Sentenza 5 ottobre 1999
Massime • 1
Nel caso che nel corso del procedimento penale sia emessa ordinanza di condanna dell'imputato al pagamento di una somma di denaro a titolo di acconto sulla liquidazione del danno derivante dal reato, se l'azione penale viene definita con il rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, l'ordinanza anticipatoria degli effetti della condanna perde efficacia e rimane caducata, non essendo seguita da una decisione di affermazione della responsabilità penale dell'imputato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/10/1999, n. 13013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13013 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. Giuseppe VIOLA Presidente del 5/10/1999
1. Dott. Mauro D. LOSAPIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. Renato OLIVIERI Consigliere N. 2435
3. Dott. Mariano BATTISTI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Francesco MARZANO Consigliere N. 5441/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AL LO nato il [...];
avverso la sentenza del Pretore di Modena, sezione distaccata di Carpi, il 14 dicembre 1998. Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mauro D. Losapio. Udito il pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale Dott. Antonio Leo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio quanto alle disposizioni civilistiche e il rigetto nel resto del ricorso. Udito il difensore del ricorrente avv. Falcolini il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte rileva.
1. Con il provvedimento in epigrafe, assunto con il rito di cui all'art. 444 e seguenti c.p.p., all'odierno ricorrente fu applicata la pena dallo stesso richiesta, e concordata con il pubblico ministero, a definizione dell'accusa di omicidio colposo a seguito di violazione delle norme sulla circolazione stradale. Con la stessa sentenza il giudice liquidò le spese sostenute dalla parte civile e dispose la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
2. Con il ricorso il pervenuto si duole perché la sentenza impugnata avrebbe confermato l'ordinanza di condanna al versamento di una somma a titolo di provvisorio e di anticipo sulla futura liquidazione in favore della parte civile per il risarcimento del danno dalla stessa subito a seguito dell'infortunio mortale:
ordinanza assunta nel corso del procedimento nei riguardi di esso ricorrente, oltre che del responsabile civile, appositamente evocato in giudizio.
Inoltre, con un secondo motivo, il ricorrente si duole quanto da applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, perché, a suo giudizio, decisione estranea alla definizione dell'accusa con il rito speciale di applicazione di pena su conforme richiesta delle parti, tanto più che tale determinazione accessoria non era stata neppure concordata.
3. Osserva il Collegio che il ricorso non può essere accolto.
3.1. Quanto al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che dalla sentenza impugnata, ed in particolare dal dispositivo, non risulta alcuna determinazione in favore della parte civile che non sia quella della liquidazione delle spese processuali di costituzione e di rappresentanza, in evidente adesione di dictum estraibile dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 443 comma 2, secondo periodo c.p.p. nella parte in cui non prevede che l'imputato, ammesso al rito speciale, venga condannato a rifondere alla sua parte civile le spese processuali sostenute, salvo che il giudice non ritenga di compensarle.
In particolare, nulla è stato deciso quanto alla istanza di parte civile di riconoscimento del danno subito a seguito dell'infortunio giudicando e di condanna al pagamento del danno, oppure, in forma generica, di condanna al risarcimento da liquidarsi in separata sede. E ciò correttamente, essendo ormai pacifico che con la sentenza che definisce l'accusa con il rito alternativo di cui all'art. 444 seguenti c.p.p. il giudice non può assumere determinazioni quanto all'azione civile (esclusa la liquidazione delle spese, per effetto della richiamata decisione della Corte delle leggi).
Il deducente evidenzia, a sostegno del motivo di ricorso, che - non si comprende bene se nel corso del giudizio ovvero in limine - il Pretore ebbe a pronunciare ordinanza di condanna provvisoria ed interinale, anticipatoria della decisione su merito dell'accusa, al pagamento di una certa somma in favore della parte civile, quale anticipo sulla futura liquidazione e da questo deduce l'interesse a rimuovere il provvedimento quale conseguenza della definizione pattizia dell'accusa.
Ebbene, sta di fatto che quel provvedimento provvisorio ed anticipatorio della decisione di condanna, deve ritenersi caducato proprio perché una sentenza di condanna, affermativa della penale responsabilità del prevenuto e, quindi, confermativa dell'obbligo risarcitorio, non si è più avuta, dato che l'accusa è stata definita con un tipo di sentenza che, per ormai universale conoscenza dei giuristi, non è ne' sentenza di condanna perché non porta affermazione di penale responsabilità.
Non essendo stata resa una sentenza di condanna, la
Determinazione provvisoria, vale a dire l'ordinanza di condanna al pagamento di una somma anticipatoria di quella che, poi, sarebbe stata definitiva, è rimasta caducata, tanquam non esset. Il ricorrente, dunque, sotto questo aspetto, non ha interesse a ricorrere, dato che quell'ordinanza nei suoi confronti non potrà mai essere posta in esecuzione in quanto non sostenuta da una sentenza di condanna;
anzi seguita da una decisione che ha definito l'accusa con una procedura che non prevede ne' consente l'affermazione della responsabilità penale e, quindi, l'affermazione della responsabilità civile.
Va quindi affermato il principio secondo il quale nell'ipotesi in cui nel corso del procedimento penale sia emessa ordinanza di condanna dell'imputato al pagamento di una somma di danaro a titolo di acconto sulla liquidazione del danno riveniente da reato, se l'azione viene definita con il rito di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'ordinanza anticipatoria degli effetti della condanna perde efficacia e rimane, perciò, caducata per non essere seguita da una decisione di affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
3.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il pretore ha richiamato le decisioni di questa Corte che hanno affermato il potere-dovere del giudice del patteggiamento di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida anche nel caso di definizione dell'accusa con tale rito speciale.
Ed invero, plurime decisioni di questa Corte hanno posto in rilievo come la sanzione della sospensione della patente di guida sia qualificata dal vigente codice sulla circolazione stradale sanzione amministrativa accessoria e, pertanto, deve essere necessariamente applicata dal Giudice anche d'ufficio e pure, ovviamente, nell'ipotesi di definizione dell'accusa con il rito speciale alternativo del quale il ricorrente abbia fruito, non rientrando nel divieto di cui all'art. 445 c.p.p.. Tale indirizzo ermeneutico è stato avallato dalle sezioni unite di questa Corte (Sez. un.. 24 maggio 1998, ???? e, deve, pertanto, ritenersi ormai "diritto vivente".
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente a pagare le spese processuali.
P.T.M.
La Corte, visti gli artt. 615, 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna
il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 1999