Sentenza 2 febbraio 1999
Massime • 1
In materia di pensione di inabilità e di assegno di invalidità a favore degli invalidi civili, benché il requisito reddituale rappresenti un elemento costitutivo del diritto, e non una mera condizione di erogabilità della prestazione assistenziale, l'accertamento del medesimo non è richiesto nel giudizio con cui l'interessato contesti un provvedimento di revoca del beneficio che sia basato solamente sulla sopravvenuta insussistenza delle condizioni di inabilità, e ciò anche nel caso in cui nella sede giudiziale sia disposto il ripristino della prestazione assistenziale con decorrenza successiva a quella della revoca, per l'accertato nuovo aggravamento delle condizioni di salute; in tali ipotesi, infatti, il tema della sussistenza del requisito reddituale, non essendo ricompreso nella causale della revoca, rimane estraneo anche all'oggetto dell'accertamento giudiziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/1999, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Vincenzo TREZZA - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AN TE, elettivamente domiciliata in Roma, via Appia Nuova 519, presso lo studio dell'avv. Clementino Palmiero, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni De Notariis giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1791/96 del Tribunale di Campobasso depositata il 24/5/96 R.G. 179/95. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/6/98 dal Consigliere relatore Dott. Capitanio Natale;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Nardi Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Lariano con sentenza del 10 maggio 1995 rigettava la domanda di TE AN proposta nei confronti del Ministero dell'Interno e diretta a ottenere il ripristino della pensione di inabilità civile, revocatale a seguito di visita di revisione per la accertata riduzione dell'inabilità lavorativa alla misura del 75%, insufficiente per il diritto al beneficio.
Su appello dell'interessata il Tribunale di Campobasso con sentenza del 16/24 maggio 1996, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosceva alla AN il diritto alla pensione di inabilità civile a decorrere dal 1 giugno 1995.
Il Tribunale osservava che il C.T.U. nominato in appello aveva riferito che le infermità da cui era affetta l'interessata la rendevano totalmente inabile al lavoro soltanto dal maggio 1995, ferma restando per il periodo precedente la misura di inabilità del 75%.
Da ciò il Tribunale desumeva che legittimamente era stata disposta la revoca del beneficio che, tuttavia, mediante interpretazione della domanda avanzata dalla AN, poteva essere riconosciuto ex novo con diversa decorrenza fissata, sulla base dei risultati peritali, dal 1 .6.1995.
Il Tribunale, altresì, riteneva abbandonata, in base alla decorrenza successiva ed ex novo del beneficio, l'eccezione dispiegata dal Ministero e riproposta in appello in ordine all'affermata insussistenza del requisito reddituale, in quanto necessario soltanto ai fini dell'esigibilità del trattamento pensionistico. In conseguenza, secondo il Tribunale, spettava al Ministero dell'Interno dimostrare la sussistenza del requisito reddituale come fatto impeditivo per l'attribuzione del diritto spettante alla AN sulla base del requisito sanitario.
Contro la suindicata sentenza il Ministero dell'Interno propone ricorso per cassazione con unico articolato motivo. Resiste la AN con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il dedotto unico motivo il Ministero dell'Interno denunzia violazione e falsa applicazione della legge 30 marzo 1971 n. 118 e dell'art. 414 n. 5 C.P.C. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C., rilevando che il Tribunale era incorso in omesso esame della sussistenza del requisito socio - economico per la concessione del beneficio, in quanto in violazione del citato art. 12, aveva ritenuto che tale requisito fosse necessario soltanto per l'esigibilità delle prestazioni e non già per la sussistenza dello stesso diritto alle prestazioni, al pari del requisito sanitario. Secondo il Ministero ricorrente il Tribunale non aveva considerato che sia il requisito sanitario come quello economico sono entrambi necessari per la sussistenza del diritto alla pensione di inabilità civile e sono, perciò, entrambi elementi costitutivi di tale diritto, la cui sussistenza andava accertata dai giudici di merito anche d'ufficio.
Il ricorso è infondato.
Come più volte ha affermato questa Corte, in materia di pensione di inabilità o di assegno per gli invalidi civili il requisito reddituale, al pari di quello sanitario, è un elemento costitutivo del diritto e non già una mera condizione di erogabilità (v. Cass. 1 settembre 1995 n. 9245; Cass. 14 dicembre 1995 n. 1280; Cass. 5 febbraio 1998 n. 1167). Ciò si desume sia da elementi letterali e sia dalla "ratio" della normativa, volta a tutelare situazioni di debolezza sociale caratterizzate dal concorso di disagiate condizioni economiche con età avanzata ovvero da menomazioni dello stato di salute (v. art. 26 legge n. 153 del 1969 e artt. 12 e 13 legge n. 118 del 1971).
Tuttavia ciò vale ai fini della concessione del beneficio. Una volta che questo è stato concesso, però, a seguito degli accertamenti eventuali disposti dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica di cui all'art. 14 della legge 30 marzo 1971 n. 118, sulla permanenza delle condizioni economiche, di inabilità e di incollocabilità dei beneficiari della pensione o dell'assegno, incombe al Ministero, se del caso, deliberare la revoca della concessione.
Nella specie la revoca della pensione era stata disposta dal Ministero dell'Interno per l'accertata insussistenza delle condizioni di inabilità della AN, alla quale, per le migliorate condizioni di salute, era venuta meno la totale incapacità lavorativa.
Il "thema decidendi" si era, perciò, circoscritto alla sussistenza o meno delle condizioni di inabilità dell'assicurata, rimanendo estranea all'oggetto dell'accertamento la sussistenza, ai fini del beneficio, delle condizioni economiche, per la cui mancanza la revoca non era stata deliberata.
La richiesta formulata dal Ministero in sede di accertamento di legittimità della revoca della pensione, disposta per l'affermata insussistenza delle condizioni di salute della AN, costituiva, perciò, una domanda che non poteva essere presa in esame dal giudice adito, in quanto estranea alla causale della revoca della cui legittimità si controverteva tra le parti.
Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla va disposto per le spese del presente giudizio di legittimità, non avendo la resistente notificato il controricorso ne' partecipato all'udienza di discussione e dovendosi, perciò la medesima esser considerata come non costituita.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 23 giugno 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA, IL 2 FEBBRAIO 1999.