Sentenza 5 novembre 2009
Massime • 1
La confisca obbligatoria prevista dall'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356, non può essere applicata direttamente nei confronti delle persone giuridiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2009, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2009 |
Testo completo
[1 1 16 / 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO PRIMA SEZIONE PENALE DEL 05/11/2009
SENTENZA
N. 2882/09 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - REGISTRO GENERALE Dott. SEVERO CHIEFFI
- Consigliere - N. 22728/2009 Dott. GRAZIA CORRADINI
- Rel. Consigliere - Dott. UMBERTO ZAMPETTI
- Consigliere - Dott. RENATO BRICCHETTI
- Consigliere - Dott. MAURIZIO BARBARISI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDIN
sul ricorso proposto da:
1) NE DI avverso l'ordinanza n. 887/2007 GIP TRIBUNALE di MILANO, del 09/03/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/sente le conclusioni del PG Dott. V. MONETTI du ha richiento declaratoria di in amminibilità del ricorso
Udit i difensor Avv.;-
1. Con ordinanza in data 20.11.2008, emessa de plano, il Gip del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, pronunciando sulle istanze avanzate dal P.M. e dalla "IVRI
Holding", disponeva: a) l'incameramento all'Erario delle somme maturate a titolo di interessi su conto corrente bancario, come in atti;
b) la restituzione a NÈ GI TR della documentazione in sequestro;
c) la confisca, ex art. 12 sexies L. 356/92, della somma di Euro 443.140,00
rinvenuta presso la suddetta società IVRI, già sottoposta a sequestro preventivo.-
1.1. Avendo NÈ IA, quale legale rappresentante della IVRI, proposto opposizione, ex art. 667, comma 4, Cpp, limitatamente alla confisca di cui al precedente punto c), il Gip presso il
Tribunale di Milano, con ordinanza 09.03.2009, rigettava la stessa, ribadendo le ragioni del primo provvedimento. In particolare detto giudice dell'esecuzione rilevava come: 1] vi fossero dichiarazioni esplicite di alcuni dirigenti dell'IVRI dell'epoca (in particolare gli imputati Calzone
e Tedesco) che avevano affermato che la somma sequestrata (443.140,00 Euro, residuo della maggior cifra di circa 700 mila Euro) era una disponibilità liquida accantonata per effettuare pagamenti corruttivi a pubblici funzionari;
2] non vi fosse logica nella conservazione inutilizzata di una tale somma a fronte del forte indebitamento della società, all'epoca; 3] non avesse alcun riscontro documentale la recente giustificazione -peraltro mai prima avanzata- trattarsi di somme accantonate in relazione ad un contenzioso in corso con alcuni clienti. Concludeva pertanto il Gip del Tribunale di Milano rilevando come sussistessero, nel concreto, le condizioni di legge per disporre la confisca della suddetta somma ai sensi dell'art. 12 sexies L. cit. : a) palese sproporzione della somma in questione rispetto alla situazione economica della società, all'epoca;
b) mancata giustificazione circa la sua liceità, non essendo né provata, né ragionevole quella addotta;
c) applicabilità della normativa in questione anche alle società, e ciò in relazione alla L.
296/2006 che aveva esteso l'operatività del cit. art. 12 sexies a vari delitti, tra cui quelli contro la
Pubblica Amministrazione (e dunque anche la corruzione), ed in considerazione che la stessa società era stata imputata nel processo ex art. 25 D. L.vo 231/01, essendosi pervenuti ad applicazione pena proprio con riferimento delitto di cui agli artt. 81 cpv., 319, 321, 319 bis
Cp.-
2. Avverso tale ultimo provvedimento -preso in sede di opposizione- proponeva ricorso per cassazione NÈ IA, quale presidente del CdA della IVRI Holding, che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni: a) violazione di legge per la ritenuta applicabilità della confisca ex art. 12 sexies anche a persone giuridiche;
b) essersi trattato, comunque, di somme lecitamente accantonate non già a fini corruttivi (che avevano avuto altre origini), ma per il contenzioso con alcuni clienti di cui, contrariamente all'assunto dell'impugnata ordinanza, vi era prova in atti.-
e 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso.-
4. Il ricorso che verte, come la già proposta opposizione, solo sulla disposta confisca della somma di 443.140,00 Euro- è fondato nella parte in cui censura la ritenuta applicabilità, a carico della società istante, del disposto dell'art. 12 sexies L. 356/92, ma è infondato nel ribadito presupposto della legittimità della società stessa a chiedere la restituzione della somma oggetto del sequestro di cui sopra si è detto.-
4.1 Quanto al primo aspetto della questione proposta con il ricorso, deve rilevare questa Corte come la disposta confisca, attuata in base al cit. art. 12 sexies, risulti in violazione di legge sotto un duplice profilo a] perché il giudice dell'esecuzione vi perviene applicando, quale collegamento logico-giuridico, la L. 296/06 -che invero legittima l'estensione dell'operatività del cit. art. 12 sexies ai reati contro la pubblica amministrazione, quale la corruzione- a fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore (si ricordi che il sequestro della somma in questione fu operato in data 31.03.2004, e che i reati di corruzione per cui vi è stato processo furono commessi in tempi ancora precedenti), in tal modo realizzando una non consentita operatività in malam partem di legge penale successiva;
b] perché -ed è considerazione comunque assorbente il disposto dell'art. 12 sexies L. 356/92 non può essere applicato direttamente a persone giuridiche. In tal senso deve rilevare questa Corte da un lato come tutto l'impianto di tale legge sia calibrato sul presupposto della sua applicabilità solo a persone fisiche
(anche per interposizione fittizia di società, ma non a queste come tali), dall'altro come proprio l'art. 12 sexies cit. preveda, come presupposto, i casi di condanna o di applicazione pena ex art. 444 Cpp che -non essendo ancora stata emanata la L. 231/01- non possono che riferirsi a persone fisiche. A ciò si deve aggiungere la coerente considerazione per cui la L. 231/01, al suo art. 19, ha previsto in modo specifico la confisca a carico delle società, peraltro con diversi presupposti qui non ricorrenti (disposizione comunque non applicabile per fatti-reato commessi in data anteriore all'entrata in vigore della normativa sulla responsabilità amministrativa da reato : così
Cass. Pen. Sez. 2°, n. 3629 in data 12.12.2006, Rv. 235814, Ideal Standard Italia srl).-
In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata per violazione di legge in ordine alla confisca della somma di Euro 443.140,00 in sequestro, disposta a carico della società IVRI ex art. 12 sexies L. 356/92.-
4.2 Poiché, peraltro, all'origine del procedimento di esecuzione che ha dato luogo all'impugnata ordinanza (qui annullata per il suo errato disposto) vi è la richiesta della società suddetta di restituzione della somma in sequestro, sul presupposto di esserne stata comunque titolare, si impongono le considerazioni seguenti che devono costituire il principio di diritto nel rinvio al giudice dell'esecuzione che di necessità si determina a seguito dell'annullamento.-
2 Deve osservare invero questa Corte come sia principio del tutto pacifico, in materia, che chiunque invochi la restituzione di un bene sequestrato non possa limitarsi ad accampare il mero favor possessionis, ma debba dimostrare il diverso e più rigoroso jus possidendi.(cfr. art. 262 CPP ...a chi ne abbia diritto"). La giurisprudenza di questa Corte è invero fermissima nell'affermare che "il giudice dell'esecuzione deve basarsi non già sul favor possessionis, bensi sulla prova positiva dello jus possidendi che deve essere offerta da colui che chiede la restituzione" e quindi "la titolarità, lecitamente acquisita, del diritto" (cfr. Cass. Pen. Sez. 1°, n.
22154 in data 10.05.2005, Rv. 231666, Secchiano;
ecc.). Non è sufficiente dunque assumere un precedente possesso di fatto, ma è necessario dimostrare il titolo giuridico di un legittimo possesso. Orbene, deve essere con ciò rilevato come una società, in quanto tale, non possa giuridicamente possedere se non ciò che risulti nel bilancio o nella situazione patrimoniale. La società IVRI non può, quindi, limitarsi ad affermare che la somma fu sequestrata presso di lei (e cioè ad invocare il favor possessionis), ed in tal senso a nulla rileva quale fosse l'ipotizzata destinazione, ma deve dimostrare il diritto di possedere tale somma. Dovrà, dunque, il giudice del rinvio valutare se tale dimostrazione l'istante società abbia compiutamente e convincentemente fornito, tenendo presente quanto comunque emerge in fatto in relazione ai profili effettivamente rilevanti per la decisione. E' del tutto pacifico che la somma in questione venne accantonata "in nero" (e dunque attraverso procedure inevitabilmente illegittime), ed-un e ciot tento viene oggi in sostanza ribadito allorchè si sostiene che l'accantonamento non sarebbe stato d fatto in funzione di future ed illecite corruttele, ma in vista di alcuni contenziosi in corso. Non è
chi non veda, infatti, che si sia trattato comunque -proprio in quanto "accantonate"- di somme extra bilancio ed extra conto patrimoniale. La stessa istante, del resto, nel suo articolato ricorso, proponendo a sostegno della sua tesi alcune dichiarazioni dei dirigenti dell'epoca, mai assume che la somma sequestrata era in bilancio (né di ciò dà in alcun modo prova), ma fa riferimento solo ad alcuni appunti informali (foglietti inseriti in buste) di valore interpersonale tra chi maneggiava tali denari, mai inseriti nella contabilità ufficiale. E' dunque del tutto evidente che la somma in questione, qualunque fosse stata la sua origine, e qualunque fosse stata la sua destinazione, non era giuridicamente posseduta dalla società IVRI proprio perché non contemplata nelle sue scritture di legge le quali solo indicano e circoscrivono titolarità e possidenze della persona giuridica. Quanto costituito "in nero", infatti, induce e costituisce sempre responsabilità personale della persona fisica che un tanto abbia costituito in obbiettivo danno della società, qualunque sia stata la soggettiva intenzione.-
Annullata dunque la disposta confisca per i motivi in precedenza esposti, si impone rinvio al Gip del Tribunale di Milano, giudice dell'esecuzione, per nuovo esame dell'istanza di restituzione come avanzata dal legale rappresentate della "IVRI Holding spa" alla luce di quanto sopra e nella prospettiva di cui all'art. 264 Cpp. Detto giudice dovrà, infatti, tener presente ed applicare il consolidato principio giurisprudenziale già espresso da Cass. Pen. SS.UU. n. 9149 in data
3 03.07.1996, Rv. 205705, Chabni AM ("Il giudice dell'esecuzione, competente alla restituzione delle cose sequestrate, deve accertare l'effettiva sussistenza del diritto alla restituzione a favore del richiedente, attuando, in caso negativo, la norma di cui all'art. 264 Cpp, stante il principio che, per l'accoglimento della domanda, non è sufficiente il favor possessionis, ma occorre la prova positiva dello jus possidendi”). Trattasi di principio successivamente sempre ribadito (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1°, n. 8997 in data 13.02.2008, Rv. 239517, Lattanzi;
Cass. Pen. Sez.
1°, n. 26475 in data 09.0.2009, Rv. 244035, Russo;
ecc.).-
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Gip del Tribunale di Milano.-
Così deciso in Roma il 05 Novembre 2009.-
Il consigliere estensore Il Presidente
Umberto Zampetti Severo Chieffi
1 Chielli Wellfle
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
13 GEN 2010
CANCELLIERE Petro DiMes
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