'attribuzione della prestazione pecuniaria nei confronti del Ministero dell'Interno, essendo invece sufficiente che egli proponga un'unica azione nei confronti di quest'ultimo Ministero;
la suddetta azione, peraltro, essendo volta all'affermazione del diritto alla prestazione economica richiesta, comporta un accertamento soltanto incidentale dello status di invalido, laddove la richiesta (del privato o del Ministero convenuto) di accertamento di tale status con efficacia di giudicato implica la chiamata in causa del Ministero del Tesoro. -Nella presente causa in cui non è stato chiesto l'accertamento con efficacia di giudicato dello stato di invalidità, ma solo il ripristino delle prestazioni ad esso ricollegate - l'applicazione del principio enunciato dalle Sezioni unite comporta la permanente titolarità del rapporto controverso in capo al Ministero dell'Interno, onde il ricorso da questi proposto va respinto. In forza delle medesime motivazioni va esclusa la necessità di integrazione del contraddittorio con il Ministero del Tesoro. Il ricorso va pertanto rigettato. 4 Nulla per le spese stante la mancata costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese Così deciso in Roma il 10 gennaio 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Толга в гига и D e bevelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 9 APR. 2002 oggi, "CCANCELLIER Luvers / D I S , S . O A T T L R L A * O A ' B S L E I L P E D . S D I 8 A - I N T 1 S S G 1 N O O E P S E A I M G D I A G E A E , O D L O T R T E I T T A S R I I L N E G L D E S E E R O D 5