Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2000, n. 2757
CASS
Sentenza 12 maggio 2000

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Nel corso del procedimento penale, il giudice che dispone il sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 317 cod. proc. pen., può nominare il custode dei beni sequestrati, in quanto egli è il giudice funzionalmente competente in ordine alla costituzione, alle vicende ed alla esecuzione della misura cautelare reale, ai sensi dell'art.665 cod. proc. pen.; ne deriva che nel caso in cui il sequestro conservativo abbia ad oggetto cose diverse dal danaro, dai titoli di credito e dagli oggetti preziosi, l'eventuale nomina del custode da parte dell'ufficiale giudiziario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 317, comma terzo, cod. proc. pen., 520, comma secondo, e 678 cod. proc. civ., nel corso dell'esecuzione del provvedimento, ha carattere residuale rispetto al potere di nomina del giudice al quale è consentito procedere anche alla sostituzione del custode in tal modo nominato. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale si sosteneva l'illegittimità della nomina del custode di quote sociali effettuata dal giudice che ne aveva disposto il sequestro conservativo).

Il sequestro conservativo penale di quote o azioni societarie mira, nell'interesse del creditore, alla conservazione del patrimonio del debitore che in tal modo non è esposto ad atti che ne diminuiscano il valore, sicché spetta al custode l'esercizio del diritto di voto pertinente ai titoli sequestrati, in quanto egli ha il compito di amministrare la partecipazione sociale e preservarne il valore economico.

Il sequestro conservativo penale di quote societarie, si esegue, ai sensi del combinato disposto degli artt. 317, terzo comma, cod. proc. pen., 520, secondo comma, e 678 cod. proc. civ., nella forma del pignoramento presso terzi disciplinato dal codice di procedura civile, al fine di consentire, mediante la necessaria collaborazione degli organi sociali, l'individuazione delle quote; ne deriva che avvenuta tale individuazione ed iscritto il vincolo di indisponibilità nei libri sociali, ogni eventuale nullità derivante dall'inosservanza delle forme proprie del pignoramento presso terzi, tra le quali la notifica all'organo societario, risulta sanata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2000, n. 2757
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2757
    Data del deposito : 12 maggio 2000

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