Sentenza 3 novembre 1998
Massime • 1
Il giudice di appello al quale sia dalla legge attribuito un potere discrezionale deve fornire adeguata motivazione nella sentenza solo se eserciti tale potere o non lo eserciti nonostante sia stato motivatamente sollecitato a farlo dall'imputato o dal difensore(Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale l'imputato aveva censurato la mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria da parte del giudice del gravame, dopo che, nel giudizio di appello, si era limitato a chiedere la conferma della sentenza assolutoria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/1998, n. 12358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12358 |
| Data del deposito : | 3 novembre 1998 |
Testo completo
composta dagli illustrissimi Signori Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 3.11.1999
Dott. ORESTE CIAMPA Consigliere SENTENZA
Dott. BRUNO OLIVA Consigliere N. 1464
Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANTONIO S. AGRÒ Consigliere N. 19624/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
US GI, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza 27.2.1998 della Corte d'Appello di Palermo. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Assennato;
udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto, dottor Elena Paciotti, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
osserva
IN FATTO
Con sentenza del 27.2.1998 la Corte d'Appello di Palermo, su impugnazione di quel Procuratore Generale e in riforma di sentenza assolutoria emessa dal Pretore di Palermo l'11.2.1994, dichiarava il contumace PP RA colpevole del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, ascrittogli per aver profferito all'indirizzo di un'agente della Polizia di Stato, a causa e nell'esercizio delle sue funzioni, le frasi "se lei crede di essere un pubblico ufficiale, io sono un super ufficiale, poiché; anche se lei è seduta dietro quella scrivania, io ho due lauree, quindi lei al mio cospetto non è nessuno, anzi è un'ignorante". Concessegli indi le attenuanti generiche e i benefici di legge, lo condannava alla pena di giorni venti di reclusione.
Fondava la decisione sul rilievo che il fatto si era verificato "a seguito del giusto rifiuto della parte offesa di autenticargli la firma in quanto privo di idonei documenti di identificazione" e sulla considerazione dell'indubbio "carattere oltraggioso" delle espressioni, "con le quali il prevenuto ha manifestato disprezzo e disistima nei confronti del pubblico ufficiale".
Tramite il proprio difensore, ricorre per cassazione l'imputato denunziando
1. mancanza di motivazione perché la Corte non ha considerato quale sia lo stato del linguaggio corrente e il tono "non alto" della sua voce, circostanze idonee a spiegare la titubanza dell'agente, che solo dopo aver raccontato il fatto al proprio superiore e su suo consiglio si era indotta a denunziare la di lui condotta, fatti questi dal cui contesto non risulta la capacità offensiva delle frasi profferite e il suo intento di oltraggiare il pubblico ufficiale;
2. "inosservanza di norme giuridiche" perché la Corte d'Appello avrebbe dovuto, in subordine, convertire la pena inflitta nella corrispondete pena pecuniaria.
IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La dimostrazione del vizio di motivazione dedotto dal ricorrente col primo motivo non ha nulla a che fare infatti con la prospettazione di altra interpretazione o di altro itinerario argomentativo, in tesi ugualmente corretti sul piano logico.
Ne consegue che, quando il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che detti atti si prestavano a diversa lettura o interpretazione, munite di uguale crisma di logicità (cfr. S.U., 14.12.1995 n. 30, rv 202903) D'altra parte non si può denunziare per vizio di motivazione una sentenza, nella quale il giudice - sia pure sinteticamente, ma compiutamente e comunque con adeguatezza- ha preso in esame, come nel caso di specie, i fatti salienti evidenziati dagli atti e ha indicato le ragioni essenziali dell'attinto convincimento in ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti stessi e alla congruità della pena applicabile (v. Cass. VI, 30.1.1991 n. 1109, rv. 186280). Peraltro, appartenendo l'onore e il prestigio alla categoria dei beni immateriali e non essendo visibile o comunque accertabile e misurabile la lesione loro in evento cagionata, l'apprezzamento relativo è dalla legge entro amplissimi limiti demandato alla sensibilità sociale del giudice chiamato ad applicare in concreto le norme, che a detti beni apprestano tutela. Egli di fatto darà voce alla coscienza collettiva e il suo prudente apprezzamento al riguardo, in considerazione della vaghezza dello strumento di misura messo dalla legge a sua disposizione, è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato anche con argomenti che traggano forza soltanto dall'esperienza collettiva e dalla considerazione implicita del contesto, delineato nei capi d'imputazione e inequivocamente connotato dal disprezzo per l'onore e il prestigio altrui nonché per le regole di vita associata comunemente osservate.
Facendo di tali criteri esatta, benché laconica, applicazione, il giudice d'appello, esposte come in narrativa le ragioni del proprio convincimento, ha correttamente e quindi incensurabilmente concluso nel senso che le espressioni profferite erano inequivocamente oltraggiose perché offensive dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale investitone.
Vertendosi poi in tema di delitto contro la pubblica amministrazione, l'intrinseca e oggettiva capacità offensiva delle frasi lesive del suo prestigio non pu6 essere esclusa dalle soggettive titubanze, che il ricorrente pretenderebbe - peraltro a torto - di desumere dal corretto comportamento dell'agente offesa, la quale, come di suo dovere, appena percepita l'illiceità della condotta dell'imputato, si mise immediatamente a rapporto col suo superiore diretto e immediato.
Inammissibile del pari è il secondo motivo di ricorso, evidente essendo che il giudice deve motivare, in ordine al mancato uso di un potere discrezionale affidatogli dalla legge, solo quando lo usa o nel caso in chi non lo usi nonostante motivatamente sollecitato a farlo dall'imputato o dal suo difensore, in fatti specie limitatosi a chiedere la conferma della sentenza assolutoria di primo grado. Va dichiarato dunque l'inammissibilità del ricorso. In considerazione dei motivi dedotti, equo si stima determinare in L 500.000 la sanzione pecuniaria di conseguenza irroganda all'imputato
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di L.500.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 1998