Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/1999, n. 860
CASS
Sentenza 2 febbraio 1999

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In materia di pensione di inabilità e di assegno di invalidità a favore degli invalidi civili, benché il requisito reddituale rappresenti un elemento costitutivo del diritto, e non una mera condizione di erogabilità della prestazione assistenziale, l'accertamento del medesimo non è richiesto nel giudizio con cui l'interessato contesti un provvedimento di revoca del beneficio che sia basato solamente sulla sopravvenuta insussistenza delle condizioni di inabilità, e ciò anche nel caso in cui nella sede giudiziale sia disposto il ripristino della prestazione assistenziale con decorrenza successiva a quella della revoca, per l'accertato nuovo aggravamento delle condizioni di salute; in tali ipotesi, infatti, il tema della sussistenza del requisito reddituale, non essendo ricompreso nella causale della revoca, rimane estraneo anche all'oggetto dell'accertamento giudiziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/1999, n. 860
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 860
    Data del deposito : 2 febbraio 1999

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