Sentenza 12 maggio 2000
Massime • 3
Nel corso del procedimento penale, il giudice che dispone il sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 317 cod. proc. pen., può nominare il custode dei beni sequestrati, in quanto egli è il giudice funzionalmente competente in ordine alla costituzione, alle vicende ed alla esecuzione della misura cautelare reale, ai sensi dell'art.665 cod. proc. pen.; ne deriva che nel caso in cui il sequestro conservativo abbia ad oggetto cose diverse dal danaro, dai titoli di credito e dagli oggetti preziosi, l'eventuale nomina del custode da parte dell'ufficiale giudiziario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 317, comma terzo, cod. proc. pen., 520, comma secondo, e 678 cod. proc. civ., nel corso dell'esecuzione del provvedimento, ha carattere residuale rispetto al potere di nomina del giudice al quale è consentito procedere anche alla sostituzione del custode in tal modo nominato. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale si sosteneva l'illegittimità della nomina del custode di quote sociali effettuata dal giudice che ne aveva disposto il sequestro conservativo).
Il sequestro conservativo penale di quote o azioni societarie mira, nell'interesse del creditore, alla conservazione del patrimonio del debitore che in tal modo non è esposto ad atti che ne diminuiscano il valore, sicché spetta al custode l'esercizio del diritto di voto pertinente ai titoli sequestrati, in quanto egli ha il compito di amministrare la partecipazione sociale e preservarne il valore economico.
Il sequestro conservativo penale di quote societarie, si esegue, ai sensi del combinato disposto degli artt. 317, terzo comma, cod. proc. pen., 520, secondo comma, e 678 cod. proc. civ., nella forma del pignoramento presso terzi disciplinato dal codice di procedura civile, al fine di consentire, mediante la necessaria collaborazione degli organi sociali, l'individuazione delle quote; ne deriva che avvenuta tale individuazione ed iscritto il vincolo di indisponibilità nei libri sociali, ogni eventuale nullità derivante dall'inosservanza delle forme proprie del pignoramento presso terzi, tra le quali la notifica all'organo societario, risulta sanata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2000, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO PROVIDENTI Presidente del 12/05/1999
1. Dott. GIULIANA FERRUA Consigliere SENTENZA
2. " FO TO " N. 2757
3. " GE MA " REGISTRO GENERALE
4. " MA UM " N. 35146/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IN CH RE, nato in [...] il 12- 4-43
avverso l'ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Firenze il 15-6-99. Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. Giuliana Ferrua Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
Motivi di ricorso e ragioni della decisione.
Con decreto 8.9.98 il Gip presso il Tribunale di Firenze nominava un custode giudiziario delle azioni della Mesa s.p.a. e delle quote della Sogifin s.r.l. di proprietà di IN CH RE e IN CH UD, oggetto di sequestro conservativo disposto il 22.5.98 da esso giudice nell'ambito di un procedimento per reati societari a carico dei citati soggetti e di altri imputati;
disponeva che il nominato ausiliario esercitasse tutti i poteri in sede di assemblea ordinaria e straordinaria.
Avverso il riportato decreto il IN CH RE proponeva ricorso per cassazione che veniva qualificato come opposizione con rimessione degli atti al Gip, il quale, in data 15-6-99, confermava il provvedimento gravato.
Tale decisione è stata a sua volta impugnata dal citato soggetto con ricorso per cassazione negli infradescritti termini.
1 - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle attribuzioni del Gip procedente ed ai poteri conferiti all'ausiliario.
Al proposito si è dedotto: che in tema di sequestro conservativo non è prevista la nomina di un custode da parte dell'autorità procedente, ma la sola possibilità che vi provveda, a fini meramente materiali-esecutivi, l'ufficiale giudiziario (art. 520 c.p.p.); che in ogni caso il custode avrebbe potuto essere legittimato unicamente all'intervento in assemblea, ma non anche all'esercizio del diritto di voto;
che in ulteriore ipotesi il titolare delle azioni e delle quote avrebbe dovuto conservare il diritto de quo almeno nelle assemblee ordinarie;
che i giudici di merito comunque non avevano motivato sulla necessità dei provvedimenti adottati e che non si era data risposta alle obiezioni avanzate dal IN CH. Il motivo è infondato sotto tutti i suoi profili.
La impossibilità di nominare un custode da parte del giudice è stata dedotta alla luce del richiamo operato dall'art. 317 c. 3 c.p.p., in tema di esecuzione del sequestro conservativo penale, alle forme dell'esecuzione previste per il sequestro conservativo civile. Codesta impostazione va disattesa.
Pur presentando la misura conservativa penale affinità con quella civile, non sono applicabili alla prima tutte le disposizioni relative alla seconda, specie considerando che l'art. 317 c. 3 c.p.p., nel determinare le modalità di esecuzione del sequestro conservativo penale, si limita ad identificare l'organo deputato ad attuarla (l'ufficiale giudiziario) ed a prescrivere che l'esecuzione stessa debba avvenire rispettando le norme del codice di procedura civile che regolano l'attività istituzionale del predetto organo: il che non esclude che il giudice penale possa provvedere alla nomina di un custode.
Invero, sino a quando è in corso un procedimento penale, il giudice che procede è funzionalmente competente in ordine alla costituzione, alle vicende del sequestro conservativo ed alla relativa esecuzione:
la circostanza che questa venga materialmente realizzata dall'ufficiale giudiziario secondo le norme del codice di procedura civile non incide su tale competenza che, con riguardo all'esecuzione, discende dall'art. 665 c.p.p.. Nella prospettata ottica il dettato dell'art. 520 c. 2 c.p.c., richiamato dall'art. 678 c.p.c. - secondo cui per le cose diverse dal denaro, dai titoli di credito e dagli oggetti preziosi, l'ufficiale giudiziario provvede trasportandole in un luogo di pubblico deposito o affidandole ad un custode - si pone su un piano diverso, dovendosi intendere che la nomina da parte dell'ufficiale giudiziario nel corso della sua attività materiale abbia carattere secondario rispetto a quella del giudice, nel senso che egli possa addivenire alla nomina de qua solo in caso in cui essa si riveli opportuna ed il giudice non vi abbia provveduto, fermo fra l'altro restando il potere di quest'ultimo di addivenire alla sostituzione del custode così nominato. (Per affermazioni in senso analogo si veda: Cass. 4-2-94 n. 0 3197 RV. 196377; Cass. 22-4-97 n. 0 1770 RV. 208879 ) Per ciò che attiene alle ulteriori questioni e cioè ai compiti riconosciuti al custode dal giudice di merito, va evidenziato che le norme del codice di procedura penale non contengono nessuna indicazione prescrittiva in proposito;
pertanto, come osservato dal Procuratore Generale, nulla consente di affermare che vi sia un "prius" costituito dalla pura e semplice annotazione del vincolo sul libro soci della società del cui capitale sono parte le quote o azioni oggetto del sequestro, e successive modalità "additive" che - proprio perché tali - dovrebbero formare oggetto di specifiche e particolari motivazioni. L'esecuzione di un provvedimento cautelare non può avvenire che in funzione dell'interesse oggetto di tutela ed atteggiarsi in relazione alla natura del bene sequestrato: orbene, non v'è dubbio che l'interesse del creditore alla conservazione del patrimonio del debitore possa essere compromesso non solo da atti di disposizione patrimoniale, ma anche da atti che, salva restando la titolarità giuridica del bene, ne diminuiscano il valore. In particolare, il valore delle quote o azioni societarie è suscettibile di pregiudizio in relazione a scelte di gestione economica aventi ad oggetto il patrimonio della società ne' in siffatta prospettiva è consentito distinguere tra gestione ordinaria o straordinaria.
A quanto sopra consegue che il custode di azioni e quote societarie debba interferire e controllare i menzionati aspetti della vita delle società a cui si riferiscono detti beni: in altre parole la di lui legittimazione al diritto di voto pertinente al titoli sequestrati rappresenta un mezzo per amministrare la partecipazione sociale e preservarne il valore economico, dovendosi puntualizzare che custode è colui che ha il compito non solo di conservare ma altresì di amministrare. (art. 65 c.p.c.). Proprio su questa ragione pare, d'altro canto, basarsi la previsione dell'art. 2352 c.c. che, in tema di pegno di azioni, attribuisce al creditore pignoratizio il diritto voto;
inoltre non si vede come il proprietario delle azioni, privato della loro materiale disponibilità per effetto del sequestro, sarebbe in grado di esercitare il diritto di voto in assemblea senza potere, nei congrui casi, effettuare il deposito delle azioni ai sensi dell'art. 2370 c.c.
2 - Violazione delle norme relative all'esecuzione del pignoramento di quote di s.r.l. nonché dell'art. 546 c.p.c.. All'uopo si è denunciato che, non essendo state osservate le forme del pignoramento presso terzi (e specificatamente la notifica al terzo), il pignoramento-sequestro non si era perfezionato per cui era illegittima la nomina del custode e che in ogni caso essa non avrebbe potuto concernere una persona diversa dal terzo.
Anche questo motivo è infondato, pur dovendosi correggere la motivazione di cui al provvedimento impugnato (del resto vertendosi su questioni di diritto è decisiva la correttezza della adottata soluzione, mentre le ragioni a sostegno non incidono). La Corte osserva.
Certamente la giurisprudenza della cassazione civile - secondo la quale il pignoramento e, giusto il disposto dell'art. 678 c.p.c., il sequestro conservativo di quote societarie devono avvenire nella forma del pignoramento presso terzi - non può essere disattesa col richiamo all'autonomia della misura cautelare penale rispetto a quella civile: posto che ai sensi dell'art. 317 c. 3 c.p.p. la prima si esegue nelle forme della seconda, non v'è dubbio che l'insegnamento della cassazione diretto ad interpretare le relative norme debba essere preso in considerazione.
Tanto premesso, occorre tuttavia rilevare che le sentenze in materia segnalano che la forma del pignoramento presso terzi per le quote societarie è postulata dalla necessità della collaborazione degli organi sociali ai fini dell'individuazione della quote stesse (si veda: Cass. civ. 5-11-81 n. 0 5827 RV. 416554; Cass. civ. 12-12-96 n. 0 7409 RV. 44959 ): ne deriva che qualora detta individuazione abbia comunque luogo e la procedura abbia così raggiunto il suo scopo con l'iscrizione del vincolo di indisponibilità sui libri sociali, ogni eventuale nullità risulta sanata, ivi compresa quella inerente alla irrituale scelta di un diverso rito e così all'omissione di determinati incombenti pur tipici di quello richiesto. Poiché nella fattispecie concreta tanto si è verificato, deve escludersi l'assunta invalidità, che fra l'altro l'indagato non avrebbe interesse ad eccepire;
con specifico riguardo alla nomina del custode basti richiamare le argomentazioni svolte sub 1. In conclusione si affermano i seguenti principi:
- in tema di sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p. la competenza a nominare il custode dei beni sequestrati appartiene in via primaria al giudice penale che procede, mentre quella dell'ufficiale giudiziario ha carattere residuale.
- in caso di sequestro conservativo di quote e azioni societarie, ai fini di assicurare adeguata garanzia ai creditori, il diritto di voto nelle assemblee della società, relativamente ai titoli oggetto della cautela, spetta al custode nominato dal giudice spetta - la misura de qua, con riguardo alle quote di partecipazione ad una società, deve eseguirsi nella forma del pignoramento presso terzi onde consentire l'individuazione di detti beni immateriali: pertanto, qualora il menzionato scopo venga raggiunto, l'inosservanza delle modalità attinenti la notifica all'organo societario non comporta invalidità alcuna.
S'impone dunque il rigetto del ricorso con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2000