Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2003, n. 4221
CASS
Sentenza 22 marzo 2003

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In materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati e degli invalidi civili, esclusa la legittimazione passiva della Regione (Corte Costituzionale sentenza n. 156 del 1996), la nuova legittimazione passiva davanti al giudice ordinario attribuita al Ministero dell'interno e, in via eventuale, anche al Ministero del tesoro ai sensi degli artt. 3 e 6 del regolamento contenuto nel d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698 e art. 37 della successiva legge 23 dicembre 1998 n. 448 presuppone il preventivo accertamento della non anteriorità della visita sanitaria o della mancata convocazione per la visita sanitaria in via amministrativa, rispetto all'entrata in vigore (7 gennaio 1995) del citato regolamento n. 698 del 1994 e comporta che l'interessato, soltanto ove non sia accertata tale non anteriorità, e abbia richiesto l'accertamento dello "status" di invalido con efficacia di giudicato deve chiamare in giudizio davanti al giudice ordinario non soltanto il Ministero dell'Interno, ma anche il Ministero del Tesoro, permanendo altrimenti la legittimazione in via esclusiva del Ministero dell'Interno sia per l'accertamento del requisito sanitario che per l'accertamento dei requisiti ulteriori per la concessione del beneficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2003, n. 4221
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4221
    Data del deposito : 22 marzo 2003

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