Cass. pen., sez. V, sentenza 11/10/2019, n. 6756
CASS
Sentenza 11 ottobre 2019

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Massime1

Ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia, non è necessario che la prospettazione di un male ingiusto intimidisca effettivamente il soggetto passivo, essendo invece sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima. (Fattispecie relativa a recapito di una busta apparentemente proveniente da un'associazione religiosa con su scritto "Prega perché solo la Madonna ti può salvare U maresciallo", in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato, per essere la frase riconducibile ad una situazione di liti condominiali e finalizzata a ridicolizzare il destinatario, ex militare in pensione).

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    Cass. pen., Sez. V, 21 gennaio 2025, sentenza n. 2424 LA MASSIMA “Ai fini dell'integrazione del reato di minaccia, vertendosi in tema di delitto di pericolo, non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo semplicemente sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo, il che va valutato con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto” IL CASO Tizio veniva tratto a giudizio per il reato di cui all'art. 612 c.p.: questi, a fronte dell'invito della vicina Caia di far smettere di abbaiare i suoi cani, aveva proferito nei suoi confronti …

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    La massima Ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia, non è necessario che la prospettazione di un male ingiusto intimidisca effettivamente il soggetto passivo, essendo invece sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima. (Fattispecie relativa a recapito di una busta apparentemente proveniente da un'associazione religiosa con su scritto Prega perché solo la Madonna ti può salvare U maresciallo, in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato, per essere la frase riconducibile ad una situazione di liti condominiali e finalizzata a ridicolizzare il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/10/2019, n. 6756
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6756
Data del deposito : 11 ottobre 2019

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