Sentenza 1 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/07/2002, n. 9515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9515 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL0 9 5 1 5 / 0 2 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Pre ente102 Dott. Ugo RIGOTO R.G.N. 21675/99 Cron. 25578 Consiglier Dott. Carl CIOFFI Rep. 1831 - Rel. Consigliere- Dott. Giovanni SETTIMJ -Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 12/02/02 Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 3.10 sul ricorso proposto da: LUG 2002 NT ALOIS, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, IL CANCELLIERE presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato 1500 INCELLERIA EUGENIO APRILE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AL OS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 15, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FUSILLO, che la difende unitamente all'avvocato HELENE EGGER, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 avversO la sentenza n. 637/98 del Tribunale di 202 BOLZANO, depositata il 10/09/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- -- - 3 CH c/ HA RG 21675/99 -1 - Oggetto: possesso, reintegrazione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 7.1.92 RO HA - premesso che con BU CH era comproprietaria d'un immobile in Stules, p. ed. 415 Moso Passiria;
che, fino alla morte della CH, avvenuta in data 17.2.91, vi aveva costei convissuto;
che lo stesso giorno della morte con della madre, il figlio della CH, OI, aveva cambiato tutte le serrature dell'abitazione impedendole - chiedeva al pretore di Merano di reinte- di accedervi grarla nel possesso dell'immobile. Sulla base della documentazione allegata al ricor- il pretore, con decreto 13.1.92, ordinava la reinte- So grazione. All'udienza di comparizione del 22.4.92 si costi- tuiva OI CH contestando le avverse deduzio- ni ed esponendo che con promesse poi non mantenute la ri- corrente era riuscita a farsi intestare metà della casa di proprietà di sua madre;
che, fino alla sua morte, quest'ultima era vissuta al primo piano della casa in questione, mentre il piccolo appartamento al piano terra era utilizzato da terzi;
che, successivamente al decesso della madre, egli, nella qualità di unico erede, aveva preso possesso dell'appartamento goduto dalla madre ed aveva apposto un lucchetto alla porta d'entrata, al fine CH c/ HA RG 21675/99 - 2 d'evitare intrusioni indesiderate;
che la HA non ave- va alcun diritto d'agire in possessoria, in quanto già da anni non occupava l'appartamento de quo. Concludeva, per- tanto, chiedendo la revoca del provvedimento provvisorio di reintegrazione ed il rigetto dell'avversa domanda. Confermato il decreto e completata l'istruttoria, il pretore, con sentenza 17.7.96, ribadiva l'ordine ad OI CH di reintegrare RO HA nel pieno compossesso della casa, con ripristino dello stato ante- riore ed eliminazione delle nuove serrature, condannando- lo alla rifusione delle spese del giudizio. Avverso tale decisione OI CH propone- va appello dolendosi che il giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto rilevante la situazione di compro- prietà tavolare;
avesse mal valutato le prove, dalle qua- li era risultato come la HA fosse stata estromessa dal compossesso dell'immobile già molto tempo prima di- rettamente dalla propria madre, onde i termini per pro- porre l'azione di spoglio erano ampiamente decorsi;
non avesse considerato il termine annuale di cui all'art. 1168 CC quale termine di decadenza;
avesse liquidato le spese in misura eccessiva. Concludeva, pertanto, chieden- do il rigetto dell'avversa domanda con condanna dell'ap- pellata alla rifusione delle spese d'entrambi i gradi del giudizio. CH c/ HA RG 21675/99 -3 Resisteva RO HA contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto. Con sentenza 10.9.98, il tribunale di Bolzano 1 ri- tenuto che dalle dichiarazioni rese dai testi fosse ri- sultato l'esercizio di fatto, sia pure non continuato, del compossesso sull'immobile da parte della HA;
che la tesi dell'appellante, secondo cui lo spoglio nei con- fronti di quest'ultima era stato operato anni prima dal- la propria madre, fosse priva di fondamento, sia perché non risultava provata la mancata disponibilità delle nuo- ve chiavi della casa da parte della HA, sia perché l'intento perseguito dalla CH non risultava essere stato quello d'escludere dalla casa la HA, quanto piuttosto quello di evitare furti;
che, per con- tro, lo spoglio fosse stato attuato dall'appellante con la sostituzione della serratura ○ con l'apposizione del lucchetto, onde la relativa azione doveva considerarsi tempestiva poiché proposta dall'appellata entro l'anno dall'avvenuto spoglio, ovvero, in quanto spoglio clande- stino, entro l'anno dalla sua scoperta;
che l'importo delle spese di giudizio liquidato dal primo giudice fos- se, in effetti, eccessivo;
che la domanda della HA di risarcimento dei danni ex art. 96 CPC, fosse priva di fondamento, non essendo stata fornita alcuna prova dell' esistenza di danni derivanti dall'attività processuale CH c/ HA RG 21675/99 - 4- svolta - accoglieva parzialmente l'appello condannando OI CH a rimborsare alla controparte le spe- se del giudizio di primo grado, riliquidate in complessi- ve £ 6.000.000 oltre Iva e Cap;
confermava per il resto l'impugnata sentenza;
condannava l'appellante a rifondere a RO HA anche le spese relative al giudizio di se- condo grado. Avverso tale decisione OI CH propone- va ricorso per cassazione con due motivi. Resisteva RO HA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE - denunziandoCon il primo motivo, il ricorrente insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 CPC, violazione dell'art. 2696 CC e falsa applicazione degli art. 1140 e 1168 CC, in relazione all'art. 360 n. 3 CPC + si duole che il tribunale abbia ritenuto sussistere in capo alla controparte l'animus possidendi omettendo di ri- levare come tale requisito del possesso postuli la possi- bilità, esclusa nel caso di specie, d'esercitare in qual- siasi momento e senza ostacoli il possesso corpore;
abbia violato l'art. 2697 CC, in quanto l'onere di provare la disponibilità delle nuove chiavi non incombeva ad esso ricorrente, bensì alla controparte;
non abbia attribuito alcun rilievo al motivo per cui la propria madre aveva CH c/ HA RG 21675/99 -5 cambiato le serrature senza avvertire la HA e senza consegnarle le nuove chiavi. Il motivo non merita accoglimento sotto alcuno dei prospettati profili. Anzi tutto, va rilevato come il vizio della sen- tenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC debba essere dedot- to, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la dispo- sizione dell'art. 366 n. 4 CPC, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contra- con la sto con le norme regolatrici della fattispecie o interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamen- te non ponendosi la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione;
ond'è che risulta inidoneamente formulata, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della disposizione in esame, la critica delle soluzioni adottate dal giudice di merito, nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante puntua- li contestazioni delle soluzioni stesse nell'ambito d'una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospet- tate nel motivo, bensì, come nella specie, mediante la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibi- CH c/ HA RG 21675/99 6 - li dalla motivazione della sentenza impugnata. Quanto, poi, alla dedotta violazione dell'art. 2967 CC, va tenuto presente come le norme poste dal libro VI titolo II del codice civile regolino la materia dell'one- dell'astratta idoneità di ciascuno deire della prova, mezzi presi in considerazione all'assolvimento di tale onere in relazione a specifiche esigenze, della forma che ciascun d'essi deve assumere, non la valutazione dei ri- sultati ottenuti mediante l'esperimento dei mezzi stessi, valutazione regolata invece dagli artt. 115 e 116 CPC. Nella specie, il ricorrente non solo non sviluppa argomentazioni in diritto sulla pretesa violazione degli artt. 2697 CC e 115 CPC nel senso, come sopra richiamato, inteso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di mo- tivi ex art. 360 n. 3 CPC, ma appare evidente come il principio dell'onere della prova e della corretta sua ap- plicazione non possa essere considerato violato nella parte essenziale dell'iter formativo del convincimento del giudice, giacché il tribunale è pervenuto all'adottata decisione svolgendo plurime argomentazioni, basate su prove fornite dalle parti astrattamente idonee allo scopo e regolarmente acquisite, onde la pur rilevabile viola- zione del solo art. 2697 CC in relazione ad uno solo de- gli elementi di giudizio presi in considerazione, atte- CH c/ HA RG 21675/99 7- nendo ad elemento non essenziale della decisione stessa, non ne inficia la validità. Infatti, se è vero che, come sostiene il ricorren- un'erronea applicazione delte, il tribunale ha fatto principio dell'onere della prova invertendolo, laddove ha ritenuto che dovesse il CH provare la man- cata consegna alla HA della chiave della nuova serra- tura apposta dalla madre circa tre anni prima, mentre do- veva la HA provare d'aver ricevuto detta chiave e d'averne la disponibilità è pur vero che la considera- zione sul punto rappresenta una ragione aggiuntiva ("a parte che ..") rispetto alla principale costituita dalla considerazione per cui, la sostituzione della serratura avendo avuto luogo a fini di maggiore sicurezza e non al fine d'escludere dal compossesso la HA, quest'ultima aveva continuato a compossedere con le precedenti modali- tà di saltuaria utilizzazione dell'immobile 1 sulla quale la motivazione rimane sufficientemente e logicamente fon- data. Al riguardo va, in vero, richiamato il ripetuto in- segnamento di questa Corte per cui, ove una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autono- idonee a sorreggerli, è necessario non solo che mamente ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica cen- sura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella CH c/ HA RG 21675/99 - 8 - sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, af- finché si realizzi lo scopo dell'impugnazione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, in toto od in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano;
onde è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censu- ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad ra, una sola delle dette ragioni, perché il ricorso avverso la sentenza, oppure il motivo d'impugnazione avverso il singolo capo di essa, debbano essere respinti nella loro interezza, le censure nell'uno o nell'altro contenute av- verso le ulteriori ragioni poste a base della sentenza о del capo di essa impugnati divenendo inammissibili per difetto d'interesse. D'altra parte, l'intera trattazione non riguarda per alcun verso un'erronea applicazione al caso in esame della disciplina dettata dalle richiamate norme, risul- tando, piuttosto, incentrata su di un'assunta erronea in- terpretazione delle risultanze istruttorie da parte del detto giudice, sì che, sotto l'esaminato profilo, la que- stione prospettata risulta avere piuttosto ad oggetto un eventuale vizio di motivazione che non una violazione di norme. CH c/ HA RG 21675/99 -9 - Si è detto eventuale, in quanto anche per tale aspet- to il motivo appare nel complesso inammissibile ancor prima che infondato. Va, infatti, tenuto presente come il motivo di ri- corso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 n. 5 CPC debba essere inteso a far valere, a pena d'in- ammissibilità ex art. 366 n. 4 CPC in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomenta- zioni, ovvero illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per as- soluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insa- nabile contrasto tra gli stessi;
come non possa, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ri- costruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in par- ticolare, non possa proporvisi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell' iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame, giacché, diversamente, il motivo di CH c/ HA RG 21675/99-10- ricorso per cassazione si risolverebbe, come nella spe- cie, in un'inammissibile istanza di revisione delle valu- tazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed al- le finalità del giudizio di legittimità. Né, com'è da tralaticio insegnamento di questa Cor- te, può imputarsi al detto giudice d'aver omesse l'espli- cita confutazione delle tesi non accolte e/o la partico- lareggiata disamina degli elementi di giudizio non rite- nuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata moti- vazione che il raggiunto convincimento risulti da un esa- me logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustifi- carlo;
in altri termini, perché sia rispettata la pre- scrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 ed artt. 115 e 116 CPC, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prospettategli o comunque acquisite, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e suffi- cienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. Il motivo, dunque, non inteso a censurare la ratio de- cidendi ma a prospettare una diversa interpretazione degli CH c/ HA RG 21675/99 11 - accertamenti in fatto, risulta già per ciò solo inammis- sibile per i generali principi in precedenza riportati;
esso, inoltre, neppure risulta adeguatamente specifico in ordine alle risultanze istruttorie delle quali denunzia l'erronea od insufficiente valutazione. Il ricorrente, infatti, avendo denunziato ex art. 360 n. 5 CPC un vizio di motivazione della sentenza impu- gnata, della quale della quale ha dedotto l'incongruità e l'insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove per asserita omessa ed erronea loro valutazio- ne, avrebbe dovuto, onde di consentire al giudice di le- gittimità il controllo sulla decisività degli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od erroneamente va- lutati, specificare il contenuto di ciascuna delle dette risultanze mediante loro sintetica ma esauriente esposi- zione ed, all'occorrenza, integrale trascrizione nel ri- corso;
per contro, non risultano idonei all'uopo, per il principio di autosufficienza del ricorso, l'effettuato richiamo delle deposizioni acquisite nella fase di merito e la prospettata loro soggettiva interpretazione, con- trapposta alle valutazioni effettuate dal giudice del me- rito con la sentenza impugnata in ordine al complesso delle acquisizioni probatorie e/o a quelle di esse rite- nute rilevanti ai fini dell'adottata decisione. CH c/ HA RG 21675/99 12- Non senza tenere, comunque, nel debito conto che la motivazione fornita dal tribunale all'assunta decisione risulta ampia e tutt'altro che illogica, basata com'è su constatazioni obiettive desunte dalle risultanze istrut- torie @ considerazioni ad esse coerenti;
valutazioni, dunque, operate nell'ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito a fronte delle quali, in quanto obiet- tivamente immuni dalle censure ipotizzabili in forza dell'art. 360 n.5 CPC, la diversa opinione soggettiva del ricorrente è inidonea a determinare le conseguenze previ- ste dalla menzionata norma. Con il secondo motivo, il ricorrente denunziando omessa motivazione circa l'addebito delle spese del gra- do, in relazione all'art. 360 n. 5 CPC e falsa applica- zione dell'art. 92 CPC in relazione all'art. 360 n. 3 CPC si duole che il tribunale non abbia compensato le spese del grado, nonostante la sia pure parziale soccombenza della controparte. Il motivo non merita accoglimento. Questa Corte ha ripetutamente evidenziato come la liquidazione delle spese di giudizio costituisca estrin- secazione d'un potere ampiamente discrezionale del giudi- ce di merito, che incontra il solo limite del divieto di condanna alle spese nei confronti della parte totalmente vittoriosa, giacché, nel caso di soccombenza reciproca, CH c/ HA RG 21675/99 - 13 ovvero ove si adduca la sussistenza di "giusti motivi" o delle analoghe "ragioni di equità", è rimesso unicamente al detto giudice del merito, che solo può conseguire una approfondita conoscenza di tutti gli atti processuali e del comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudi- zio, l'apprezzamento dell'opportunità di compensare o me- no le spese e di determinare la misura dell'eventuale compensazione;
tale apprezzamento che attiene in primis alla valutazione della ricorrenza ○ meno di circostanze tali da giustificare l'esercizio del potere de quo poi- chè si sostanzia in una valutazione esclusivamente di me- rito, non è censurabile in sede di legittimità. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 102T129.11
P. Q. M.
MOST 41,32 LA CORTE 174143 respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in E 888,00 dei quali E 800/00 per ono. 182,43 rari. Così deciso in Camera di Consiglio il 12.02.2002. Il Presidente Il est. Wetting SANDFLUIERE C1 * SSa Domarelia D'Anna DEPOSITATO HO CANCELLERIA 1 LUG. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 CANCELLI CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 11.1.2012 serie 4 al n. 1832 versate € 182.43 delle Entrate di Roma 2 Il apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115/el 30/5/2002)