Sentenza 24 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2001, n. 10036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10036 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S10036 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.1176/99 Dott. Sciarelli Guglielmo Presidente Consigliere Dott. Prestipino Giovanni Dott. Lamorgese Antonio Consigliere Cron. 22640 Dott. Cellerino Giuseppe Consigliere Rep. Ud. 16/05/01 Dott. Di Lella Raffaele Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da INPS, in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Inps, in Roma Via della Frezza 17, con gli avvocati Domenico Ponturo, Carlo De Angelis e Fabio Fonzo che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso. ricorrente 2388
contro
IN ER elettivamente domiciliata in Roma via G.G. Belli n.27, presso lo studio dell'avv. Gabriella Del Rosso, che la rappresenta e difende, 1 giusta procura a margine del controricorso. controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n.333 del 4/11/1998 RG 222/1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2001 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 25 marzo 1998 il Pretore di Firenze respingeva la domanda proposta da PI NI nei confronti dell'Inps, dichiarando legittimo il comportamento dell'istituto previdenziale che, nel corrispondere la pensione di anzianità, gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, aveva trattenuto, a titolo di rivalsa ex art 24 legge 17 ottobre 1967 n. 977, la somma di £ 2 2.262.380, quale riserva matematica relativa al periodo lavorativo e contributivo (anno 1957) anteriore al compimento, da parte della NI, del 14° anno di età. In sede di appello, il Tribunale di Firenze, in riforma della sentenza pretorile, ha accolto la domanda proposta dalla NI, condannando l'Inps restituzione della somma illegittimamentealla trattenuta a titolo di rivalsa. A fondamento della decisione il giudice del gravame ha Osservato che: 1) per il periodo lavorativo svolto dalla NI prima del compimento del 14° anno di età, risultava essere stata effettuata la regolare copertura contributiva;
2) ai sensi degli artt. 2, 3 e 5 della legge 26 ottobre 1957 n. 1047, deve ritenersi la legittimità del lavoro svolto dai soggetti infraquattordicenni e del conseguente rapporto assicurativo. Avverso tale pronuncia l'Inps propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. PI NI resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, nel denunciare violazione e falsa applicazione della legge. aprile 1952 n. 3 218, della legge 26 ottobre 1957 n. 1047, della legge 9 gennaio 1963 n. 9, della legge 22 luglio 1966 n. 613, e degli artt. 1 e 24 secondo comma della legge 17 ottobre 1967 n. 977, l'istituto previdenziale ricorrente sostiene che l'indicata normativa non consente ai soggetti infraquattordicenni l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti e lo svolgimento di attività lavorativa;
da cio' deduce l'inefficacia dell'iscrizione (erroneamente richiesta e disposta), l'incomputabilita' dei contributi indebitamente versati, ed il proprio diritto di rivalsa sulle prestazioni pensionistiche indebitamente erogate. Il motivo e' infondato. Il punto essenziale della questione si identifica con la necessità di accertare se l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi dei coltivatori diretti, nel tempo anteriore al compimento del 14° anno di età (anno 1957), sia stata legittimamente richiesta dal titolare d'impresa, e se, altrettanto validamente, siano stati versati i contributi ai fini del consequenziale accreditamento previdenziale, ovvero se, non essendo consentita l'ammissione al lavoro degli infraquattordicenni, l'Inps ha diritto ad esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro, per le prestazioni corrisposte in relazione al periodo lavorativo e contributivo precedente il compimento del 14° anno di età. In piena adesione all'orientamento ripetutamente espresso sulla questione in esame da questa Corte (Cass. 6371/99; Cass. 9532/99; Cass. 12247/99; Cass 12787/00; Cass 4650/01), si osserva: La disciplina vigente anteriormente alla legge 17 ottobre 1967 n.977 non prevedeva il limite di età di 14 anni per l'ammissione al lavoro nel settore agricolo di cui si tratta. In particolare l'art 1, lettera b) del d.lgs. 9 aprile 1946 n.212, nel prevedere la contribuzione per coloni e mezzadri di età superiore a dodici anni, presupponeva la legittima ammissione degli infraquattordicenni al lavoro. La legge 26 ottobre 1957 n.1047, nell'estendere l'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, da un lato non ha fissato alcun requisito minimo di età (avendo richiamato la legge 4 aprile 1952 n.218 esclusivamente in relazione alla misura dei contributi base da versare, e non anche in soltanto per i relazione al divieto - posto 5 -lavoratori agricoli giornalieri subordinati di versamento dei contributi stessi prima del 14° anno di età), mentre, dall'altro lato, con gli artt. 3 e 5 ha regolato l'obbligo contributivo con riferimento al “nucleo familiare”, senza alcuna specifica esclusione dei minori degli anni quattordici. Pertanto, non sussistendo alcun divieto, il rapporto assicurativo della NI, quale coltivatore diretto, risulta legittimamente instaurato, anche con riferimento al periodo anteriore al compimento del 14° anno di età, e di conseguenza i contributi afferenti al medesimo periodo devono essere computati ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico. Pertanto appare priva di fondamento l'azione di rivalsa spiegata dall'Inps. Né a tali conclusioni può utilmente opporsi che la legge 17 ottobre 1967 n.977 ha introdotto il limite di 14 anni per i lavoratori agricoli ai fini della capacità di costituire validi rapporti lavoro, nel caso in cui i prevedendo nel contempo che, infraquattordicenni siano adibiti al soggetti lavoro in violazione del limite di età, l'istituto previdenziale, pur essendo tenuto a garantire le prestazioni assicurative, potrà tuttavia esercitare 6 la rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'importo delle prestazioni corrisposte. Infatti, con riferimento ai limiti di applicabilità della legge 17 ottobre 1967 n.977, va osservato da un lato che tale normativa si riferisce esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato (art 1 comma 1°), e dall'altro che il diritto di rivalsa presuppone comunque, ponendosi in funzione sanzionatoria, la violazione delle norme sulla età minima di ammissione al lavoro. Ne consegue che, poiché il limite di età, e la correlata violazione, sono stati introdotti e disciplinati solo con la legge in esame (retroattivamente inapplicabile), la rivalsa non è esercitabile per pregresse ammissioni di infraquattordicenni al lavoro, quale quella di cui al caso in esame che risale al 1957. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo, e con attribuzione all'avv. Gabriella Del Rosso, antistatario. POM Rigetta il ricorso;
Condanna l'Inps al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in £ 12.000 oltre £ 7 3.000.000 per onorari, con attribuzione all'avv. Gabriella Del Rosso. Così deciso in Roma il 16 maggio 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Guglielmo Sciarelli Raffaele Di Lella Guylichen Swarth HufferteHulle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi. 24 LUG 2002 IL CANCELLIERE R O C I D , O L L O B I D A S A S A T 0 1 D 80