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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 16/01/2026, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 313/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SO ER, Presidente
BLASI CA MARIA, Relatore
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4211/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Pontificio Collegio Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazzale Ostienze 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4931/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33
e pubblicata il 12/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7133 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3595/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La parte ricorrente impugnava l'avviso di accertamento n. 7133, indicato in epigrafe, notificato in data
27.11.22, per imposta IMU anno 2017, per l'importo complessivo di € 25.502,00, oltre sanzioni ed interessi, relativamente ad un immobile di sua proprietà sito in Roma alla Indirizzo_1, sulla scorta dell'assunto che l'imposta doveva essere rideterminata ai sensi degli articoli 2 e 5 del D.M. 200/2012 in quanto l'ente contribuente, quale ente ecclesiastico, aveva attribuito all'immobile una destinazione a casa di ferie per seminaristi fino al 2012-2013, dopodiché l'unità immobiliare era stata destinata ad attività di culto, in particolare a sede di un seminario.
2. Il Comune di Roma si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso, segnalando che nessuna dichiarazione, né tanto meno alcuna prova, era stata fornita dall'ente contribuente, finalizzata a dimostrare la destinazione asseritamente esentabile. In udienza parte ricorrente segnalava la sussistenza di due precedenti a sé favorevoli, uno relativo all'annualità 2015 in cui però l'Ufficio non si era costituito, ed altro riferito all'annualità
2016, comunque oggetto di appello da parte dell'Ufficio.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso, con spese compensate.
Motivi di appello
I. Violazione e non corretta applicazione dell'art. 1, comma 719, della legge n. 147/2013 e ss. mm. – Scorretta equiparazione dell'ente religioso ad ente non commerciale-Violazione articolo 7 comma 3 legge 121 / 1985 accordo di Villa Madama.
La sentenza impugnata, pur riconoscendo la natura religiosa dell'appellante, confonde - con evidente non corretta applicazione della norma - gli enti non commerciali con gli enti religiosi. Di contro, l'ente religioso,
è ente di culto, soggetto ad una normativa di natura transnazionale, nel caso di specie i Patti Lateranensi prima e gli accordi di Villa Madama poi, che hanno rilevanza costituzionale.
II - Violazione e non corretta applicazione dell'art. 1, comma 719, della legge n. 147/2013 e ss. – Assenza di conseguenze in caso di mancata comunicazione dell'esenzione. Violazione del principio di legalità, capacita' contributiva e giusta tassazione (art. 23 e 53 della costituzione).
La sentenza impugnata cade nell'errore di ritenere rilevante ed insuperabile la mancata comunicazione all'ente dell'esenzione IMU.
Tale erroneità si ravvisa sotto duplice profilo:
In primo luogo, ovviamente valgono le osservazioni di cui al motivo che precede in quanto l'ente ecclesiastico non deve in alcun modo comunicare la propria esenzione al pagamento dell'IMU in quanto è sottoposto alla normativa di rango costituzionale che precede.
In secondo luogo, a tutto voler concedere, non esiste alcuna norma che sanzioni in modo insanabile la mancata comunicazione dell'esenzione.
III. Violazione articolo 9 comma 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 così come precisato dall'articolo 3 D.m. 2012 n. 200 e dell'art. 7, comma 1, lettera i) del d.lgs 504/1992. Assenza del presupposto oggettivo del tributo-svolgimento di attivita' di culto (segnatamente di seminario) - Assenza di attivita' imprenditoriale
- Chiusura dell'attivita' della casa per ferie prima del 2014 - Difetto di istruttoria. Chiede di annullare l'avviso di accertamento d'ufficio N. 7133 – anno 2017 per i motivi eccepiti nel ricorso;
con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Controdeduzioni
Il Comune si è costituito ribattendo su ogni motivo di appello;
chiede di
- rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata, dichiarando la legittimità dell'operato dell'Ente impositore e, per l'effetto, dovuto l'importo dedotto nell'atto impugnato;
- condannare la parte appellante alle spese di giudizio.
Memoria appellante
Sulla corretta applicazione dell'art. 1, comma 719, della legge n. 147/2013. Assenza di sanzioni previste e di esplicita decadenza dal diritto all'esenzione. Insiste nel chiedere la riforma della sentenza impugnata e quindi nel merito: annullare l'avviso di accertamento d'ufficio N. 7133 – anno 2017, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo è infondato.
La sentenza impugnata non ha equiparato gli enti religiosi a quelli non commerciali, come lamentato dall'appellante, ma fatto un parallelismo di condizioni impositive, in seguito all'analisi del quadro normativo esistente, che nel caso concreto hanno portato ad avere le stesse conseguenze concrete.
2. Ed infatti anche il secondo motivo è infondato, laddove sostiene che l'ente ecclesiastico non debba in alcun modo comunicare la propria esenzione dal pagamento dell'IMU, semplicemente in quanto sottoposto a normativa di rango costituzionale. Il ragionamento è errato, in quanto anche gli enti ecclesiastici possono esseri ricompresi tra i soggetti a tale imposta.
Fino al 2011 l'esenzione era basata principalmente sulla natura del soggetto e sul tipo di attività. L'articolo
7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992 è stata la norma-cardine che ha concesso per anni l'esenzione per gli immobili degli enti ecclesiastici, con una certa ampiezza;
sino però alla presa di posizione della
Commissione Europea, che ha giudicato tale regime come aiuto di Stato illegittimo, perché l'esenzione veniva applicata anche a strutture che operavano in concorrenza con soggetti privati (es. alberghi gestiti da religiosi). Il focus si è spostato quindi sulle modalità di svolgimento dell'attività (commerciale / non commerciale). Questo ha portato alla riforma della normativa (art. 4, comma 4, del D.M. 200/2012) e, nel
2018, alla nota sentenza della Corte di Giustizia UE che ha ordinato all'Italia di recuperare l'ICI (imposta precorritrice dell'IMU) non versata tra il 2006 e il 2011 per le attività commerciali.
Il quadro ricostruito dalla sentenza impugnata è dunque corretto, come corretta è stata la scelta di attribuire, nel caso concreto, rilevanza decisiva alla mancanza di comunicazione dell'esenzione.
3. Anche il terzo motivo è infondato.
In tema, si condivide quindi il ragionamento fatto nella sentenza impugnata: "nessuna dichiarazione pertinente all'immobile de quo risulta, invero, allegata al ricorso, malgrado che, ai fini dell'esenzione, costituisca requisito imprescindibile la presentazione della menzionata dichiarazione ENC ai fini IMU-TASI, in mancanza della quale, del resto, non è possibile valutare, da parte dell'amministrazione, il diritto all'esenzione totale, ovvero - nell'ipotesi di destinazione mista combinata con l'impossibilità di individuazione delle porzioni di immobile con diversa destinazione - il diritto all'esenzione parziale commisurata all'effettiva percentuale di utilizzo a fini commerciali. La mancata presentazione della dichiarazione veniva anche confermata dalla Difesa della ricorrente nel corso dell'udienza. Tale conclusione rende superfluo speculare sul possesso in concreto dei menzionati requisiti oggettivi".
Per inciso, comunque, l'onere della prova del possesso dei requisiti per avvalersi dell'esenzione spettava all'Istituto ricorrente, ed esso - ad avviso di questo Collegio - non è stato assolto, non essendo risultata sufficiente, al riguardo, la documentazione prodotta in giudizio;
considerato anche che la prova va data per ogni autonomo periodo d'imposta.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sez. 11
visti gli artt. 52 e ss. D.Lgs. n. 546/92
rigetta l'appello; condanna l'appellante al rimborso delle spese in favore di ROMA CAPITALE, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori.
Roma, 12/11/2025
Il Giudice estensore
UC MA AS
Il Presidente Federico Sorrentino
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SO ER, Presidente
BLASI CA MARIA, Relatore
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4211/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Pontificio Collegio Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazzale Ostienze 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4931/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33
e pubblicata il 12/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7133 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3595/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La parte ricorrente impugnava l'avviso di accertamento n. 7133, indicato in epigrafe, notificato in data
27.11.22, per imposta IMU anno 2017, per l'importo complessivo di € 25.502,00, oltre sanzioni ed interessi, relativamente ad un immobile di sua proprietà sito in Roma alla Indirizzo_1, sulla scorta dell'assunto che l'imposta doveva essere rideterminata ai sensi degli articoli 2 e 5 del D.M. 200/2012 in quanto l'ente contribuente, quale ente ecclesiastico, aveva attribuito all'immobile una destinazione a casa di ferie per seminaristi fino al 2012-2013, dopodiché l'unità immobiliare era stata destinata ad attività di culto, in particolare a sede di un seminario.
2. Il Comune di Roma si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso, segnalando che nessuna dichiarazione, né tanto meno alcuna prova, era stata fornita dall'ente contribuente, finalizzata a dimostrare la destinazione asseritamente esentabile. In udienza parte ricorrente segnalava la sussistenza di due precedenti a sé favorevoli, uno relativo all'annualità 2015 in cui però l'Ufficio non si era costituito, ed altro riferito all'annualità
2016, comunque oggetto di appello da parte dell'Ufficio.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso, con spese compensate.
Motivi di appello
I. Violazione e non corretta applicazione dell'art. 1, comma 719, della legge n. 147/2013 e ss. mm. – Scorretta equiparazione dell'ente religioso ad ente non commerciale-Violazione articolo 7 comma 3 legge 121 / 1985 accordo di Villa Madama.
La sentenza impugnata, pur riconoscendo la natura religiosa dell'appellante, confonde - con evidente non corretta applicazione della norma - gli enti non commerciali con gli enti religiosi. Di contro, l'ente religioso,
è ente di culto, soggetto ad una normativa di natura transnazionale, nel caso di specie i Patti Lateranensi prima e gli accordi di Villa Madama poi, che hanno rilevanza costituzionale.
II - Violazione e non corretta applicazione dell'art. 1, comma 719, della legge n. 147/2013 e ss. – Assenza di conseguenze in caso di mancata comunicazione dell'esenzione. Violazione del principio di legalità, capacita' contributiva e giusta tassazione (art. 23 e 53 della costituzione).
La sentenza impugnata cade nell'errore di ritenere rilevante ed insuperabile la mancata comunicazione all'ente dell'esenzione IMU.
Tale erroneità si ravvisa sotto duplice profilo:
In primo luogo, ovviamente valgono le osservazioni di cui al motivo che precede in quanto l'ente ecclesiastico non deve in alcun modo comunicare la propria esenzione al pagamento dell'IMU in quanto è sottoposto alla normativa di rango costituzionale che precede.
In secondo luogo, a tutto voler concedere, non esiste alcuna norma che sanzioni in modo insanabile la mancata comunicazione dell'esenzione.
III. Violazione articolo 9 comma 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 così come precisato dall'articolo 3 D.m. 2012 n. 200 e dell'art. 7, comma 1, lettera i) del d.lgs 504/1992. Assenza del presupposto oggettivo del tributo-svolgimento di attivita' di culto (segnatamente di seminario) - Assenza di attivita' imprenditoriale
- Chiusura dell'attivita' della casa per ferie prima del 2014 - Difetto di istruttoria. Chiede di annullare l'avviso di accertamento d'ufficio N. 7133 – anno 2017 per i motivi eccepiti nel ricorso;
con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Controdeduzioni
Il Comune si è costituito ribattendo su ogni motivo di appello;
chiede di
- rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata, dichiarando la legittimità dell'operato dell'Ente impositore e, per l'effetto, dovuto l'importo dedotto nell'atto impugnato;
- condannare la parte appellante alle spese di giudizio.
Memoria appellante
Sulla corretta applicazione dell'art. 1, comma 719, della legge n. 147/2013. Assenza di sanzioni previste e di esplicita decadenza dal diritto all'esenzione. Insiste nel chiedere la riforma della sentenza impugnata e quindi nel merito: annullare l'avviso di accertamento d'ufficio N. 7133 – anno 2017, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo è infondato.
La sentenza impugnata non ha equiparato gli enti religiosi a quelli non commerciali, come lamentato dall'appellante, ma fatto un parallelismo di condizioni impositive, in seguito all'analisi del quadro normativo esistente, che nel caso concreto hanno portato ad avere le stesse conseguenze concrete.
2. Ed infatti anche il secondo motivo è infondato, laddove sostiene che l'ente ecclesiastico non debba in alcun modo comunicare la propria esenzione dal pagamento dell'IMU, semplicemente in quanto sottoposto a normativa di rango costituzionale. Il ragionamento è errato, in quanto anche gli enti ecclesiastici possono esseri ricompresi tra i soggetti a tale imposta.
Fino al 2011 l'esenzione era basata principalmente sulla natura del soggetto e sul tipo di attività. L'articolo
7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992 è stata la norma-cardine che ha concesso per anni l'esenzione per gli immobili degli enti ecclesiastici, con una certa ampiezza;
sino però alla presa di posizione della
Commissione Europea, che ha giudicato tale regime come aiuto di Stato illegittimo, perché l'esenzione veniva applicata anche a strutture che operavano in concorrenza con soggetti privati (es. alberghi gestiti da religiosi). Il focus si è spostato quindi sulle modalità di svolgimento dell'attività (commerciale / non commerciale). Questo ha portato alla riforma della normativa (art. 4, comma 4, del D.M. 200/2012) e, nel
2018, alla nota sentenza della Corte di Giustizia UE che ha ordinato all'Italia di recuperare l'ICI (imposta precorritrice dell'IMU) non versata tra il 2006 e il 2011 per le attività commerciali.
Il quadro ricostruito dalla sentenza impugnata è dunque corretto, come corretta è stata la scelta di attribuire, nel caso concreto, rilevanza decisiva alla mancanza di comunicazione dell'esenzione.
3. Anche il terzo motivo è infondato.
In tema, si condivide quindi il ragionamento fatto nella sentenza impugnata: "nessuna dichiarazione pertinente all'immobile de quo risulta, invero, allegata al ricorso, malgrado che, ai fini dell'esenzione, costituisca requisito imprescindibile la presentazione della menzionata dichiarazione ENC ai fini IMU-TASI, in mancanza della quale, del resto, non è possibile valutare, da parte dell'amministrazione, il diritto all'esenzione totale, ovvero - nell'ipotesi di destinazione mista combinata con l'impossibilità di individuazione delle porzioni di immobile con diversa destinazione - il diritto all'esenzione parziale commisurata all'effettiva percentuale di utilizzo a fini commerciali. La mancata presentazione della dichiarazione veniva anche confermata dalla Difesa della ricorrente nel corso dell'udienza. Tale conclusione rende superfluo speculare sul possesso in concreto dei menzionati requisiti oggettivi".
Per inciso, comunque, l'onere della prova del possesso dei requisiti per avvalersi dell'esenzione spettava all'Istituto ricorrente, ed esso - ad avviso di questo Collegio - non è stato assolto, non essendo risultata sufficiente, al riguardo, la documentazione prodotta in giudizio;
considerato anche che la prova va data per ogni autonomo periodo d'imposta.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sez. 11
visti gli artt. 52 e ss. D.Lgs. n. 546/92
rigetta l'appello; condanna l'appellante al rimborso delle spese in favore di ROMA CAPITALE, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori.
Roma, 12/11/2025
Il Giudice estensore
UC MA AS
Il Presidente Federico Sorrentino