Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2008, n. 12343
CASS
Sentenza 3 marzo 2008

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In tema di riesame delle misure cautelari personali, la sanzione di inefficacia del provvedimento coercitivo a causa dell'omesso invio di atti da parte del P.M. nel termine di cui all'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., riguarda la tardiva trasmissione dei soli atti già acquisiti nel momento in cui il P.M. assolve tale obbligo e non di quelli sopravvenuti dopo la scadenza del predetto termine. (Fattispecie relativa alla mancata trasmissione del verbale di interrogatorio di un coindagato, assunto in un momento successivo alla scadenza del termine per l'invio degli atti al tribunale del riesame).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2008, n. 12343
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12343
    Data del deposito : 3 marzo 2008

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