Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/1999, n. 391
CASS
Sentenza 15 gennaio 1999

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Massime1

L'art. 18 della legge n. 689 del 1981 prevede in via generale la possibilità di far valere in sede amministrativa le proprie ragioni contro l'accertamento della violazione di una norma punita con sanzione amministrativa. Specificamente, poi, con riferimento alle violazioni attinenti alla circolazione stradale, gli artt. 203 e 204 del codice della strada attribuiscono al soggetto al quale sia stata contestata la trasgressione la facoltà di proporre ricorso al Prefetto, imponendo a tale organo della p.a. l'obbligo di emettere entro un termine predeterminato ordinanza " motivata " relativa alla eventuale ingiunzione di pagamento della sanzione irrogata. La "ratio " di tale normativa è quella di risolvere, per quanto possibile, dette controversie in sede amministrativa, deflazionando l'accesso alla giurisdizione, scopo che resterebbe frustrato ove si negasse ogni rilievo alla mancata motivazione sulle doglianze fatte valere in tale sede, in difformità dall'esplicito dettato normativo, e, comunque, dal principio generale secondo il quale la violazione delle norme procedimentali attinenti alla formazione degli atti amministrativi ne determina la illegittimità. Ne consegue che, ove l'interessato si sia avvalso della facoltà di proporre il ricorso al Prefetto ex artt. 203 e 204 del codice della strada, l'ordinanza ingiunzione, implicandone il rigetto, deve essere, a pena di illegittimità, motivata, sia pure succintamente, sia in relazione alla sussistenza della violazione, sia in relazione alla infondatezza dei motivi allegati con il ricorso.

Commentario1

  • 1Opposizione alla multa: ordinanza valida anche senza audizione dell'interessato.
    Avv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 21 febbraio 2010

    Risolvendo un contrasto di giurisprudenza, concernente la portata del sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza ingiunzione, rispetto al difetto di motivazione di questa in riferimento alle deduzioni difensive dell'interessato in sede amministrativa, le S.U. hanno affermato che tali vizi di motivazione non comportano la nullità dell'ordinanza ingiunzione. Inoltre, la Corte, nell'ambito della portata centrale attribuita al giudizio di opposizione come giudizio sul rapporto e non sull'atto, ha affermato, mutando un precedente consolidato indirizzo delle sezioni semplici, che la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/1999, n. 391
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 391
Data del deposito : 15 gennaio 1999

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