CASS
Sentenza 20 giugno 2023
Sentenza 20 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/06/2023, n. 26729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26729 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE di APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, 7 del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 26729 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 10/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari confermava la condanna del ricorrente per diverse condotte di usura ed estorsione;
le condotte di usura venivano ritenute aggravate dal fatto che la vittima versava in stato di bisogno ed esercitava un'attività imprenditoriale. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 644 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di usura: sarebbe stata effettuata una generica e contraddittoria valutazione della credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalle persone offese, nonostante le stesse non avessero fornito indicazioni in ordine all'entità del prestito e degli interessi. Nel dettaglio: si deduceva la carenza della motivazione in ordine alla valutazione delle testimonianze delle parte civili ES, ZA, NE ed NT. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle dichiarazioni della parte civile ES che avrebbero dovuto essere oggetto di un penetrante controllo di attendibilità, anche attraverso la ricerca di conferme esterne;
illogica sarebbe la giustificazione delle contraddizioni sulla base dello stato di confusione, dovuto alla risalenza dei fatti ed alla incompletezza del ricorso;
si deduceva, inoltre, che l'elaborato tecnico del consulente (Civita) non avrebbe potuto essere utilizzato per corroborare la credibilità della testimonianza, tenuto conto che questi aveva raccolto le informazioni proprio dalla parte civile. 2.3. Violazione di legge (art. 644, comma 2, n. 3) cod. pen .) e vizio di motivazione in ordine l'aggravante dello stato di bisogno, che veniva riconosciuta sulla base di una motivazione apparente, fondata sulla mera accettazione di alti tassi di interesse. 2.4. Violazione di legge (art. 644 cod. pen., comma 2, n. 4) e vizio di motivazione in ordine all'aggravante dell'avere commesso il reato in danno di chi svolge attività imprenditoriale: anche in questo caso la motivazione sarebbe carente. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione e in ordine all'applicazione della confisca disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.: la sentenza impugnata avrebbe ritenuto la sproporzione valutando l'intero patrimonio familiare del ricorrente, laddove avrebbe dovuto limitarsi a considerare il valore dei beni vincolati;
inoltre sarebbe stato violato il principio della ragionevolezza temporale, in quanto i titoli oggetto di confisca sarebbero stati acquisiti in un periodo significativamente anteriore rispetto a quello in cui sarebbero stati consumati i reati contestati. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.1 primi due motivi di ricorso non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, senza individuare vizi logici manifesti e decisivi della sentenza impugnata e senza indicare discrasie manifeste tra il contenuto delle prove raccolte e gli elementi posti a fondamento della condanna. 1.1.1.In materia di valutazione delle dichiarazioni delle persone offese il collegio ribadisce che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della vittima del reato, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone;
tuttavia nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Dell'Arte, Rv. 253214). Pertanto il fatto che l'offeso non sia un dichiarante non neutro, ma portatore di un interesse "processuale" alla condanna e, "patrimoniale" nel caso in cui si sia costituito, non attenua il valore probatorio delle sue dichiarazioni che restano autosufficienti, sebbene richiedano un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi in funzione dell'interesse vantato. La Cassazione, infatti, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi "riscontri", si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). A ciò si aggiunge che costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). 3 Si ribadisce, dunque, che le dichiarazioni della persona offesa non devono necessariamente essere corroborate da elementi esterni di conferma, essendo il ricorso a tale controllo dell'attendibilità lasciato alla discrezionalità del giudice che vi farà ricorso so quandolin relazione al caso concreto tsi ritenga opportuno un controllo particolarmente accurato della credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo dalla vittima del reato. 1.1.2. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello nel rispetto di tali linee ermeneutiche, effettuava una persuasiva valutazione della credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalle persone offese. Con specifico riferimento alle dichiarazioni di ES, il collegio di merito evidenziava che il ritardo nella presentazione della denuncia indicava lo stato di prostrazione psicologica dell'offeso e che, al fine di valutare la credibilità dei contenuti dichiarativi contestati non era rilevante il mancato rinvenimento dei beni oggetto dell'estorsione, tenuto conto che l'attività investigativa era stata posta in essere a distanza di oltre un anno dalla illecita apprensione del bene. Anche la valutazione delle testimonianze di OA ZA, TE NE e FR NT risulta essere stata effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Corte di legittimità: la valutazione di credibilità dei relativi contenuti accusatori, infatti, veniva compiuta non solo sulla base della omogeneità delle dinamiche usuraie, ma anche sulla base del rinvenimento di conferme esterne e della inverosimiglianza delle tesi alternative allegate (pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata). 1.2. Il motivo che contesta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui riconosce la sussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno è manifestamente infondato. Il collegio ribadisce che l'aggravante è configurabile solo caso in cui sussista una particolare condizione psicologica, determinata da un impellente assillo di natura economica, in presenza della quale il soggetto passivo subisca una limitazione della libertà di autodeterminazione che lo induce a ricorrere al credito e ad accettare condizioni usurarie. (Sez. 2, n. 1255 del 04/10/2022,dep. 2023, Perciballì, Rv. 284286 - 01). Si riafferma inoltre che lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario. (Sez. 2, n. 10795 del 16/12/2015, Di Silvio, Rv. 266162 - 01). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello rilevava che lo stato di bisogno delle vittime fosse logicamente deducibile dalla accettazione di condizioni estremamente sfavorevoli di concessione del prestito, condotta indicativa dell'impossibilità di accedere all'ordinario credito bancario;
tale stato di prostrazione economica rendeva vulnerabile gli offesi, che a causa della crisi di liquidità 4 e della impossibilità di ordinario accesso al credito avevano accettato le esose condizioni proposte dal ricorrente (pag. 8 della sentenza impugnata). 1.3. E' manifestamente infondato anche il terzo motivo, con il quale si contestava la sussistenza della aggravante dell'avere consumato il fatto nei confronti di chi svolge una attività imprenditoriale. La Corte di appello, confermando analoga valutazione del Tribunale, ed in piena aderenza con le prove raccolte, riteneva che l'accettazione delle condizioni usuraie fosse collegata proprio alla crisi della attività imprenditoriale svolta dalle vittime (pag. 8 della sentenza impugnata). 1.4. Infine, non supera la soglia di ammissibilità neanche la censura rivolta nei confronti della conferma della confisca c.d. "di sproporzione". La Corte di appello confermava la valutazione effettuata dal Tribunale (pag. 70 e ss.), che, invero, veniva genericamente contestata con l'atto di appello con il quale si allegava che il patrimonio del ricorrente era proporzionato alle attività lecite del suo nucleo familiare ed alle vendite immobiliari. Con motivazione ineccepibile la Corte di appello rilevava che nel periodo 2004- 2008 aveva accumulato un patrimonio non proporzionato alle entrate lecite (380.0000 euro a fronte di entrate mensili di circa 3500 euro: pag. 9 della sentenza impugnata), in tal modo facendo corretta applicazione dei principi enucleati dalla Cassazione, che ha ripetutamente affermato che la confisca prevista dall'art. 240-bis cod. pen. è condizionata all'identificazione di un periodo temporale determinato entro il quale sia possibile registrare l'acquisizione di beni non proporzionati alle entrate legittime. La sentenza impugnata, in coerenza con le indicazioni provenienti dalla Corte di legittimità, ha ribadito la legittimità della confisca, rilevando nuovamente la manifesta sproporzione tra beni disponibili e risorse lecite: la motivazione contestata non si presta, pertanto, ad alcuna censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi) e condanna i- ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 10 maggio 2023 L'estensore Il P d nte
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, 7 del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 26729 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 10/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari confermava la condanna del ricorrente per diverse condotte di usura ed estorsione;
le condotte di usura venivano ritenute aggravate dal fatto che la vittima versava in stato di bisogno ed esercitava un'attività imprenditoriale. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 644 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di usura: sarebbe stata effettuata una generica e contraddittoria valutazione della credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalle persone offese, nonostante le stesse non avessero fornito indicazioni in ordine all'entità del prestito e degli interessi. Nel dettaglio: si deduceva la carenza della motivazione in ordine alla valutazione delle testimonianze delle parte civili ES, ZA, NE ed NT. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle dichiarazioni della parte civile ES che avrebbero dovuto essere oggetto di un penetrante controllo di attendibilità, anche attraverso la ricerca di conferme esterne;
illogica sarebbe la giustificazione delle contraddizioni sulla base dello stato di confusione, dovuto alla risalenza dei fatti ed alla incompletezza del ricorso;
si deduceva, inoltre, che l'elaborato tecnico del consulente (Civita) non avrebbe potuto essere utilizzato per corroborare la credibilità della testimonianza, tenuto conto che questi aveva raccolto le informazioni proprio dalla parte civile. 2.3. Violazione di legge (art. 644, comma 2, n. 3) cod. pen .) e vizio di motivazione in ordine l'aggravante dello stato di bisogno, che veniva riconosciuta sulla base di una motivazione apparente, fondata sulla mera accettazione di alti tassi di interesse. 2.4. Violazione di legge (art. 644 cod. pen., comma 2, n. 4) e vizio di motivazione in ordine all'aggravante dell'avere commesso il reato in danno di chi svolge attività imprenditoriale: anche in questo caso la motivazione sarebbe carente. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione e in ordine all'applicazione della confisca disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.: la sentenza impugnata avrebbe ritenuto la sproporzione valutando l'intero patrimonio familiare del ricorrente, laddove avrebbe dovuto limitarsi a considerare il valore dei beni vincolati;
inoltre sarebbe stato violato il principio della ragionevolezza temporale, in quanto i titoli oggetto di confisca sarebbero stati acquisiti in un periodo significativamente anteriore rispetto a quello in cui sarebbero stati consumati i reati contestati. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.1 primi due motivi di ricorso non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, senza individuare vizi logici manifesti e decisivi della sentenza impugnata e senza indicare discrasie manifeste tra il contenuto delle prove raccolte e gli elementi posti a fondamento della condanna. 1.1.1.In materia di valutazione delle dichiarazioni delle persone offese il collegio ribadisce che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della vittima del reato, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone;
tuttavia nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Dell'Arte, Rv. 253214). Pertanto il fatto che l'offeso non sia un dichiarante non neutro, ma portatore di un interesse "processuale" alla condanna e, "patrimoniale" nel caso in cui si sia costituito, non attenua il valore probatorio delle sue dichiarazioni che restano autosufficienti, sebbene richiedano un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi in funzione dell'interesse vantato. La Cassazione, infatti, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi "riscontri", si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). A ciò si aggiunge che costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). 3 Si ribadisce, dunque, che le dichiarazioni della persona offesa non devono necessariamente essere corroborate da elementi esterni di conferma, essendo il ricorso a tale controllo dell'attendibilità lasciato alla discrezionalità del giudice che vi farà ricorso so quandolin relazione al caso concreto tsi ritenga opportuno un controllo particolarmente accurato della credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo dalla vittima del reato. 1.1.2. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello nel rispetto di tali linee ermeneutiche, effettuava una persuasiva valutazione della credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalle persone offese. Con specifico riferimento alle dichiarazioni di ES, il collegio di merito evidenziava che il ritardo nella presentazione della denuncia indicava lo stato di prostrazione psicologica dell'offeso e che, al fine di valutare la credibilità dei contenuti dichiarativi contestati non era rilevante il mancato rinvenimento dei beni oggetto dell'estorsione, tenuto conto che l'attività investigativa era stata posta in essere a distanza di oltre un anno dalla illecita apprensione del bene. Anche la valutazione delle testimonianze di OA ZA, TE NE e FR NT risulta essere stata effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Corte di legittimità: la valutazione di credibilità dei relativi contenuti accusatori, infatti, veniva compiuta non solo sulla base della omogeneità delle dinamiche usuraie, ma anche sulla base del rinvenimento di conferme esterne e della inverosimiglianza delle tesi alternative allegate (pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata). 1.2. Il motivo che contesta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui riconosce la sussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno è manifestamente infondato. Il collegio ribadisce che l'aggravante è configurabile solo caso in cui sussista una particolare condizione psicologica, determinata da un impellente assillo di natura economica, in presenza della quale il soggetto passivo subisca una limitazione della libertà di autodeterminazione che lo induce a ricorrere al credito e ad accettare condizioni usurarie. (Sez. 2, n. 1255 del 04/10/2022,dep. 2023, Perciballì, Rv. 284286 - 01). Si riafferma inoltre che lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario. (Sez. 2, n. 10795 del 16/12/2015, Di Silvio, Rv. 266162 - 01). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello rilevava che lo stato di bisogno delle vittime fosse logicamente deducibile dalla accettazione di condizioni estremamente sfavorevoli di concessione del prestito, condotta indicativa dell'impossibilità di accedere all'ordinario credito bancario;
tale stato di prostrazione economica rendeva vulnerabile gli offesi, che a causa della crisi di liquidità 4 e della impossibilità di ordinario accesso al credito avevano accettato le esose condizioni proposte dal ricorrente (pag. 8 della sentenza impugnata). 1.3. E' manifestamente infondato anche il terzo motivo, con il quale si contestava la sussistenza della aggravante dell'avere consumato il fatto nei confronti di chi svolge una attività imprenditoriale. La Corte di appello, confermando analoga valutazione del Tribunale, ed in piena aderenza con le prove raccolte, riteneva che l'accettazione delle condizioni usuraie fosse collegata proprio alla crisi della attività imprenditoriale svolta dalle vittime (pag. 8 della sentenza impugnata). 1.4. Infine, non supera la soglia di ammissibilità neanche la censura rivolta nei confronti della conferma della confisca c.d. "di sproporzione". La Corte di appello confermava la valutazione effettuata dal Tribunale (pag. 70 e ss.), che, invero, veniva genericamente contestata con l'atto di appello con il quale si allegava che il patrimonio del ricorrente era proporzionato alle attività lecite del suo nucleo familiare ed alle vendite immobiliari. Con motivazione ineccepibile la Corte di appello rilevava che nel periodo 2004- 2008 aveva accumulato un patrimonio non proporzionato alle entrate lecite (380.0000 euro a fronte di entrate mensili di circa 3500 euro: pag. 9 della sentenza impugnata), in tal modo facendo corretta applicazione dei principi enucleati dalla Cassazione, che ha ripetutamente affermato che la confisca prevista dall'art. 240-bis cod. pen. è condizionata all'identificazione di un periodo temporale determinato entro il quale sia possibile registrare l'acquisizione di beni non proporzionati alle entrate legittime. La sentenza impugnata, in coerenza con le indicazioni provenienti dalla Corte di legittimità, ha ribadito la legittimità della confisca, rilevando nuovamente la manifesta sproporzione tra beni disponibili e risorse lecite: la motivazione contestata non si presta, pertanto, ad alcuna censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi) e condanna i- ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 10 maggio 2023 L'estensore Il P d nte