Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 16/01/2026, n. 313
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Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e non corretta applicazione dell'art. 1, comma 719, della legge n. 147/2013 e ss. mm. – Scorretta equiparazione dell'ente religioso ad ente non commerciale-Violazione articolo 7 comma 3 legge 121 / 1985 accordo di Villa Madama.

    La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata non ha equiparato gli enti religiosi a quelli non commerciali, ma ha fatto un parallelismo di condizioni impositive che hanno portato alle stesse conseguenze concrete.

  • Rigettato
    Violazione e non corretta applicazione dell'art. 1, comma 719, della legge n. 147/2013 e ss. – Assenza di conseguenze in caso di mancata comunicazione dell'esenzione. Violazione del principio di legalità, capacita' contributiva e giusta tassazione (art. 23 e 53 della costituzione).

    Il ragionamento dell'appellante è errato, poiché anche gli enti ecclesiastici possono essere ricompresi tra i soggetti passivi dell'imposta. La Corte ha ritenuto corretta la scelta di attribuire rilevanza decisiva alla mancanza di comunicazione dell'esenzione, considerando il mutato quadro normativo e la giurisprudenza europea sull'aiuto di Stato.

  • Rigettato
    Violazione articolo 9 comma 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 così come precisato dall'articolo 3 D.m. 2012 n. 200 e dell'art. 7, comma 1, lettera i) del d.lgs 504/1992. Assenza del presupposto oggettivo del tributo-svolgimento di attivita' di culto (segnatamente di seminario) - Assenza di attivita' imprenditoriale - Chiusura dell'attivita' della casa per ferie prima del 2014 - Difetto di istruttoria.

    La Corte condivide il ragionamento della sentenza impugnata, secondo cui nessuna dichiarazione pertinente all'immobile è stata allegata al ricorso. La presentazione della dichiarazione ENC ai fini IMU-TASI è un requisito imprescindibile per valutare il diritto all'esenzione. L'onere della prova del possesso dei requisiti per l'esenzione spettava all'Istituto ricorrente e non è stato assolto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 16/01/2026, n. 313
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 313
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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