Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2001, n. 10422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10422 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLI 0422/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Servity- SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 10807/99 - Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Cron.23038 Rep. 3509 Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere -Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA Ud. 18/05/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente 4. SOLE 24 ONE dal Sig. 3000 per diritti L.. S E N TEN ZA -4-4-LUG-2001. sul ricorso proposto da: IL CE ZA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato GIUFFRE' CANCELLERIA F, difeso dall'avvocato RIZZO SERGIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
- GI NT, SI EN, domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato LETTERIO BRIGUGLIO, giusta delega in atti;
- controricorrenti 2001 - avverso la sentenza n. 495/98 della Corte d'Appello di 857 -1- MESSINA, depositata il 15/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato RIZZO Sergio difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione. -2- Svolgimento del processo Con citazione notificata il 15.9.1981, i coniugi IN TO e NZ AG convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Messina Giovanni Azzara. Esponevano gli istanti che con atti per Notar Calamapaj del 19.7.1978 e del 20.6.1979 avevano acquistato dal convenuto un appezzamento di terreno sito in Messina, Vill. Briga, contrada Torre, confinante con canale irriguo consorziale, da due lati con restante fondo del venditore e dal quarto lato con proprietà di OL SI, che con tali atti si era stabilito che per accedere al terreno acquistato essi istanti avevano diritto di passare anche con mezzi meccanici sulla stradella esistente nel fondo del venditore che si allacciava alla via pubblica;
che però per un certo tratto sul fondo di questo ultimo non esisteva traccia alcuna di strada per cui essi attori non potevano raggiungere il loro fondo con mezzi meccanici e per di più di recente il convenuto li aveva molestati in tutti i modi nell'esercizio del loro diritto. Tutto ciò premesso, chiedevano gli attori accertarsi il loro diritto di servitù di passaggio anche con mezzi meccanici dalla strada pubblica al loro fondo sul terreno del convenuto;
dichiararsi in ogni caso tenuto quest'ultimo a concedere tale diritto di passaggio per l'intero percorso della stradella, condannando l'Azzara al risarcimento dei danni per le molestie arrecate nell'esercizio del loro diritto, nella misura che sarebbe risultata in corso di causa. L'Azzara, costituitosi in giudizio, deduceva di non aver mai contestato il diritto degli attori sulla stradella indicata negli atti in Notar Calapaj, sostenendo che però gli stessi pretendevano di esercitare il passaggio su una stradella diversa da quella indicata negli atti di trasferimento. Il Tribunale, con sentenza del 22.10.97, dichiarava che il diritto di servitù di passaggio anche con mezzi meccanici, a favore del fondo degli attori, era costituito sulla stradella già esistente che attraversava ad ovest il fondo del convenuto, entro i limiti di larghezza consentiti verso ovest, dalla area di proprietà del medesimo;
rigettava la domanda di risarcimento danno proposta dagli attori. Avverso tale sentenza, hanno proposto appello i coniugi TO AG Si costituiva l'appellato, deducendo l'infondatezza del gravame. Con sentenza in data 19.11/15.12.1998, la Corte di appello di Messina determinava diversamente il percorso attraverso cui avrebbe dovuto svolgersi la attività de qua, condannando i AG al pagamento di L.
2.000.000 a favore dell'Azzara e regolando le spese. Osservava la Corte territoriale che occorre individuare il luogo in cui scorreva la stradella esistente alla data del primo rogito Calapaj del 19.7.1978 (a cui fa riferimento il secondo rogito del 29.6.79), con cui venne costituita la servitù di passaggio in questione. Essa doveva essere individuata nella porzione individuata nella porzione di terreno colorata in celeste nella planimetria allegata alla relazione del CTU geom. Bruschetta del 15.10.1982, porzione di terreno, che collega il corpo di fabbrica adibito ad abitazione dell'Azzara con la strada comunale S.Paolo Briga. Tale stradella, della larghezza variabile di m. 2,35 a m. 3,10, transitabile da mezzi meccanici di medio ingombro, non prosegue però fino al terreno degli odierni appellanti, arretrandosi davanti al fabbricato dell'Azzara, in corrispondenza del cui spigolo a monte esiste una piccola gradinata, attraverso la quale si accede ad un piccolo viottolo, della larghezza variabile da m. 1,00 a m. 1,30 che si sviluppa tra le parete del 2 fabbricato Azzara ed il canale di irrigazione del Consorzio Bottesco, e che conduce al fondo degli odierni appellanti. Non esistendo pertanto, al momento della stipula dell'atto di vendita, altre stradelle nel fondo Azzara che consentissero di raggiungere il terreno venduto ai coniugi AG anche con mezzi meccanici, secondo le previsioni contrattuali, e non consentendo per la sua limitata ampiezza, oltre cheperla presenza della rilevata gradinata, nel secondo tratto della stradella (dallo spigolo monte del fabbricato Azzara al terreno degli appellanti) il transito di mezzi meccanici, appariva evidente che, indipendentemente dalla questione della proprietà del terreno interessato dal canale del consorzio irriguo Bottesco, non potesse dichiararsi costituita la servitù su tale secondo tratto, che il consulente definisce non "stradella", bensì più propriamente "viottolo pedonale”. Sostiene la Corte messinese che la proprietà di tale terreno non apparteneva all'Azzara, che non ne aveva fornito prova, mentre nel rogito Calapaj del 1978 il terreno acquistato dai consorti TO viene indicato come confinante per un lato con il canale irriguo consorziale. Doveva pertanto escludersi che tale tratto di terreno potesse essere utilizzato, anche se coperto, quale via di accesso ai terreni dei TO. Ancora, nel rogito del 1978 non emergeva affatto la volontà delle parti di limitare il transito con mezzi meccanici al primo tratto della esistente stradella, e ciò in ragione della espressione adoperata (ripetuta anche nel rogito del 1979). Il contrasto tra la realtà dei luoghi e le espressioni usate appariva insanabile;
ma la domanda proposta dagli odierni resistenti ex art. 1051 e 1054 c.c. era fondata, atteso che il fondo acquistato risultava intercluso. Quanto poi alla scelta del locus andava preferito quello indicato dal CTU con il colore arancione in quanto già realizzato e praticato da oltre quindici 3 anni, malgrado gli inconvenienti legati al suo andamento. Del resto, la destinazione edificatoria del fondo acquistato risultava chiaramente dalla scrittura privata prodotta. Altri profili della decisione impugnata non costituiscono oggetto di ricorso. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di quattro motivi, l'Azzara; resistono con controricorso IN TO e NZ AG Motivi della decisione La sentenza impugnata si basa sostanzialmente su due constatazioni che ne contraddistinguono la ratio qualificante;
la servitù di passo carraio venne costituita convenzionalmente e, nell'atto relativo, si parla con espressione inequivocabile, di “stradella esistente". Poiché peraltro lo stato dei luoghi, quale accertato, non era tale da consentire, per un tratto, il passo di mezzi meccanici lungo il percorso della inequivocamente esistente stradella, per la presenza di una gradinata e di un tubo afferente ad una servitù di acquedotto esistente sul fondo servente, il contrasto tra lo scritto e la conformazione dei luoghi risultava insanabile, occorreva esaminare la domanda subordinata, che partendo dallo stato di interclusione del fondo servente, imponeva la creazione di una servitù coattiva di passo, in luogo diverso da quello "esistente". Con il primo motivo di ricorso, l'Azzara lamenta violazione degli artt. 1063 e 1065 c.c., nonché dell'art. 1054 stesso codice nonché carenza e contraddittorietà della motivazione. му Viewe Ricordato come i rogiti susseguitisi riguardassero due diversi appezzamenti di terreno e come, nel secondo, si evidenzia come la formula usata 4 اس seconde fosse tale da non lasciare dubbi circa il fatto che la servitù di passo dovesse essere individuata nel lato ovest della casa Azzara. Poiché dalla lettura di tale rogito (20.6.1979) non può che ricavarsi la certezza che tale fosse la volontà delle parti, cosa questa per la verità condivisa anche dalla Corte di appello di Messina, risulta conseguente che la inequivoca dizione dell'atto significasse in primo luogo che l'identificazione del percorso era certa e, in secondo luogo, che il fondo dei consorti TO non potesse essere considerato interlcuso, atteso che esisteva, come risulta dall'atto citato, una via di accesso alla strada pubblica, seppure, in ipotesi, solo pedonale. Erroneamente quindi la Corte territoriale ha ritenuto di poter esaminare la domanda subordinata dei TO, atteso che il presupposto su cui la stessa si basava (l'interclusione) non sussisteva, di talchè doveva porsi un problema di ampliamento del passaggio esistente, non quello di reperire una alternativa per eliminare una (non sussistente) interclusione del fondo dominante. In altre parole, si sono commiste due situazioni, l'una convenzionale, che garantiva anche il passo carraio, e l'altra riconnessa alla legge che prevede la servitù coattiva, ma in caso di interclusione, come s'è detto, non sussistente, in quanto emerge pacificamente dalla stessa sentenza impugnata che il passo pedonale era assicurato né risultavano addotte esigenze ulteriori. Tale commistione non era consentita;
l'interclusione relativa e riferita al solo passaggio carraio, poteva comportare infatti l'ampliamento del tracciato esistente, non l'esame di una subordinata domanda di servitù coattiva per cui non erano dimostrati i presupposti di legge. Tanto comporta il vizio di contraddittorietà della motivazione, che appare assorbente e tale da viziare ogni successiva valutazione contenuta al 5 riguardo nella sentenza impugnata, che va verificata alla luce del fatto che il fondo non risultava assolutamente intercluso e che l'esigenza del passo carraio non risultava da alcuna specifica connotazione, ma solo dal fatto che era stata convenzionalmente prevista. Tale motivo deve pertanto essere accolto;
la situazione, alla luce del rilevato vizio deve essere compiutamente riesaminata e pertanto gli ulteriori motivi 109T 250.000 di ricorso risultano assorbiti, con quelle valutazioni che il caso di specie, 456T (10000 come inquadrato, richiederà sia in punto di fatto che di riscontro attuativo. T- 290.000 L'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina, che provvederà anche sulle spese del presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso;
assorbiti gli altri, cassa e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Messina. 2 Così deciso in Roma, il 18.5.2001 A M O Il Presidente R E T A R T E/77.) Il Consigliere estensore N E 7 4 LLE 7 Manset foloten 9 V 2002 E 4 O D 1 N FER O) IA NTA ervizi iziari Z EILIPP 5. N 2 ARA le E iud S G rso rea IL CE C1 P G A I) U e razia A v IN Q ento ervizio Francesco Catania RO ZICH ENTO G aria irig S C . esponsabile M . RA Il D C (Dott.ssa ro u r. M p. e ( (D DEPOSITATO 2001 Il R IL CE DI Roma ས་ཡ་ ་་ན