Sentenza 22 marzo 2003
Massime • 1
In materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati e degli invalidi civili, esclusa la legittimazione passiva della Regione (Corte Costituzionale sentenza n. 156 del 1996), la nuova legittimazione passiva davanti al giudice ordinario attribuita al Ministero dell'interno e, in via eventuale, anche al Ministero del tesoro ai sensi degli artt. 3 e 6 del regolamento contenuto nel d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698 e art. 37 della successiva legge 23 dicembre 1998 n. 448 presuppone il preventivo accertamento della non anteriorità della visita sanitaria o della mancata convocazione per la visita sanitaria in via amministrativa, rispetto all'entrata in vigore (7 gennaio 1995) del citato regolamento n. 698 del 1994 e comporta che l'interessato, soltanto ove non sia accertata tale non anteriorità, e abbia richiesto l'accertamento dello "status" di invalido con efficacia di giudicato deve chiamare in giudizio davanti al giudice ordinario non soltanto il Ministero dell'Interno, ma anche il Ministero del Tesoro, permanendo altrimenti la legittimazione in via esclusiva del Ministero dell'Interno sia per l'accertamento del requisito sanitario che per l'accertamento dei requisiti ulteriori per la concessione del beneficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2003, n. 4221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4221 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA IU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI OTTOLIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 22070/99 proposto da:
DE ER, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato NADIA STANZIOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2611/98 del Tribunale di GENOVA, depositata il 20/11/98 R.G.N. 7021/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi al Pretore di La ZI GI NA, FR BE e GIno CC, quali eredi di NT MP, e BE IG, convenivano in giudizio il Ministero dell'Interno al fine di ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità civile dei loro danti causa e la condanna del Ministero alla corresponsione delle relative provvidenze economiche.
Il Ministero dell'Interno si costituiva, eccependo, con esclusione del solo giudizio promosso da GI NO, il proprio difetto di legittimazione passiva, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698. Con sentenza in data 2/agosto, 29 maggio 8 luglio e 18 luglio 1977, i Pretori respingevano la sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva e accoglievano le domande degli interessati dirette a ottenere la condanna del Ministero dello Interno alle prestazioni richieste dai rispettivi danti causa.
Con sentenza in data 29 ottobre 1998, il Tribunale di Genova, in accoglimento dell'appello del Ministero dell'Interno, dichiarava fondata la sua sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Il giudice di merito osservava, in particolare, che, sulla base di un principio affermato da questa Corte, nelle controversie promosse davanti al giudice ordinario e aventi a oggetto per un verso l'accertamento sanitario e, per l'altro, la erogazione delle provvidenze economiche, la legittimazione passiva spetta al Ministero del Tesoro e al Ministero dell'Interno, con la conseguenza che, in riferimento all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario, devoluto alla competenza del Ministero del Tesoro in fase amministrativa, il Ministero dell'Interno difetta di legittimazione davanti al giudice ordinario.
Ricorrono per Cassazione GI NA con quattro motivi e BE IG, nella qualità, con due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ai sensi dell'art. 335 c.p.c. vanno riuniti i ricorsi n. 21684/99 e n. 22070/99.
Con il primo motivo di ricorso il IG, nella qualità, denunzia violazione dell'art. 3, comma 5^, del D.P.R. n. 698 del 1994, deducendo che era stata introdotta da legittimazione passiva del Ministero del Tesoro dall'art. 3, comma 5^, di tale decreto soltanto in relazione agli accertamenti sanitari effettuati dopo la data di entrata in vigore del regolamento e cioè alla data del 7.1.1995. La "domanda del de cuius AN IG era stata presentata in data 30.1.1990.
A quella data, però, erano stati effettuati gli accertamenti sanitari nel corso del procedimento amministrativo e quindi, prima dell'entrata in vigore del regolamento.
Con il secondo motivo il IG deduce che in ogni caso il Tribunale, ove avesse ritenuta comune la causa al Ministero del Tesoro, avrebbe dovuto rimetterla al giudice di primo grado per la integrazione del contraddittorio, essendo in contrasto con i principi di economia processuale vietati che l'interessato debba essere costretto a iniziare due giudizio per l'erogazione di una provvidenza, per la quale sono necessari requisiti sanitari ed economici.
Con il primo motivo la NA denunzia violazione dell'art. 3, comma 5^, del D.P.R. n. 698 del 1994, come modificato dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 156 del 1996, deducendo che, dopo tale sentenza, essendo venuta meno la competenza delle Regioni per gli accertamenti sanitari in relazione ai quali era devoluta anche la cognizione in sede amministrativa del Ministero del Tesoro, avverso gli atti emessi dalle Commissioni mediche presso le USL, unico legittimato passivo sarebbe rimasto il Ministero dell'Interno. In ogni caso, assume la ricorrente, poiché il procedimento amministrativo si pone in termini di condizione di procedibilità del procedimento giurisdizionale, ed essendo autonomo il procedimento giurisdizionale davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria, doveva alla ricorrente esser consentito di ottenere nei confronti del Ministero dell'Interno l'accertamento del suo diritto alla provvidenza economica, senza il previo accertamento del requisito sanitario.
Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 3, comma 5^, del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, in quanto gli accertamenti sanitari in sede amministrativa erano stati effettuati prima dell'entrata in vigore del regolamento, laddove questo limita la sua efficacia agli accertamenti effettuati dopo la sua entrata in vigore (v. primo motivo di ricorso del IG).
Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 416 c.p.c, eccependo che il Ministero dell'Interno era decaduto dal sollevare l'eccezione della propria mancanza di legittimazione passiva, in quanto esso l'aveva sollevata non già in primo grado ma soltanto al momento della proposizione dell'appello avverso la sentenza del Pretore, che l'aveva condannato.
Peraltro, aggiunge la ricorrente, si versava, nella specie, non già in una ipotesi di irregolarità del contraddittorio, rilevabile d'ufficio, bensì nella ipotesi di individuazione del soggetto passivo tenuto all'adempimento e, quindi, in una ipotesi, in relazione alla quale - ove non fosse stata proposta la relativa eccezione, - poteva verificarsi la decadenza.
Con il quarto motivo, infine, la ricorrente denunzia violazione degli artt. 1176, 1181 e 2697 c.c. nonché dell'art. 102 c.p.c. nel senso che, essendo il Ministero dell'Interno, comunque, il soggetto tenuto al pagamento della provvidenza economica, ma essendo comunque necessaria la presenza del Ministero del Tesoro per l'accertamento sanitario necessario, doveva ritenersi che nella fattispecie sussistesse un litisconsorzio necessario.
Vanno in primo luogo esaminati il primo motivo di ricorso del IG e, per ragioni di ordine logico, il secondo motivo di ricorso della NA.
Con i dedotti motivi i ricorrenti eccepiscono l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 3, comma 5^, del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698 e, quindi, la permanenza, per il giudizio in questione, della sussistenza della legittimazione passiva del convenuto Ministero dell'Interno (esclusa, in ogni caso, quella del Ministero del Tesoro).
La doglianza è fondata.
L'art, 3, comma 5^, secondo alinea, D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, emanato in attuazione dello art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, entrato in vigore il 7 gennaio 1995, così dispone: "Avverso le decisioni di cui al comma 2^ e le omesse convocazioni a visita è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti sanitari relativi all'invalidità civile, alla cecità civile e al sordomutismo, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per le istanze presentate anteriormente a tale data, la legittimazione passiva spetta alla regione e al Ministero del Tesoro, a secondo che l'atto impugnato sia stato emanato dalle commissioni mediche operanti presso le unità sanitarie locali o dalle commissioni periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile".
Dal tenore della sopra trascritta disposizione regolamentare viene ad evincersi che la nuova legittimazione passiva attribuita anche al Ministero del Tesoro è circoscritta alle cause promosse davanti al giudice ordinario per gli accertamenti sanitari relativi all'invalidità civile che siano effettuati in via amministrativa dalla entrata in vigore del citato regolamento e cioè dal 7 gennaio 1995, ferma restando, perciò, in via esclusiva, la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno ex art. 15 e 22 legge 30 marzo 1971 n. 118 (che ha convertito il D.L. 30 gennaio 1971 n. 5) e successive modifiche per i benefici da concedere ai mutilati e agli invalidi civili ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18, se i relativi accertamenti sanitari in via amministrativa siano stati eseguiti prima del 7 gennaio 1995 oppure se le apposite commissioni mediche sollecitate per gli accertamenti sanitari prima del 7 gennaio 1995 non abbiano provveduto alla convocazione del mutilato o dell'invalido entro dieci giorni dalla data fissata per la loro prima riunione dopo la presentazione dell'istanza dell'interessato (v. art. 8, 3^ comma, legge 30 marzo 1971 n. 118). Ne consegue che: "esclusa la legittimazione passiva della regione (v. Corte Costituzionale sentenza n. 156 del 20 maggio 1996), la nuova legittimazione passiva danti al giudice ordinario attribuita al Ministero dell'Interno e, in via eventuale, anche al Ministero del Tesoro in forza dell'art. 3 comma 5^, regolamento 21.9.1994 n. 698 e art. 37 della successiva legge 23 dicembre 1998 n. 448 (v. Cass. Sezioni Unite 6 aprile 2000 n. 529) presuppone il preventivo accertamento della non anteriorità della visita sanitaria o della mancata convocazione per la visita sanitaria in via amministrativa, rispetto all'entrata in vigore (7 gennaio 1995) del citato regolamento n. 698 del 1994.
Soltanto ove non sia accertata tale non anteriorità e soltanto ove si richieda un accertamento del requisito sanitario con efficacia di giudicato deve essere chiamato in giudizio davanti al giudice ordinario non soltanto il Ministero dell'Interno ma il Ministero del Tesoro (v. Cass. Sezioni Unite 3 agosto 2000 n. 529). In caso contrario, permane la legittimazione in via esclusiva del Ministro dell'Interno sia per lo accertamento del requisito sanitario e sia per lo accertamento dei requisiti ulteriori per la concessione del beneficio." Accolto, quindi, il primo motivo di ricorso del IG e il secondo motivo di ricorso della NA, assorbiti tutti gli altri motivi dei due ricorrenti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Torino, la quale, in applicazione dei sopra sottolineati principi di diritto, procedendo agli opportuni accertamenti in fatto, provvedere a definire la lite o eventualmente a disporre per l'integrazione del contraddittorio in esito agli accertamenti compiuti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorso n. 21 684/1999 e n. 22070/1999 e li accoglie;
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2003