Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2004, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO IO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST PA, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato GINO AMATUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PI PI IO, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati VINCENZO IMPROTA, LUCIA MANCUSI e GENNARO IMPROTA quest'ultimo con studio in NAPOLI CORSO UMBERTO I, 58 giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 108/00 della Corte d'Appello di SALERNO, Sezione Specializzata Agraria, emessa il 16/03/00 (R.G. 131/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/03 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Gennaro IMPROTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.3.1996 IR IO, premesso di essere proprietario di un fondo rustico con fabbricato colonico sito in Olevano sul Tusciano, località Festola, condotto in affitto da TR AL e che il rapporto scadeva alla fine dell'annata agraria 1996, ai sensi dell'art. 2 1. n. 203/1982, conveniva la TR dinanzi alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Salerno per sentir dichiarare cessato il rapporto di affitto alla detta data, con condanna al rilascio del fondo e al risarcimento dei danni per il tardato rilascio.
La convenuta, costituitasi in giudizio, in particolare assumeva la tacita rinnovazione del contratto per l'ulteriore durata di 15 anni, non essendo stata la disdetta data nei termini, e in via riconvenzionale chiedeva sia la restituzione delle somme pagate in eccedenza per canoni, sia l'identità per i miglioramenti apportati al fondo e all'abitazione.
L'adita Sezione con sentenza pronunciata il 22.1.1999 rigettava la domanda e dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale.
Su gravame del IR, la Corte d'appello di Salerno/Sezione specializzata agraria, con la sentenza ora impugnata, emessa il 16.3.2000, nella contumacia dell'appellata, accoglieva l'appellata al rilascio del fondo e dell'abitazione colonica ed annessi.
Avverso detta sentenza TR AL ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo, con quattro motivi, 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 180 e 350 c.p.c., per omessa verifica della regolarità del contraddittorio, 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 180 e 350, per mancata notifica del ricorso di appello e pedissequo provvedimento al procuratore costituito;
3) violazione degli artt. 291, 415 e 416 c.p.c., per omessa rinotifica del ricorso di appello, dopo che l'appellante ne aveva fatto richiesta;
4) omessa motivazione in ordine a tali aspetti.
Ha resistito con controricorso IR IO, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come eccepito dal controricorrente, e come peraltro rilevabile d'ufficio, il ricorso è inammissibile, perché tardivo. Risulta, infatti, ex actis, che la sentenza della Corte d'appello di Salerno/Sezione specializzata agraria del 16-28.3.2000, ora impugnata, è stata notificata dall'Ufficiale giudiziario di detta Corte in plico raccomandato in data 22.4.2000.
Non essendo avvenuta la relativa consegna per assenza della destinataria, l'Ufficio postale di Olevano sul Tusciano ha inviato a TR AL avviso di giacenza in data 29.4.2000 mediante raccomandata AG n. 754, ma anche dopo tale adempimento il plico non è stato ritirato.
Da ciò consegue che la notificazione della sentenza deve ritenersi avvenuta alla scadenza del periodo di giacenza, e cioè il 9.5.2000, per cui il ricorso per Cassazione, che è stato notificato in data 8.8.2000, è evidentemente tardivo, ex art. 325 c.p.c. in quanto notificato oltre il termine di giorni sessanta dalla notificazione della sentenza de qua, qui impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese, come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 2.100/00, di cui euro 2.000/00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004