Sentenza 22 ottobre 2009
Massime • 2
L'omessa indicazione nel dispositivo della sentenza di primo grado delle statuizioni di carattere civile, quantunque dovuta a mera dimenticanza, non può essere sanata ricorrendo alla procedura di correzione dell'errore materiale, ma il giudice d'appello può, entro i limiti del devoluto, emendare tale omissione decidendo nel merito sulle richieste della parte civile senza necessità di annullare il provvedimento impugnato.
Integra l'elemento materiale del delitto di calunnia, quale "denunzia", anche il disconoscimento di scrittura privata nel procedimento civile, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., quando la parte non si limiti ad esercitare tale potere in termini espliciti e formali, al fine di sottrarsi agli effetti pregiudizievoli derivanti dal riconoscimento anche tacito della scrittura prodotta, ma aggiunge incolpazioni esplicite o implicite di un reato contro la fede pubblica, tali da essere idonee ad attivare un procedimento penale nei confronti di un soggetto individuabile in base al contesto dell'atto.
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- 2. Calunnia: non sussiste se falsa accusa ha ad oggetto un reato procedibile a querela e questa manchiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima Non è configurabile il delitto di calunnia allorché la falsa incolpazione abbia ad oggetto reato procedibile a querela in relazione al quale la stessa non sia stata presentata, senza che possa rilevare in senso contrario la intervenuta proposizione di querela di falso ex art. 221 c.p.c., attesa la sua valenza autonoma e distinta rispetto alla querela (Cassazione penale , sez. VI , 13/02/2019 , n. 28231). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 13/02/2019 , n. 28231 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, previo riconoscimento delle sospensione condizionale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2009, n. 7643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7643 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 22/10/2009
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1751
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 22323/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS IA, nata a [...] C.V. (CE) il 01/03/1968;
avverso la sentenza emessa il 05/12/2006 dalla Corte di Appello di Napoli;
letti il ricorso e la sentenza impugnata ed esaminati gli atti;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Montagna Alfredo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alle statuizioni civili;
udito il difensore della ricorrente, avv. Papalia Ubaldo, riportatosi ai motivi di ricorso e alla memoria difensiva in atti. FATTO E DIRITTO
1.- Con sentenza del 17.3.2005 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato IA TE colpevole del delitto di calunnia in danno dell'avv. Michele D'Abbrosca, avendo incolpato lo stesso contrariamente al vero - con un atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificatole dal legale per il pagamento di onorari per attività difensiva svolta nell'interesse della TE - di avere falsificato la sua falsa firma in calce al mandato conferitogli per un atto di opposizione ad un decreto di adottabilità del figlio minorenne della donna emesso dal Tribunale minorile, in tal modo accusando il legale di una falsità ideologica procedibile di ufficio (art. 481 c.p.). Per l'effetto il Tribunale, concesse le circostanze attenuanti generiche, ha condannato la TE alla pena condizionalmente sospesa di un anno e quattro mesi di reclusione nonché al risarcimento dei danni, liquidandi in separata sede, in favore del danneggiato D'Abbrosca costituitosi parte civile.
All'esito di ampia istruttoria dibattimentale il Tribunale è pervenuto, in base alla disamina di tutte le emergenze processuali, alla conclusione del carattere calunnioso dell'assunto della TE, espresso il 12.12.1997 (con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo del legale), sulla asserita falsità della sua firma in calce alla procura difensiva conferita il 22.7.1994 all'avv. D'Abbrosca per l'opposizione al decreto di adottabilità emesso nei confronti del figlio della TE.
Gli elementi probatori fondanti il giudizio di colpevolezza dell'imputata sono stati individuati dal Tribunale:
a) nell'accertata autenticità della procura speciale (mandato difensivo) conferito dalla donna all'avv. D'Abbrosca il 22.7.1994, giusta l'indagine grafica espletata dal consulente del p.m. (dr.ssa Bocchino), esaminato in dibattimento, che ha rimarcato l'assenza di dubbi sulla autenticità della sottoscrizione della TE;
b) nell'assenza di motivazioni di segno latamente economico suscettibili di giustificare la falsificazione del mandato conferitogli dalla donna da parte dell'avv. D'Abbrosca ("non si comprende perché l'avv. D'Abbrosca si sarebbe dovuto illecitamente surrogare il diritto di resistere ad un provvedimento giudiziale incidente in modo pressoché esclusivo nella sfera familiare della TE");
c) nell'indeducibilità di valenze liberatorie dall'esistenza di separato contenzioso tra la stessa TE e il legale in relazione a crediti professionali da costui vantati verso la donna che, per converso, gli contesta di aver trattenuto a titolo di propria equivalente remunerazione una somma conseguita per risarcimento di danni (circa L. 17 milioni), vuoi perché tale vicenda non modifica la conclamata autenticità della firma della TE nell'atto di opposizione al decreto del giudice minorile del 22.7.1994 (e dunque la falsità del disconoscimento di detta firma), vuoi perché la vicenda medesima (con l'acquisita documentazione di supporto) dimostra come nel periodo in parola il D'Abbrosca abbia svolto attività difensiva nell'interesse dell'imputata in più sedi giudiziarie;
d) nella infondatezza, infine, della tesi difensiva secondo cui la contestazione della firma del 22.7.1994 non potrebbe essere apprezzata come atto di denuncia, essendo destinata al giudice civile dell'opposizione al decreto ingiuntivo e valevole come mero formale disconoscimento della (firma della) scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c. ("nel caso di specie risulta di tutta evidenza che le accuse in contestazione, lungi dall'avere per oggetto una semplice scrittura privata, trasmodino fino a denunciare la sussistenza di un reato penale pacificamente procedibile di ufficio").
2.- La sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è stata appellata dalla TE. Con la decisione del 5.12.2006 indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli ha confermato l'impianto ricostruttivo e valutativo dei fatti enunciato nella sentenza di primo grado, giudicando privi di fondamento i rilievi critici dell'appellante anche con riguardo ai presupposti formali e sostanziali del reato di calunnia, che per l'imputata non ricorrerebbero sia sotto il profilo della materialità della fattispecie, sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo (l'opposizione al decreto ingiuntivo del 12.12.1997 è stata redatta dall'allora difensore di fiducia della TE). 3.- Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione IA TE, formulando le censure di violazione di legge e di carenza e illogicità di motivazione di seguito riassunte.
1. Nullità dell'ordinanza in data 21.4.2005 ex art. 130 c.p.p. con cui il Tribunale ha disposto la integrazione del dispositivo letto in udienza il 17.3.2005 nella parte in cui vi è stata omessa la condanna dell'imputata al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede civile, in favore della parte civile D'Abbrosca Michele. Nullità determinante l'invalidità dell'intera decisione di primo grado, atteso che la procedura correttiva adottata dal Tribunale, introducendo una statuizione decisoria non enunciata con il dispositivo della sentenza (sebbene esposta nella motivazione della stessa successivamente depositata il 14.4.2005), deve considerarsi artificiosa e illegittima, non potendosi condividere la notazione della Corte di Appello secondo cui la procedura ex art. 130 c.p.p. sarebbe valsa unicamente ad emendare una difformità meramente esteriore non implicante alcuna modifica del contenuto dell'atto decisorio.
2. Violazione dell'art. 603 c.p.p., avendo la Corte territoriale disatteso la richiesta di disporre specifica perizia grafica sulla incriminata firma della TE con lo strumento della parziale riapertura dell'istruzione, attesa l'inaffidabilità professionale della consulente grafologica del p.m., priva di titoli scientifici o accademici e non iscritta nell'albo dei consulenti tecnici del Tribunale.
3. I giudici di appello, pedissequamente seguendo la sentenza di primo grado, hanno ritenuto integrativo della materialità della calunnia l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo della TE contenente il disconoscimento della firma conferente mandato difensivo all'avv. D'Abbrosca, non considerando che il disconoscimento di una sottoscrizione in sede civile può omologarsi ad una denuncia soltanto se per il giudice civile sussista obbligo di rapporto al Procuratore della Repubblica. Ciò che può verificarsi soltanto all'esito di un eventuale procedimento incidentale di verificazione funzionale alla utilizzazione probatoria dell'atto recante la sottoscrizione disconosciuta. Procedimento incidentale che nel caso dell'opposizione al decreto ingiuntivo avanzata dall'imputata non vi è mai stato.
4. In ogni caso l'opposizione al decreto ingiuntivo recante l'addotta apocrificità del mandato conferito dalla TE all'avv. D'Abbrosca non è stata sottoscritta dalla medesima imputata, ma soltanto dal suo procuratore (difensore) dell'epoca. La qual cosa priverebbe il disconoscimento della firma del 22.7.1994 del carattere della "personalità" e renderebbe l'atto non qualificabile come "denuncia" per gli ipotizzabile effetti di cui all'art. 368 c.p.. Con memoria depositata il 14.10.2009 dal difensore di ufficio della ricorrente sono stati ribaditi gli illustrati profili di censura. 3.- Il ricorso di IA TE deve essere rigettato per l'infondatezza dei quattro temi o motivi di censura delineati a suo sostegno, che per taluni versi attingono connotati di inammissibilità, laddove riproducono argomentazioni già esposte con i motivi di appello (e persino davanti al Tribunale) ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte territoriale ovvero rinviano ad una rilettura meramente fattuale delle risultanze processuali imperniata su una alternativa rivisitazione delle fonti di prova improponibile nell'odierna sede di legittimità, ove si tenga conto della linearità e della logicità caratterizzanti l'impugnata decisione confermativa della colpevolezza dell'imputata per il reato di calunnia attribuitole. Mettendo da canto la surrettizia introduzione di un non esperibile nuovo giudizio di fatto sulle vicende che sostanziano la regiudicanda, le cui tracce si insinuano nei motivi di doglianza per asserita carenza motivazionale della decisione, è agevole osservare che i giudici di secondo grado hanno compiuto una autonoma e adeguata valutazione delle emergenze processuali, giungendo a confermare la sentenza di primo grado attraverso una corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova fissati dall'art. 192 c.p.. A. Infondata è la doglianza concernente la nullità del provvedimento di correzione ex art. 130 c.p.p. (ordinanza del Tribunale 21.4.2005) del dispositivo della sentenza di primo grado per quel che attiene alle statuizioni di carattere civile della decisione (condanna dell'imputata al risarcimento dei danni, da liquidarsi in altra sede, in favore della costituita parte civile). La Corte di Appello di Napoli ha ritenuto la legittimità della procedura adottata dal Tribunale al fine di rettificare una difformità soltanto esteriore tra il suo pensiero (decisorio) e la manifestazione di esso, cioè tra la motivazione e il dispositivo originario, in cui era stata omessa "per evidente dimenticanza" la pronuncia sulla domanda svolta nel processo dalla parte civile. In guisa che nel caso in esame non si verterebbe in una ipotesi di contrasto tra dispositivo e motivazione (ostativa al ricorso alla procedura correttiva di cui all'art. 130 c.p.p.), ma nella diversa situazione di mera omissione, nella parte dispositiva della sentenza, di una statuizione che dal tenore e dal contesto della motivazione "non poteva che essere nel senso della condanna dell'imputata a risarcire il danno e quindi le spese alla costituita parte civile". La Corte cita a conforto dell'indicato assunto una decisione di legittimità (Cass. Sez. 6, 17.12.1997 n. 2325/98, Assirelli, rv. 209986).
Sebbene siano individuabili altre decisioni di questa S.C. che sembrano avallare la tesi dei giudici di appello sulla legittimità della procedura di cui all'art. 130 c.p.p. per ovviare alla mancata enunciazione in dispositivo delle statuizioni civili della sentenza del Tribunale (cfr., tra le molte: Cass. Sez. 3, 11.3.1994 n. 792, Bessone, rv. 197318; Cass. Sez. 4, 4.7.2002 n. 32650, Romano, rv. 223457: "L'omissione materiale di determinati elementi nel provvedimento giudiziale può essere sanata mediante la procedura di cui all'art. 130 c.p.p. quando sia frutto di difformità puramente esteriore tra il pensiero del giudice e la sua espressione letterale, tanto che la correzione possa consistere nella semplice aggiunta, in senso meccanico, di espressioni che risultino parte necessaria dell'atto sulla base di una verifica materiale delle relative premesse"), è agevole osservare che si tratta, tuttavia, di decisioni afferenti a casistiche di errori materiali del tutto palesi e privi di incidenza effettiva sui contenuti decisori del provvedimento "corretto" (nelle parti in cui è disposta la correzione). Di tal che non sembra possibile ritenere che l'istituto disciplinato dall'art. 130 c.p.p. sia idoneo ad emendare una omissione che, quantunque dovuta a mera dimenticanza, piuttosto che correggere completa e integra la concreta mancanza di una statuizione decisoria, da qualificarsi come omissione concettuale e sostanziale, non altrimenti superabile se non con come potenziale causa di nullità (error in procedendo) della sentenza, secondo l'iniziale assunto (appello contro la sentenza del Tribunale) della ricorrente TE.
Nondimeno deve convenirsi che in ogni caso la stessa Corte di Appello ha in fatto sanato ogni irregolarità o carenza omissiva della sentenza di primo grado, per il semplice fatto che, avvalendosi dei propri poteri surrogatori ex art. 604 c.p.p., comma 4, ha affrontato la valutazione del merito della regiudicanda nei termini delineati con l'atto di appello ed ha essa stessa definitivamente emendato l'omissione od errore materiale del dispositivo della sentenza di primo grado, statuendo - attraverso la conferma della sentenza del Tribunale - sul risarcimento dei danni riconosciuto alla parte civile e la rifusione delle spese processuali dalla stessa sostenute (arg. ex Cass. S.U., 27.11.2008 n. 3287/09, Rotunno, rv. 244118). In vero il giudice di appello, quale giudice del merito investito di "plena cognitio" della regiudicanda nei limiti dei motivi di impugnazione proposti, ben può integrare le parti, motive o dispositive, mancanti o insufficienti del provvedimento impugnato, senza annullare il provvedimento stesso per tale vizio (v. Cass. Sez. 6, 7.10.1998 n. 11267, Del Fonso, rv. 211750: "Nel caso in cui gli errori contenuti nella sentenza diano luogo alla nullità della stessa non è esperibile la procedura per la correzione di errori materiali di cui agli artt. 130 e 547 c.p.p.. In tale ipotesi il giudice appello - salvo che non ricorra uno degli specifici casi di cui all'art. 604 c.p.p. - non ha il potere di annullare la decisione, rinviando al giudice di primo grado per il giudizio, ma deve, entro i limiti del devoluto e nel rispetto del divieto di reformatio in peius, decidere nel merito, sanando i difetti e le mancanze della sentenza impugnata").
B. La censura relativa alla mancata effettuazione ex art. 603 c.p.p. di una perizia grafica sulla autenticità o non della firma disconosciuta dall'imputata è manifestamente infondata, oltre che priva di specificità siccome riproducente in termini del tutto acritici l'omologo motivo di appello, vagliato e con ampia motivazione disatteso dai giudici di secondo grado. In realtà già la sentenza del Tribunale ha affrontato la tematica, rilevando come la difesa dell'imputata - pur dolendosi della utilizzata consulenza del p.m. (escludente con ricchezza di elementi la falsità della firma della TE) - non abbia contrapposto alla consulenza alcuna prova tecnica idonea a porne in dubbio gli esiti valutativi. Dal canto suo la Corte di Appello ha motivato la non necessità e la non decisività dell'invocato incombente istruttorio, mettendo in luce che gli ausiliari officiati dal giudice come periti o consulenti non debbono possedere peculiari qualificazioni o titoli formali, ma disporre soltanto di una adeguata padronanza tecnica della materia su cui è richiesto il loro giudizio di esperti. D'altro canto anche la sentenza di appello ha sottolineato la mancata prospettazione da parte dell'appellante imputata di qualsiasi dato tecnico e specialistico idoneo a far dubitare della piena attendibilità della acquisita consulenza tecnico-grafica del p.m..
È appena il caso di aggiungere, per completezza, che la censura di mancata assunzione di una di un mezzo di prova asseritamente decisivo o rilevante si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della non ammissione della prova ex art. 603 c.p.p., in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione connessa al materiale probatorio raccolto e apprezzato. E la sentenza impugnata ha ben motivato le ragioni della superfluità di alcuna ulteriore attività istruttoria (perizia grafica) e della raggiunta completezza dell'indagine probatoria. Del resto l'esercizio del potere di rinnovazione istruttoria si sottrae, per la sua natura discrezionale, allo scrutinio di legittimità, nei limiti in cui la decisione del giudice di appello (tenuto ad offrire specifica giustificazione soltanto dell'ammessa rinnovazione) presenti una struttura argomentativa che segnali - in caso di denegata rinnovazione - l'esistenza di fonti sufficienti per una esauriente e logica valutazione in punto di responsabilità (cfr. Cass. Sez. 6, 18.12.2006 n. 5782, Gagliano, rv. 236064). Ciò è quel che deve registrarsi nel caso di specie alla luce del motivato processo decisionale sviluppato dall'impugnata sentenza della Corte di Appello di Napoli.
C. Infondato si mostra il rilievo afferente al supposto carattere di atto non assimilabile ad una denuncia rivestito dalla opposizione al decreto ingiuntivo interposta dall'imputata, recante il disconoscimento della firma del mandato conferito all'avv. D'Abbrosca e la intrinseca accusa della sua falsificazione ad opera dello stesso legale. La Corte di Appello ha correttamente motivato il pieno valore di atto di denuncia rilevante in sede penale ex art. 368 c.p. riconoscibile anche al disconoscimento di una scrittura privata nel processo civile a norma dell'art. 214 c.p.c., allorché la parte non si limiti ad esercitare detta facoltà in termini espliciti e formali onde sottrarsi agli effetti derivanti dal riconoscimento anche tacito della scrittura privata prodotta, ma aggiunga - come nel concreto caso di specie - incolpazioni dirette o indirette di un palese reato contro la fede pubblica idonee a dare inizio ad un procedimento penale (indagini preliminari) nei confronti di un soggetto ben individuabile in base al contesto dell'atto. Le osservazioni sviluppate dalla sentenza di appello sono conformi all'indirizzo interpretativo espresso da questa S.C. (v., in termini, Cass. Sez. 6, 30.11.1992 n. 1974/ 93, Alesi, rv. 194498). D. Privo di serio pregio è l'ultimo motivo di ricorso, che sembra far leva sul difetto del dolo integrativo del reato di calunnia per il fatto che l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo contenente l'accusa calunniosa nei confronti dell'avv. D'Abbrosca non è stato firmato personalmente dall'imputata, ma dal suo procuratore speciale. Alla censura ha già offerto una idonea risposta la sentenza del Tribunale, implicitamente richiamata sul punto dalla sentenza di appello, puntualizzando che l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo redatto dal procuratore speciale non può far proprie (come frutto di una diretta scienza del legale) circostanze fattuali la cui conoscenza è attribuibile soltanto alla diretta interessata TE, relative alla addotta apocrificità della procura ad litem a suo tempo conferita all'avv. D'Abbrosca (v. Cass. Sez. 6, 18.12.1984 n. 3114/85, Canfora, rv. 168585). Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna della TE alla rifusione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010