Sentenza 25 marzo 2014
Massime • 1
Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione è, ai sensi dell'art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. di quindici giorni che decorrono dalla notifica della predetta ordinanza conclusiva del procedimento, al quale, ancorché concernente l'esistenza di una obbligazione pecuniaria nei confronti del soggetto colpito da custodia cautelare, si applicano le norme del codice di rito penale.
Commentario • 1
- 1. Riparazione per ingiusta detenzione anche via PEC? (Cass. 7033/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 febbraio 2023
La domanda di riparazione per ingiusta detenzione non poteva essere presentata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), trattandosi di istanza che deve essere proposta seguendo le forme del codice di rito penale (quindi per iscritto e con deposito nella cancelleria della Corte di appello che ha pronunciato la sentenza), la successiva introduzione della normativa emergenziale dovuta alla pandemia COVID-19 ha però ammesso la possibilità per le parti private di depositare atti del procedimento penale a mezzo PEC e dunque, anche l'istanza per ingiusta detenzione. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la relativa domanda è legittimamente presentata dal difensore costituito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2014, n. 26370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26370 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 25/03/2014
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 857
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 8580/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HA TA (o DF), nato in [...] il [...];
nei confronti del:
Ministero dell'economia e delle finanze;
avverso la ordinanza del 14/10/2011 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito per l'imputato.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Firenze, in sede di giudizio di rinvio, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata dal ricorrente.
1.1. L'HA fu arrestato in data 3 luglio 2007 per concorso nella rapina di una borsa e fu assolto con formula piena dal Tribunale di Firenze il successivo 20 dicembre ed in pari data liberato. L'assoluzione era stata motivata sulla base della assenza di prove della sua partecipazione alla rapina.
1.2. Proposta istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta, la competente Corte territoriale ritenne che il comportamento post delictum tenuto da HA TA fosse stato connotato da colpa grave e dunque idoneo a determinare l'errore della polizia giudiziaria e poi del giudice, con la conseguenza che ciò comportava il rigetto della domanda di riparazione.
1.3. Avverso tale decisione, HA TA propose ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per avere il giudice di merito basato la decisione su una condotta che, sin dall'origine, non poteva essere sussunta nello schema concorsuale, per cui la custodia era stata frutto del mero ed esclusivo errore del giudice. Con sentenza del 21 ottobre 2010, la Corte di cassazione, ritenendo fondato il ricorso, annullò l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, osservando che gli argomenti spesi dalla Corte territoriale soffrissero di gravi carenze motivazionali laddove si dava per scontata una circostanza non emergente dagli atti ossia che l'HA, e l'altro suo amico, si trovassero nel vicolo in attesa dell'arrivo del Jafouri, mentre tale fatto non emergeva da dati univocamente indicati ed anzi era contraddetta dalla circostanza della lontananza del luogo della rapina dal luogo ove gli altri due arrestati si trovavano, con la conseguenza che, se non provato il legame tra il rapinatore ed il ricorrente, la condotta del rovistare nella borsa non poteva assumere il significato indiziante di una condotta concorsuale tale da poter trarre in inganno il giudice.
1.4. Nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale ha osservato che, sebbene l'HA venne "scorto" in un luogo (in fondo al vicolo) diverso da quello della rapina, le circostanze di fatto rendevano visibile un legame tra l'esecutore materiale del delitto ed il ricorrente, con la conseguenza che l'HA, per la condotta tenuta, appariva (sia pure "erroneamente") in combutta con il rapinatore e dovendosi perciò escludere il diritto all'indennizzo per avere il ricorrente dato causa o quanto meno contribuito in modo determinante all'instaurarsi ed al protrarsi della propria detenzione.
1.5. Il Ministero dell'economia e delle finanza ha presentato memoria con la quale deduce l'inammissibilità del ricorso, in quanto presentato oltre i termini stabiliti, e comunque la manifesta infondatezza di esso.
1.6. Il Procuratore Generale ha presentato memoria con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.
2. Per la cassazione della quale, ricorre, per mezzo del suo difensore, personalmente HA TA affidando il gravame ad un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione all'art. 314 c.p.p., difetto e contraddittorietà della motivazione.
Assume che la Corte territoriale avrebbe ritenuto un legame tra il rapinatore ed il ricorrente escluso dalla Corte di cassazione con l'annullamento della precedente ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per tardività della sua proposizione.
2. Va premesso che, dalle attestazioni della Cancelleria annotate in calce all'ordinanza impugnata, risulta che il provvedimento impugnato è stato notificato al ricorrente in data 10 gennaio 2012 ed al suo difensore in data 12 gennaio 2012 e che il ricorso per cassazione è stato presentato in data 1 febbraio 2012.
Le precedenti annotazioni trovano conferma dalla consultazione degli atti del processo, consentita stante la natura processuale del vizio denunciato che abilita la Corte all'esame degli atti processuali.
3. Va allora ricordato che il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione è, ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), di quindici giorni che decorrono dalla notifica della predetta ordinanza conclusiva del procedimento, al quale, ancorché concernente l'esistenza di un'obbligazione pecuniaria nei confronti dell'interessato, si applicano le norme del codice di rito penale (Sez. 4^, n. 45409 del 16/10/2013, Pelella,Rv. 257554) e non quelle dettate dal codice di procedura civile. Infatti, come questa Sezione ha avuto modo di chiarire (Sez. 3^, Sentenza n. 48484 del 22/10/2003, Min. Eco in proc. Salvi, Rv. 228441), il procedimento in materia di riparazione per ingiusta detenzione, pur avendo sostanzialmente natura civile, perché concerne controversia sull'attribuzione di una somma pecuniaria, è regolato eccezionalmente secondo il rito penale, atteso che la controversia origina da una sentenza di proscioglimento penale a favore di un imputato colpito da misura di custodia cautelare. Più esattamente è regolato dalle disposizioni sulla riparazione dell'errore giudiziario di cui all'art. 646 c.p.p., alle quali fa rinvio - in quanto compatibili - l'art. 415 c.p.p., u.c., (S.U. n. 34535 del 24.9.2001, Petrantoni, Rv. 219614). Ne consegue che - siccome il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, pur avendo svolgimento e natura propri, si sviluppa all'interno del processo penale del quale, ove non diversamente disposto, mutua per intero le regole - il ricorso per cassazione contro il provvedimento che decide sulla domanda di riparazione per ingiusta detenzione deve essere proposto entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'ordinanza (ex art. 585 c.p.c., comma 1, lett. a), comma 2, lett. a)) a mezzo presentazione nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (artt. 581 e 582 c.p.p.). Nel caso di specie, il difensore del ricorrente ha depositato il ricorso nella cancelleria solo in data 1 febbraio 2012 e quindi oltre il termine perentorio di quindici giorni stabilito dalla legge. Il ricorso è quindi tardivo e come tale inammissibile.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali, nonché alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186 del 2000 della Corte Cost..
5. Ricorrono invece giustificati motivi - desumibili dall'unicità, al momento della proposizione del ricorso, del precedente giurisprudenziale circa il rito applicabile per il procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione - per disporre la compensazione delle spese processuali tra il ricorrente ed il Ministero dell'economia e delle finanze.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Dichiara compensate le spese processuali tra il ricorrente ed il Ministero dell'economia.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2014