Sentenza 7 luglio 2015
Massime • 1
Qualora il reato di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi di cui all'art. 632 cod. pen. venga commesso attraverso il danneggiamento della cosa altrui, deve escludersi il concorso formale con il reato di danneggiamento, che resta assorbito.
Commentario • 1
- 1. Art. 632 - Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (1)https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2015, n. 30398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30398 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 07/07/2015
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 1520
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 13041/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'IP EP, nato a [...] il [...];
RM RI RI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 12/2/2015 della Corte d'appello di Palermo, 2^ sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GALLO Domenico;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, SPINACI Sante, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 12/2/2015, la Corte di appello di Palermo, confermava la sentenza del Tribunale di Cefalù, in data 4/2/2013 che aveva condannato D'IP EP e RM RI RI alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa per i reati di usurpazione di terreni, immutazione dello stato dei luoghi e danneggiamento, per avere arato e recintato una strada vicinale appartenente al demanio del Comune di Polizzi Generosa.
2. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto.
3. Avverso tale sentenza propongono unico ricorso entrambi gli imputati per mezzo del comune difensore di fiducia, sollevando tre motivi di gravame con i quali deducono:
3.1 Violazione di legge in relazione agli artt. 824 e 822 c.c.. Al riguardo eccepiscono che il fatto che la strada vicinale Campanaro risulti nell'elenco delle strade vicinali e comunali di Polizzi Generosa, di cui alla Delib. del Podestà del 23/9/1940, non costituisce prova della natura pubblica della strada, trattandosi di atto che ha mera natura dichiarativa.
3.2 Violazione di legge in relazione agli artt. 631 e 632 c.p., perché, una volta esclusa la proprietà demaniale della strada vicinale, la stessa deve considerarsi di proprietà dei ricorrenti quali proprietari del fondo latistante.
3.3 Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 631 ed all'art. 635 c.p.. Al riguardo eccepisce che il fatto di usurpazione previsto dall'art. 631 c.p., non sussiste in caso di proprietà non delimitata da termini ed eccepisce che la vicinale non è mai stata identificata sul terreno con termini lapidei o con altri segnali ed essendo priva di selciato non aveva alcun argine. Deducono, inoltre, che non sarebbe concepibile il danneggiamento perché assorbito dal reato di immutazione dello stato dei luoghi. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La sentenza non risponde alla richiesta di rinnovazione del dibattimento sollevata con l'atto d'appello (fol. 27) nella quale si sollecita l'espletamento di quei mezzi istruttori (sostanzialmente prove testimoniali, oltre l'esame dell'imputato) già richiesti ed ammessi in primo grado, ma non espletati dal giudice di prime cure. Tali mezzi istruttori hanno una evidente rilevanza ai fini del decidere, se non altro perché l'accertamento dell'epoca in cui la strada vicinale sarebbe stata eliminata dai proprietari del fondo Campanaro ha delle evidenti conseguenze in tema di prescrizione. 3. È ben vero che secondo l'insegnamento di questa Corte: in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento" (Cass. Sez. 6^, Sentenza n. 5782 del 18/12/2006 Ud. (dep. 12^)2/2007 ) Rv. 236064;
Sez. 6^, Sentenza n. 40496 del 2:1/05/2009 Ud. (dep. 19/10/2009 ) Rv. 245009; Sez. 6^, Sentenza n. 11907 del 13/12/2013 Ud. (dep. 12/03/2014 ) Rv. 259893).
4. Tuttavia nel caso di specie la richiesta di rinnovamento riguardava prove già ammesse in primo grado e non espletate, idonee a rideterminare l'epoca di commissione del fatto e, quindi, influenti sulla decisione finale. Di conseguenza la Corte territoriale avrebbe dovuto giustificare con motivazione congrua il rigetto dell'istanza proposta dalla difesa con i motivi d'appello.
5. In punto di diritto, inoltre, deve essere escluso il concorso formale, ritenuto dai giudici del merito, fra il reato di cui all'art. 632 c.p., (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi) e quello di cui all'art. 635 (danneggiamento). Nel caso di specie si verifica un concorso apparente di norme coesistenti, in quanto l'aratura dello stradello ascritta agli imputati rientra nella fattispecie tipica del reato di immutazione dello stato dei luoghi. Tale condotta, però, comporta necessariamente il danneggiamento della cosa altrui (in questo caso la strada vicinale). Quindi la condotta di danneggiamento della cosa altrui, attraverso la quale si verifica l'immutazione dello stato dei luoghi, costituisce un presupposto imprescindibile per la realizzazione del reato di cui all'art. 632 c.p.. Di conseguenza nel caso di specie il reato di danneggiamento non può concorrere, bensì resta assorbito in quello di immutazione dello stato dei luoghi.
6. In definitiva può essere affermato il seguente principio di diritto: "nell'ipotesi in cui il reato di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi di cui all'art. 632 c.p., si attui attraverso il danneggiamento della cosa altrui, deve escludersi il concorso formale con il reato di danneggiamento (art. 635 c.p.), che resta assorbito nella condotta di immutazione dello stato dei luoghi".
7. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio nel quale la Corte territoriale si atterrà ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2015