Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2013, n. 5621
CASS
Sentenza 16 ottobre 2013

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In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove il provvedimento restrittivo della libertà sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste - sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso, giacché l'interessato, pur assolto nel merito da alcune imputazioni, era stato prosciolto per prescrizione da altra imputazione, costituente, anche per se sola, titolo legittimante l'emissione o il mantenimento del provvedimento cautelare).

La prognosi favorevole in ordine alla possibilità di una futura sospensione condizionale della pena espressa dal Tribunale del riesame in sede di revisione del giudizio cautelare non ha alcuna rilevanza ai fini del riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2013, n. 5621
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5621
    Data del deposito : 16 ottobre 2013

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