Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2011, n. 22359
CASS
Sentenza 21 aprile 2011

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L'emissione del provvedimento applicativo di una misura custodiale non è consentita nei casi in cui già a quel momento sussistano le condizioni per dichiarare l'estinzione del reato o della pena, ma non anche quando la declaratoria possa eventualmente aver luogo in seguito, a seguito di valutazioni di merito affidate all'esclusivo apprezzamento del giudice del fatto. (Fattispecie nella quale la Corte ha negato rilevanza, ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, alla circostanza che il ricorrente avesse ottenuto, in sede di cognizione, la sospensione condizionale della pena in ordine al reato relativamente al quale era stato sottoposto a cautela).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2011, n. 22359
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22359
    Data del deposito : 21 aprile 2011

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