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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/12/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2786 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Trieste n. 16, C/o C.F._1
Avv. Tindaro Giusto 98066 Patti ITALIA presso lo studio dell'Avv.
AR AN che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ROMAGNOSI 9 CP_1 P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. MONORITI Controparte_2
NE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ha adito questo Parte_1
Tribunale chiedendo il ricalcolo della pensione di vecchiaia artigiani n. 33025963, cat. VO/ART, con decorrenza 1.7.2003, deducendo che l' non avrebbe CP_1 considerato, ai fini della misura del trattamento, tutta la contribuzione versata successivamente al pensionamento, in particolare sostenendo l'esistenza di ulteriori 21 settimane utili non computate.
A fondamento della domanda il ricorrente ha richiamato l'estratto conto contributivo, dal quale risulterebbero periodi di lavoro, nella gestione artigiani, relativi agli anni 2003-2006 non integralmente valorizzati nei vari provvedimenti di riliquidazione intervenuti nel tempo (comunicazioni del 21.2.2005, 18.1.2010 e
17.6.2019).
L' si è costituito contestando integralmente le avverse pretese, CP_1 deducendo che:
– con il primo supplemento (domanda 17.11.2009) erano state riconosciute 70 settimane;
– con il secondo supplemento (domanda 1.3.2019) erano state aggiunte ulteriori
48 settimane;
– complessivamente le settimane successive alla decorrenza della pensione
(1.7.2003-31.3.2006) risultano pari a 118, ossia esattamente la contribuzione spettante;
– le settimane complessive successive al 31.12.1992 considerate ai fini del calcolo risultano 546, sicché non residua alcuna ulteriore contribuzione utile. L' ha CP_3 inoltre evidenziato che, all'esito dei ricalcoli, potrebbe emergere persino un trattamento di importo inferiore, riservandosi l'eventuale recupero dell'indebito.
All'udienza del 20.2.2025 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio contabile, affidata alla dott.ssa , con il quesito di Persona_1 accertare, “sulla base della documentazione quanto rappresentato da parte ricorrente e da parte resistente se costituita”.
Il C.T.U., acquisita la documentazione amministrativa (estratto conto assicurativo, modelli TR/150, TE08, stampa UNICARPE, comunicazioni di riliquidazione e supplementi), ha accertato che:
– per il periodo post 31.12.1992 e sino alla decorrenza della pensione (1.7.2003), gestione artigiani, risultano complessivamente 546 contributi settimanali;
– all'istante sono stati riconosciuti due supplementi di pensione per complessive
118 settimane (70 + 48) relative al periodo 1.7.2003-3.2006;
– all'esito del riesame d'ufficio del 2020 il numero dei contributi utili è stato portato, per la gestione artigiani post 1992, da 524 a 546 settimane, con contestuale variazione delle retribuzioni pensionabili, sì che il rateo risulta, seppur di poco, inferiore rispetto a precedenti liquidazioni, con conseguente insorgenza di un modesto indebito (€ 32,33) che l' ha tuttavia rinunciato a recuperare;
CP_3
– nessuna ulteriore somma risulta dovuta al ricorrente, poiché la pensione risulta oggi calcolata su 546 settimane post 31.12.1992 nella gestione artigiani, come egli stesso assumeva.
La relazione preliminare è stata ritualmente trasmessa alle parti;
nessuna osservazione tecnica è stata formulata nei termini, sicché il C.T.U. ha depositato relazione definitiva confermativa delle conclusioni.
Con note di trattazione scritta il ricorrente si è limitato a “contestare la consulenza tecnica” e a richiamarsi alle allegazioni del ricorso introduttivo, senza tuttavia individuare specifici errori di calcolo, periodi o settimane ulteriori, né senza offrire un diverso prospetto contabile analitico.
In diritto
La domanda è infondata e va rigettata.
1. Riparto dell'onere probatorio
Nei giudizi aventi ad oggetto la ricostituzione o il ricalcolo della pensione per asserito mancato computo di contribuzione, grava sul pensionato che agisce in giudizio l'onere di provare l'esistenza di ulteriori contributi utili rispetto a quelli considerati dall'ente previdenziale e la loro incidenza sulla misura del trattamento, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
La giurisprudenza di legittimità, in coerenza con il principio di
“automaticità limitata” delle prestazioni, ribadisce che la pensione si calcola esclusivamente sui contributi effettivamente accreditati secondo le regole legali e che il ricalcolo non può fondarsi su mere ricostruzioni di parte, ma richiede la puntuale dimostrazione dei periodi assicurativi e del loro corretto inquadramento gestorio.
Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto, in termini generici, l'esistenza di 21 settimane non computate, limitandosi a svolgere un conteggio di tipo aritmetico (somma delle settimane teoriche desumibili dai mesi di lavoro negli anni 2003-2006) senza confrontarsi con la concreta struttura delle registrazioni contributive (tipo di contribuzione, eventuali periodi già valorizzati nella fase anteriore alla decorrenza, limiti massimi settimanali, ecc.).
A fronte di ciò, l' ha prodotto la documentazione amministrativa CP_1 completa e ha fornito una ricostruzione puntuale dei periodi già utilizzati nei vari provvedimenti di supplemento e riliquidazione, dimostrando che i mesi post- pensionamento sono stati integralmente considerati nei due supplementi, per complessive 118 settimane.
2. Valore della consulenza tecnica d'ufficio
La consulenza contabile espletata si fonda su dati ufficiali tratti dagli archivi dell' (estratto conto, TR/150, TE08, UNICARPE) e offre una CP_1 ricostruzione coerente sia del numero delle settimane sia del modo in cui esse sono state progressivamente utilizzate, prima ai fini della liquidazione originaria e successivamente in sede di supplementi.
È principio consolidato che il giudice di merito può legittimamente aderire alle conclusioni del C.T.U. quando queste risultino logicamente motivate e immuni da vizi tecnici, specie ove le parti non abbiano mosso specifiche e circostanziate contestazioni nel merito degli accertamenti svolti.
Nel caso concreto:
– il C.T.U. ha chiarito come le settimane post 1992 della gestione artigiani siano state elevate da 524 a 546 nel riesame del 2020;
– ha verificato la corrispondenza tra quanto risultante dagli estratti conto e quanto utilizzato nelle riliquidazioni;
– ha spiegato perché l'incremento del numero di settimane non si traduca in un aumento del rateo, per effetto della contestuale variazione delle retribuzioni pensionabili utilizzate nel sistema retributivo.
Il ricorrente non ha dedotto alcun errore specifico della consulenza (ad esempio, omissione di determinati periodi, errata qualificazione di taluni contributi ovvero scorretta applicazione delle norme sui supplementi), limitandosi a una contestazione meramente assertiva nelle note conclusionali.
Tale modalità difensiva non è idonea a scalfire la attendibilità dell'elaborato peritale, che pertanto il Collegio integralmente recepisce e fa proprie, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c.
3. Contributi successivi al pensionamento e supplementi
In materia di pensioni liquidate con il sistema retributivo, la misura della prestazione dipende sia dal numero delle settimane di contribuzione sia dall'entità della retribuzione o del reddito pensionabile, con il risultato che non ogni incremento contributivo determina automaticamente un aumento del rateo, potendo intervenire, in sede di riesame complessivo, variazioni del reddito medio pensionabile tali da compensare l'effetto delle settimane aggiuntive.
La Corte di Cassazione ha, peraltro, chiarito – con riferimento specifico ai supplementi – che i contributi versati in epoca successiva alla domanda amministrativa non possono essere liberamente “spalmati” su supplementi già liquidati, ma devono essere oggetto di distinti supplementi, nel rispetto dei termini e delle scansioni previste dall'art. 7 l. n. 155/1981, a conferma del carattere rigoroso e tipizzato delle modalità di valorizzazione della contribuzione successiva al pensionamento.
Ebbene, la consulenza ha accertato che:
– le 546 settimane della gestione artigiani post 1992 coincidono con quanto preteso dallo stesso ricorrente;
– i 27 mesi di attività successiva alla decorrenza (1.7.2003-31.3.2006) sono stati integralmente considerati nei due supplementi per complessive 118 settimane;
– non risultano, negli archivi dell' , ulteriori contributi utili non utilizzati CP_3 nel calcolo.
Ne consegue che la differenza di 21 settimane prospettata nel ricorso si fonda su un mero equivoco aritmetico, non supportato da dati amministrativi, e non è idonea a fondare il richiesto ricalcolo.
4. Conclusioni sul merito e rilievo dell'indebito
Alla luce delle considerazioni che precedono, va affermato che la pensione in godimento da risulta correttamente determinata sulla base Parte_1 della contribuzione effettivamente versata e accreditata, non essendo emerse né omissioni contributive né errori di calcolo idonei a giustificare un incremento dell'importo.
Il C.T.U. ha per contro rilevato un modesto indebito, pari a € 32,33, derivante dall'applicazione di criteri più favorevoli nelle pregresse liquidazioni, rispetto ai quali il ricalcolo ha determinato un rateo leggermente inferiore.
Tuttavia l' , come evidenziato in consulenza, ha abbandonato la riscossione CP_1 di tale importo. Poiché l' non ha proposto domanda riconvenzionale per il recupero CP_3 dell'indebito, tale circostanza rimane priva di effetti nel presente giudizio, limitandosi a confermare l'esattezza del ricalcolo operato in via amministrativa.
Pertanto le domande proposte da devono essere Parte_1 integralmente rigettate.
5. Regolazione delle spese
In atti risulta la dichiarazione del ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., con attestazione del possesso dei requisiti reddituali ivi previsti.
Non emergono profili di mala fede o colpa grave nella proposizione della domanda;
pertanto, in applicazione della disposizione citata, il ricorrente, pur soccombente, non può essere condannato al pagamento delle spese di lite, che restano interamente a suo carico solo nei rapporti interni con il proprio difensore.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' , in quanto attività istruttoria necessaria CP_1 per accertare la correttezza del calcolo operato dall'ente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
Parte_1 contro
, Controparte_4 ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa,
– rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
– dà atto che, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla è dovuto da a titolo di spese di lite in favore dell' , stante la Parte_1 CP_1 dichiarazione reddituale resa e in assenza di mala fede o colpa grave;
– pone definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico dell' . CP_1
Così deciso in Patti 29/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2786 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Trieste n. 16, C/o C.F._1
Avv. Tindaro Giusto 98066 Patti ITALIA presso lo studio dell'Avv.
AR AN che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ROMAGNOSI 9 CP_1 P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. MONORITI Controparte_2
NE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ha adito questo Parte_1
Tribunale chiedendo il ricalcolo della pensione di vecchiaia artigiani n. 33025963, cat. VO/ART, con decorrenza 1.7.2003, deducendo che l' non avrebbe CP_1 considerato, ai fini della misura del trattamento, tutta la contribuzione versata successivamente al pensionamento, in particolare sostenendo l'esistenza di ulteriori 21 settimane utili non computate.
A fondamento della domanda il ricorrente ha richiamato l'estratto conto contributivo, dal quale risulterebbero periodi di lavoro, nella gestione artigiani, relativi agli anni 2003-2006 non integralmente valorizzati nei vari provvedimenti di riliquidazione intervenuti nel tempo (comunicazioni del 21.2.2005, 18.1.2010 e
17.6.2019).
L' si è costituito contestando integralmente le avverse pretese, CP_1 deducendo che:
– con il primo supplemento (domanda 17.11.2009) erano state riconosciute 70 settimane;
– con il secondo supplemento (domanda 1.3.2019) erano state aggiunte ulteriori
48 settimane;
– complessivamente le settimane successive alla decorrenza della pensione
(1.7.2003-31.3.2006) risultano pari a 118, ossia esattamente la contribuzione spettante;
– le settimane complessive successive al 31.12.1992 considerate ai fini del calcolo risultano 546, sicché non residua alcuna ulteriore contribuzione utile. L' ha CP_3 inoltre evidenziato che, all'esito dei ricalcoli, potrebbe emergere persino un trattamento di importo inferiore, riservandosi l'eventuale recupero dell'indebito.
All'udienza del 20.2.2025 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio contabile, affidata alla dott.ssa , con il quesito di Persona_1 accertare, “sulla base della documentazione quanto rappresentato da parte ricorrente e da parte resistente se costituita”.
Il C.T.U., acquisita la documentazione amministrativa (estratto conto assicurativo, modelli TR/150, TE08, stampa UNICARPE, comunicazioni di riliquidazione e supplementi), ha accertato che:
– per il periodo post 31.12.1992 e sino alla decorrenza della pensione (1.7.2003), gestione artigiani, risultano complessivamente 546 contributi settimanali;
– all'istante sono stati riconosciuti due supplementi di pensione per complessive
118 settimane (70 + 48) relative al periodo 1.7.2003-3.2006;
– all'esito del riesame d'ufficio del 2020 il numero dei contributi utili è stato portato, per la gestione artigiani post 1992, da 524 a 546 settimane, con contestuale variazione delle retribuzioni pensionabili, sì che il rateo risulta, seppur di poco, inferiore rispetto a precedenti liquidazioni, con conseguente insorgenza di un modesto indebito (€ 32,33) che l' ha tuttavia rinunciato a recuperare;
CP_3
– nessuna ulteriore somma risulta dovuta al ricorrente, poiché la pensione risulta oggi calcolata su 546 settimane post 31.12.1992 nella gestione artigiani, come egli stesso assumeva.
La relazione preliminare è stata ritualmente trasmessa alle parti;
nessuna osservazione tecnica è stata formulata nei termini, sicché il C.T.U. ha depositato relazione definitiva confermativa delle conclusioni.
Con note di trattazione scritta il ricorrente si è limitato a “contestare la consulenza tecnica” e a richiamarsi alle allegazioni del ricorso introduttivo, senza tuttavia individuare specifici errori di calcolo, periodi o settimane ulteriori, né senza offrire un diverso prospetto contabile analitico.
In diritto
La domanda è infondata e va rigettata.
1. Riparto dell'onere probatorio
Nei giudizi aventi ad oggetto la ricostituzione o il ricalcolo della pensione per asserito mancato computo di contribuzione, grava sul pensionato che agisce in giudizio l'onere di provare l'esistenza di ulteriori contributi utili rispetto a quelli considerati dall'ente previdenziale e la loro incidenza sulla misura del trattamento, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
La giurisprudenza di legittimità, in coerenza con il principio di
“automaticità limitata” delle prestazioni, ribadisce che la pensione si calcola esclusivamente sui contributi effettivamente accreditati secondo le regole legali e che il ricalcolo non può fondarsi su mere ricostruzioni di parte, ma richiede la puntuale dimostrazione dei periodi assicurativi e del loro corretto inquadramento gestorio.
Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto, in termini generici, l'esistenza di 21 settimane non computate, limitandosi a svolgere un conteggio di tipo aritmetico (somma delle settimane teoriche desumibili dai mesi di lavoro negli anni 2003-2006) senza confrontarsi con la concreta struttura delle registrazioni contributive (tipo di contribuzione, eventuali periodi già valorizzati nella fase anteriore alla decorrenza, limiti massimi settimanali, ecc.).
A fronte di ciò, l' ha prodotto la documentazione amministrativa CP_1 completa e ha fornito una ricostruzione puntuale dei periodi già utilizzati nei vari provvedimenti di supplemento e riliquidazione, dimostrando che i mesi post- pensionamento sono stati integralmente considerati nei due supplementi, per complessive 118 settimane.
2. Valore della consulenza tecnica d'ufficio
La consulenza contabile espletata si fonda su dati ufficiali tratti dagli archivi dell' (estratto conto, TR/150, TE08, UNICARPE) e offre una CP_1 ricostruzione coerente sia del numero delle settimane sia del modo in cui esse sono state progressivamente utilizzate, prima ai fini della liquidazione originaria e successivamente in sede di supplementi.
È principio consolidato che il giudice di merito può legittimamente aderire alle conclusioni del C.T.U. quando queste risultino logicamente motivate e immuni da vizi tecnici, specie ove le parti non abbiano mosso specifiche e circostanziate contestazioni nel merito degli accertamenti svolti.
Nel caso concreto:
– il C.T.U. ha chiarito come le settimane post 1992 della gestione artigiani siano state elevate da 524 a 546 nel riesame del 2020;
– ha verificato la corrispondenza tra quanto risultante dagli estratti conto e quanto utilizzato nelle riliquidazioni;
– ha spiegato perché l'incremento del numero di settimane non si traduca in un aumento del rateo, per effetto della contestuale variazione delle retribuzioni pensionabili utilizzate nel sistema retributivo.
Il ricorrente non ha dedotto alcun errore specifico della consulenza (ad esempio, omissione di determinati periodi, errata qualificazione di taluni contributi ovvero scorretta applicazione delle norme sui supplementi), limitandosi a una contestazione meramente assertiva nelle note conclusionali.
Tale modalità difensiva non è idonea a scalfire la attendibilità dell'elaborato peritale, che pertanto il Collegio integralmente recepisce e fa proprie, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c.
3. Contributi successivi al pensionamento e supplementi
In materia di pensioni liquidate con il sistema retributivo, la misura della prestazione dipende sia dal numero delle settimane di contribuzione sia dall'entità della retribuzione o del reddito pensionabile, con il risultato che non ogni incremento contributivo determina automaticamente un aumento del rateo, potendo intervenire, in sede di riesame complessivo, variazioni del reddito medio pensionabile tali da compensare l'effetto delle settimane aggiuntive.
La Corte di Cassazione ha, peraltro, chiarito – con riferimento specifico ai supplementi – che i contributi versati in epoca successiva alla domanda amministrativa non possono essere liberamente “spalmati” su supplementi già liquidati, ma devono essere oggetto di distinti supplementi, nel rispetto dei termini e delle scansioni previste dall'art. 7 l. n. 155/1981, a conferma del carattere rigoroso e tipizzato delle modalità di valorizzazione della contribuzione successiva al pensionamento.
Ebbene, la consulenza ha accertato che:
– le 546 settimane della gestione artigiani post 1992 coincidono con quanto preteso dallo stesso ricorrente;
– i 27 mesi di attività successiva alla decorrenza (1.7.2003-31.3.2006) sono stati integralmente considerati nei due supplementi per complessive 118 settimane;
– non risultano, negli archivi dell' , ulteriori contributi utili non utilizzati CP_3 nel calcolo.
Ne consegue che la differenza di 21 settimane prospettata nel ricorso si fonda su un mero equivoco aritmetico, non supportato da dati amministrativi, e non è idonea a fondare il richiesto ricalcolo.
4. Conclusioni sul merito e rilievo dell'indebito
Alla luce delle considerazioni che precedono, va affermato che la pensione in godimento da risulta correttamente determinata sulla base Parte_1 della contribuzione effettivamente versata e accreditata, non essendo emerse né omissioni contributive né errori di calcolo idonei a giustificare un incremento dell'importo.
Il C.T.U. ha per contro rilevato un modesto indebito, pari a € 32,33, derivante dall'applicazione di criteri più favorevoli nelle pregresse liquidazioni, rispetto ai quali il ricalcolo ha determinato un rateo leggermente inferiore.
Tuttavia l' , come evidenziato in consulenza, ha abbandonato la riscossione CP_1 di tale importo. Poiché l' non ha proposto domanda riconvenzionale per il recupero CP_3 dell'indebito, tale circostanza rimane priva di effetti nel presente giudizio, limitandosi a confermare l'esattezza del ricalcolo operato in via amministrativa.
Pertanto le domande proposte da devono essere Parte_1 integralmente rigettate.
5. Regolazione delle spese
In atti risulta la dichiarazione del ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., con attestazione del possesso dei requisiti reddituali ivi previsti.
Non emergono profili di mala fede o colpa grave nella proposizione della domanda;
pertanto, in applicazione della disposizione citata, il ricorrente, pur soccombente, non può essere condannato al pagamento delle spese di lite, che restano interamente a suo carico solo nei rapporti interni con il proprio difensore.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' , in quanto attività istruttoria necessaria CP_1 per accertare la correttezza del calcolo operato dall'ente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
Parte_1 contro
, Controparte_4 ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa,
– rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
– dà atto che, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla è dovuto da a titolo di spese di lite in favore dell' , stante la Parte_1 CP_1 dichiarazione reddituale resa e in assenza di mala fede o colpa grave;
– pone definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico dell' . CP_1
Così deciso in Patti 29/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo