Sentenza 10 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2002, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2002 |
Testo completo
O 0 T 1 A . T 1 S 1 . O ITALIANA T L L L R E A D B I IO B CA 8 N E O 9 S - C L I 3 - U R 6 P A S C L E E A : D AZIONE0.2 IA E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S 0 R E 4 E P T . S A CORTE SUPREMAD A L Oggetto M S IONE PRIMA CIVILE ESPULSIONE STRANIERO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CORDA Presidente R.G.N. 23080/00 Dott. Mario Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere - Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Cron. 439 Dott. Massimo BONOMO Consigliere Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere Ud.05/07/2001 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: OU SS, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO COMI e FRANCESCO TRIPODI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
QUESTURA PIACENZA UFFICIO STRANIERI;
- intimata avverso il decreto del Tribunale di PIACENZA, emesso il 27/09/00; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1785 udienza del 05/07/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per la rinnovazione della notifica del ricorso. Svolgimento del processo Con decreto del 5 settembre 2000, il Prefetto di Piacenza disponeva l'espulsione del cittadino AS LO, per essere entrato in Italia irregolarmente e non aver adempiuto all'obbligo di richiedere il per- messo di soggiorno. Con provvedimento dell'8 novembre 2000, il Giudice unico presso il Tribunale di Piacenza ha respinto il ricorso dell'LO, osservando che i fatti addebi- tati allo straniero erano rimasti provati e che d'altra parte costui non aveva dimostrato che l'impossibilità di munirsi del permesso di soggiorno era dovuta a causa di forza maggiore. Per la cassazione del provvedimento, l'LO ha proposto ricorso per due motivi. La Prefettura di Pia- cenza non ha spiegato difese. Motivi della decisione E' preliminare all'esame del ricorso, con cui il AL eccepisce la nullità del provvedimento impu- gnato perché emesso dopo la scadenza del termine di cui all'art. 13, comma 9° del T.U. 286/1998, l'indagine sulla 2 sua ammissibilità in quanto proposto nei confronti del Questore di Piacenza ed a quest'ultimo notificato pres- so l'ufficio stranieri della locale questura. Questa Corte, infatti, ha più volte rilevato che una delle innovazioni introdotte dall'art.13 bis del d.lgs.286 del 1998 consistita nell'avere la norma pre- visto l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Autorità emittente il provvedimento;
nonché la fa- coltà di detta Autorità di stare in giudizio personal- mente o avvalendosi di funzionari delegati. Anche la chiara adozione del modello procedimentale di cui all'art.23 della legge 689 del 1981, la cui for- mula sulla evocazione-costituzione difesa dall'Autorità emittente il provvedimento è anche letteralmente uti- lizzata nella disposizione in esame, persuade della vo- lontà legislativa di conferire al Prefetto esclusiva legittimazione personale a contraddire l'opposizione dello straniero, e ciò in vista dell'interesse pubblico ad una immediata e diretta risposta dell'Autorità loca- le: l'unica idonea a valutare e contraddire nei ri- strettissimi termini del procedimento - le ragioni dell'opposizione, e per tali fini munita della necesa- ria autonomia funzionale. Ed a tale legittimazione personale, permanente nel corso del procedimento ed estesa al giudizio di cassa- 3 zione, fa riscontro la deroga dell'art.11 r.d. 1611 del 1933 e la applicazione delle ordinarie regole del codi- ce di rito in materia di notificazioni le volte in cui, fruendo della opportunità concessa dalla citata nor- ma, il Prefetto non si sia costituito ovvero ciò abbia fatto avvalendosi della facoltà di delegare un proprio funzionario. E sulle ragioni delle analoghe scelte com- piute dall'art. 23 della legge 689/81 non può non ri- chiamarsi il costante indirizzo di questa Corte inaugu- rato da Cass.sez.un.2272/1988 e da ultimo ribadito da sez.un.599/1999. In base a tali considerazioni il ricorso proposto dall'LO nei confronti del questore di Piacenza, che è peraltro un organo privo di rilevanza esterna, e per di più notificato a soggetto ed in luogo totalmente estraneo al reale destinatario dell'atto che era sol- tanto il Prefetto di Piacenza, va dichiarato, dunque, inammissibile. Nessuna pronuncia deve emettersi in ordine alle spese processuali in quanto, in conseguenza di tale er- ronea individuazione dell'organo legittimato a contrad- dire al ricorso, nessuna amministrazione ha spiegato difese.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. 4 Così deciso in Roma il 5 luglio Il Consigliere estensore Salvatore Salvago Depositato in a # 10 GEN 2009 IL CANCELLIERS 5 2001. Il Presidente Mario CordaWhen Ruckшой Ол IL CANCE ERELuisa Passinetti O T A I T 0 R 1 S E I . 1 N O 1 A L R L . T E T S D R E A O N C 8 O I I 9 R - S L A 3 - U C 6 P A S L E E E : S A D I E R P 0 E S 4 T A . M L