Sentenza 16 ottobre 2013
Massime • 2
In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove il provvedimento restrittivo della libertà sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste - sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso, giacché l'interessato, pur assolto nel merito da alcune imputazioni, era stato prosciolto per prescrizione da altra imputazione, costituente, anche per se sola, titolo legittimante l'emissione o il mantenimento del provvedimento cautelare).
La prognosi favorevole in ordine alla possibilità di una futura sospensione condizionale della pena espressa dal Tribunale del riesame in sede di revisione del giudizio cautelare non ha alcuna rilevanza ai fini del riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2013, n. 5621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5621 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2013 |
Testo completo
5 62 1/ 14 21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/10/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N.- Consigliere - " 1/423/2013 VINCENZO ROMIS - Presidente- Dott. Dott. CLAUDIO D'ISA REGISTRO GENERALE- Consigliere - FRANCESCO MARIA CIAMPI Dott. N. 35243/2011 - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - Dott. SALVATORE DOVERE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UC DA N. IL 28/11/1969 avverso l'ordinanza n. 47/2007 CORTE APPELLO di BARI, del 26/05/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. of Ruylls. it to endleёшев не слабо оседней го! Udit i difensor Avv.; FATTO E DIRITTO 1. CI AT, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bari, depositata il 9/6/2011, con la quale venne rigettata la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 18 febbraio 1996 al 4 marzo 1996, per i reati di cui agli artt. 110, 337 e 61 n. 10), 582 585, in relazione all'art. 576 e 62 n. 2), cod. pen, in ordine ai quali al ricorrente, tratto in arresto flagrante, era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere. Il giudice dell'ingiusta detenzione, dopo aver premesso che il richiedente, tratto a giudizio anche con l'imputazione di ricettazione e falso, era stato assolto dal delitto di cui all'art. 648, cod. pen., per non avere commesso il fatto e da quello di cui all'art. 337, cod. pen., perché il fatto non sussiste e prosciolto dai delitti di falso e lesioni aggravate per intervenuta prescrizione, poneva a giustificazione del provvedimento di rigetto la circostanza che il CI non era stato assolto nel merito dal delitto di lesioni aggravate, dichiarato estinto per prescrizione. In ogni caso, per la Corte territoriale, la condotta del CI, gravemente colpevole, era stata causa della restrizione cautelare: il medesimo non si era fermato tempestivamente al blocco stradale dei CC, regolarmente segnalato, continuando la marcia della propria autovettura, che trascinava seco rimorchio con apposta targa falsa, a velocità spericolata.
2. Il CI propone ricorso per cassazione avverso la deliberazione della Corte barese.
2.1. Con il primo motivo vengono denunziati violazione dell'art. 314, cod. proc. pen. e vizio motivazionale rilevabile in sede di legittimità. Dopo aver indugiato su talune massime ricavate in materia da pronunce emesse da questa Corte, il ricorrente afferma che l'istruttoria dibattimentale aveva consentito di appurare come non corrispondente al vero che fosse stato messo in atto tentativo di travolgere con l'autovettura i carabinieri operanti, essendosi, invece, verificato uno sbandamento causato dalla presenza di ingombri sulla carreggiata, dalla velocità e dalla limitata visibilità, con la conseguenza che nessun addebito colposo poteva muoversi al ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo, denunziante i medesimi vizi, il CI si duole del fatto che la Corte territoriale aveva reputata ostativa la formula del proscioglimento per prescrizione. Assume il ricorrente che il diritto all'indennizzo avrebbe dovuto essere riconosciuto ai sensi del comma 2 dell'art. 314, cod. pen.; invece, la Corte d'appello si era limitata ad invocare il comma 1 del predetto articolo.
3. Con memoria depositata il 23/7/2013 il ricorrente illustra motivi nuovi, con i quali, oltre a ribadire quanto già illustrato con i primigeni motivi, viene introdotta la nuova prospettazione censuratoria seguente: la detenzione doveva giudicarsi ingiusta anche sotto il profilo evidenziato dal competente Tribunale del riesame, il quale aveva escluso potersi far luogo alla restrizione cautelare potendosi formulare fausta prognosi in ordine alla sospendibilità della eventuale pena.
4. Con memoria del pervenuta il 30/9/2013 l'Avvocatura generale dello Stato si costituiva per l'Amministrazione finanziaria chiedendo dichiararsi inammissibile o, comunque, rigettarsi il ricorso.
5. Il ricorso va disatteso in quanto infondato.
5.1. Assorbente di ogni questione deve ritenersi la constatazione che uno dei reati posti a fondamento della misura cautelare venne dichiarato estinto per intervenuta prescrizione e che la durata della misura cautelare sofferta era ben lontana dalla pena astrattamente irrogabile per il detto reato, né si era avuta condanna in concreto a pena di durata inferiore, e di conseguenza, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (S.U. 30/10/2008, n. 4187/09; Sez. IV, 19/2/2009, n. 15000; Sez. IV, 10/6/2010, n. 34661), mancando pronuncia di assoluzione nel merito, la domanda non avrebbe potuto giammai essere accolta.
5.2. E' appena il caso di soggiungere che la detta interpretazione tiene conto dell'intervento operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 20/6/2008, n. 219, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta norma nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione all'assoluzione o al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, precludendolo per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta. A scanso di letture infedeli a riguardo della portata della decisione il Giudice delle leggi, in fine della parte motiva, ha espressamente precisato: Questa sentenza (...) ha per oggetto (...) la sola ipotesi (...) in cui la pena definitivamente inflitta all'imputato, ovvero oggetto di una preclusione processuale che la sottragga a riforma nei successivi gradi di giudizio, risulti inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto. Resta pertanto escluso il riconoscimento dell'indennizzo in fattispecie nelle quali la mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita o eseguibile - se diversa da quella inflitta consegua a vicende posteriori, connesse al reato o alla pena.>> In altri termini, la pronuncia assimila, quanto al diritto all'equo indennizzo, la situazione del prosciolto o assolto nel merito a quella del condannato, per la parte di custodia cautelare sofferta dal primo che soverchi la pena inflitta o che in astratto avrebbe potuto infliggersi. Peraltro, a esatta delimitazione del perimetro della ritenuta illegittimità costituzionale, la Corte ebbe ad escludere fondatezza della prospettata questione, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui l'art. 314, cod. pen., non prevede il diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta, limitando il diritto ai soli casi di proscioglimento o assoluzione nel merito. Difatti, si rileva dalla massima estrapolata dalla decisione, non risulta violato l'art. 2, comma 1, numero 100 della L. 16/2/1987, n. 81, il quale prevede che il legislatore delegato disciplini la riparazione dell'ingiusta detenzione e dell'errore giudiziario>>, in quanto non vi sono ragioni per ritenere la legge- delega abbia voluto introdurre direttamente una clausola generale di riparabilità della detenzione ingiusta>> che sia affidata al filtro dell'interprete, anziché a quello fisiologico>> della norma delegata;
anzi, con l'ampiezza della espressione utilizzata il delegante ha voluto rimettere al delegato l'individuazione e la specificazione di tali ipotesi;
né può ritenersi violato il principio direttivo dell'adeguamento delle norme del codice di procedura penale alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona (art. 2, comma 1, L. n. 81/1987), giacché né l'art. 9, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 19/12/1966 e reso esecutivo in Italia con la L. 25/1977, n. 881, che ha per oggetto le sole ipotesi, riconducibili ala comma 2 dell'art. 314 cod. proc. pen., nelle quali, a prescindere dall'esito del giudizio, difettassero in origine le condizioni legali per applicare o mantenere una misura custodiale, né l'art. 5, paragrafo 5, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la L. 4/8/1955, n. 848, che si applica alle ipotesi in cui taluno sia stato privato della libertà personale al di fuori dei casi indicati dalla legge nazionale e previsti nel paragrafo 1 dello stesso articolo, ovvero in violazione delle modalità e dei tempi disciplinati dai paragrafi 2, 3 e 4, valgono a far ritenere che il legislatore delegante abbia inteso prevedere la riparazione dell'ingiusta detenzione senza porre alcuna limitazione circa il titolo della detenzione stessa o le ragioni dell'ingiustizia.
5.3. Oggi il CI, senza il corredo di un'analisi avversativa apprezzabile, ignora una tale consolidata interpretazione. La prospettazione, priva di approfondimenti convincenti, non merita di essere condivisa. Nell'ipotesi introdotta dalla Corte Costituzionale, nel rispetto dell'art. 3, Cost., viene garantita la posizione di colui il quale, condannato in primo grado ad una pena inferiore rispetto alla custodia cautelare sofferta, veda, successivamente dichiarato estinto il reato per prescrizione, in appello;
con l'avvertenza che l'indennizzo riguarda, appunto, solo quel di più patito. Fattispecie che qui non ricorre. Peraltro, appare utile soggiungere che qualora l'imputato avesse voluto perseguire l'interesse della riparazione dell'intiero periodo di restrizione cautelare sofferto, in presenza di reato prescrittosi, avrebbe dovuto, rinunciando alla prescrizione, chiedere ed ottenere sentenza che, assolvendolo nel merito, al tempo stesso avrebbe conclamato l'ingiustizia della dell'intiera custodia cautelare. Né, una tale scelta avrebbe posto il CI in una situazione d'irragionevole pregiudizio, stretto tra la necessità di assicurarsi, comunque, un esito penalmente favorevole e l'utilità di poter coltivare successivamente l'azione di ristoro per l'ingiusta detenzione. Non trattasi, appunto e all'evidenza, di due esigenze aventi lo stesso rango valoriale, di talché assicurandosi il soddisfacimento di una delle dette, perciò stesso, debbasi rinunciare ingiustamente all'altra. Ove in presenza di rischio processuale l'imputato scientemente decida di avvantaggiarsi dell'effetto estintivo della prescrizione, la rinuncia, conseguente, alla possibilità di ottenere pronuncia assolutoria di merito, condizione necessaria per domandare in sèguito l'indennizzo per l'ingiusta detenzione, non appare sotto alcun profilo irragionevole, trattandosi, per l'appunto di un effetto per così dire indesiderato ampiamente secondario rispetto al raggiunto primario obiettivo dell'esonero dalla penale responsabilità.
5.4. Deve, poi, denunziarsi l'erroneo riferimento, effettuato nei motivi aggiunti, alla ben diversa fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 314, cod. pen., la quale si concretizza allorquando risulti giudizialmente affermata l'insussistenza dei requisiti formali di cui agli artt. 273 e 280, cod. proc. pen. Pronuncia che qui non si è avuta, non potendosi ad essa assimilare la causa ostativa costituita dalla prognosi favorevole in ordine alla futura concedibilità della sospensione condizionale, di cui al comma 2bis dell'art. 275, cod. pen. Trattasi, invero, di valutazione ampiamente discrezionale e largamente dipendente anche dalla condotta processuale, rivedibile durante tutte le fasi e i gradi del giudizio, senza che il positivo giudizio successivamente espresso, perciò stesso, procuri l'ingiustizia della restrizione cautelare. La conferma dell'irrilevanza di una tale vicenda ai fini che qui interessano può inequivocamente trarsi, peraltro, dal letterale contenuto del comma 2 dell'art. 314, cod. proc. pen., il quale non richiama affatto la disposizione in parola. Per quanto esposto, non solo deve negarsi rilevanza, ai fini della riparazione per l'ingiusta detenzione, alla circostanza che l'istante abbia ottenuto, in sede di cognizione, la sospensione condizionale della pena in ordine al reato per il quale era stato sottoposto a cautela (Cass., Sez. IV, n. 22359 del 21/4/2011, Rv. 250314), ma anche quando la valutazione positiva venga formulata in fase di revisione del giudizio cautelare.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese e al rimborso delle spese legali in favore del Ministero costituito, che vista la notula, si liquidano siccome in dispositivo nella misura reputata di giustizia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
lo condanna altresì a rimborsare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le spese sostenute per questo giudizio che liquida in complessivi euro 750,00. SUPREMA Così deciso nella camera di consiglio del 16/10/2013. Il Consigliere est.Configliere Il Presidente плошт (Giuseppe Grasso) (Vincenzo Romis) FITE лош CO Z I O N ILROMESSARICGIUDIZIAR CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IO Doti Glovanu RUELLO vousweiMuell IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 4 FEB. 2014 ADI M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P Bott Giovanni RUELLO E U T S R O поинии C