Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2003, n. 5693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5693 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Dott. Antonio0 56 93 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Tll.mi Sigg.ri Magis! Dott. Ettore residente R.G. N. 16195/99 Cron. 12622 Consigliere Dott. Camillo FILADORO Consigliere 1 Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere - 04.09/12/02 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in - rappresentante pro tempore, persona del legale elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1 'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO : CORRERA, DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
J ricorrente
contro
TA GU, elettivamente domiciliato in ROMA PZA i CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI 2002 CASSAZIONE. rappresentato ē difeso dagli avvocati 5301 -1- ETHEL LAVENIA, giusta delega in atti;
- controricorrente avvers0 la sentenza n. 1442/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 10/05/99 - R.G. N. 1627/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato CORRERA;
udito il P.M. іп persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 10 maggio 1999 il Tribunale di Catania confermava la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro il 12 febbraio 1997 con cui, in accoglimento delle opposizioni proposte da DO AN, titolare dell'omonima azienda, erano stata revocata sia l'ordinanza ingiunzione 7/9] emessa dall'Inps per il pagamento della somma di lire 832,000 a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento dei contributi dovuti sulla quattordicesima mensilità in favore dei dipendenti per gli anni 1989/1990, sia il decreto ingiuntivo emesso il 6 dicembre 1995 per il pagamento della somma di lire 133.217.647 corrispondente ai contributi omessi sulla quattordicesima per il periodo primo giugno 1989-30 maggio 1990 e per sanzioni aggiuntive. Il Tribunale disattendeva la tesi dell'Inps per cui a norma dell'art. 1 della legge 389/89 è necessario far riferimento per il calcolo dei contributi, alla retribuzione dovuta in base alla contrattazione collettiva di diritto comune, dovendosi escludere che con la norma citata si sia inteso rendere vincolante detta contrattazione anche per i soggetti non aderenti alle associazioni sindacali stipulanti. I contributi vanno invero versati sulla "retribuzione dovuta" che deve intendersi quella derivanti dai minimi contrattuali previsti, e quindi solo con riguardo agli elementi retributivi che il datore è tenuto ad erogare al lavoratore, non già a quelli, come la quattordicesima, che derivano dalla parte normativa di un contratto collettivo che l'impresa non rispettare non aderendo alle associazioni stipulanti it CCNL. Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso affidato ad un unico motivo. Resiste il AN con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con l'unico motivo di ricorso l'Inps denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. della legge n. 389 del 1989 e difetto di motivazione, assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, anche i datori di lavoro che non aderiscono alla associazioni stipulanti la contrattazione collettiva, sarebbero tenuti a calcolare i contributi sulla base della retribuzione prevista dalla medesima contrattazione, comprensiva di tutte le voci retributive. Il ricorso merita accoglimento. a) Per la soluzione della questione proposta occorre prendere le mosse dalla recente sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 11199 del 29 luglio 2002, che nel risolvere un contrasto di giurisprudenza hanno affermato che L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale;
si tratta del cd. "minimale contributivo" secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dall'art. I del DL 9 ottobre 1989 n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989 n. 389.>> 2Detta disposizione è stata autenticamente interpretata dall'art. venticinquesimo comma della legge n. 549 del 1995, il quale dispone che L'art. 1 del DL 338/89 convertito con modificazioni in legge 389/89 si interpreta nel senso che in caso di pluralita' di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi e' quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative della categoria>> (si tratta del cd. contratto leader). La legge determina quindi un imponibile "minimo" da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non e possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore. 2 E' pertanto la fonte collettiva che funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo e per scelta legislativa questo parametro viene ritenuto il piu' idoneo ad adempiere alla funzione di tutela assicurativa, nonche' a garantire l'equilibrio finanziario della gestione. La retribuzione contributiva e' stata quindi ancorata ad una nozione di retribuzione "virtuale", poiche' la retribuzione stabilita dal contratto collettiva non e' sempre e necessariamente quella dovuta al dipendente, la quale puo' essere legittimamente inferiore nel caso in cui non sia obbligatoria l'applicazione dei contrattazione collettiva di diritto comune. Con la legge del 1989 si è dunque posto un limite minimo "incomprimibile" di retribuzione valevole esclusivamente ai fini previdenziali, al di sotto del quale non si può scendere, con la precisazione che resta ferma la piena operatività degli accordi collettivi diversi da quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (ad es. gli accordi aziendali), ovvero gli accordi individuali, quando determinino una retribuzione superiore al minimale. b) Dalla applicazione dei principi posti dalla citata sentenza delle Sezioni unite discende la necessità di effettuare ulteriori chiarimenti. Va in primo luogo considerato, come più volte osservato dalla dottrina, che la ratio della disposizione sul minimale non è quella di incidere sui livelli delle prestazioni pensionistiche, giacché non vi è corrispondenza diretta tra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile. Ed infatti per la pensione da calcolare con il sistema retributivo, si prende in considerazione “la retribuzione percepita" nell'ambito di un periodo prefissato (cfr. art. 3 legge 29 maggio 1982 n. 297), mentre nel sistema contributivo (legge n. 335 dell's agosto 1995) valgono altri clementi, come il coefficiente di trasformazione, il tasso annuo di capitalizzazione ecc. Si tratta dunque di contribuzione meramente “virtuale” cioè non rilevante ai fini pensionistici, di talché il criterio del minimale, per cui occorre versare all'Inps somme che non trovano diretta corrispondenza né con 3 la retribuzione dovuta, né con il futuro trattamento pensionistico, va applicato con il debito rigore, ai fini di una interpretazione costituzionalmente coerente con il principio di ragionevolezza, stante l'indubbio onere che ne consegue a carico non solo del datore di lavoro, ma anche del lavoratore. Si consideri infatti che colui al quale viene legittimamente erogata una retribuzione inferiore a quella prevista dal contratto leader, viene costretto , per la quota di contribuzione a proprio carico, ad un esborso che non trova corrispondenza con quanto percepito ed è proporzionalmente maggiore all'onere posto a carico di altro dipendente cui viene invece applicato il contratto leader, senza peraltro direttamente incidere sulla prestazione pensionistica da conseguire. che c) Inoltre la disposizione in commento di cui al primo comma della legge 389/89 non può essere interpretata come comportante la automatica ed indiscriminata inclusione nel "minimale" di tutte le voci retributive previste dal contratto collettivo leader, lo si ricava agevolmente dal sistema, cui è opportuno brevemente fare cenno. coordinato con le diverseEd infatti il criterio del "minimale" va disposizioni che limitano l'imponibile contributivo, ossia escludono dal relativo onere determinati compensi, anche se questi siano in concreto spettanti ed effettivamente corrisposti al lavoratore. Si tratta dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, che escludeva dalla sottoposizione a contribuzione voci come il 50% dell'indennità di trasferta, l'indennità di cassa ed altro. Ulteriori episodiche disposizioni furono poi emanate per eliminare dall'imponibile contributivo altre voci, come i corrispettivi dei servizi di mensa e trasporto (art. 17 dec leg. 30 dicembre 1992 n. 503) e le indennità spettanti ai cd. trasfertisti (art. 9 ter legge n. 166 del primo giugno 1991, di conversione del d.l. 29 marzo 1991). Il sistema è stato poi completamente innovato ad opera del decreto legislativo 3 settembre 1997 n. 314 (legge delega emanata con l'art. 3 comma 19 della legge 23 dicembre 1969 n. 662). Alla luce del nuovo sistema devesi considerare che - non rientrano nelle voci- quale che sia la previsione del contratto leader retributive da computare nel minimale, quelle che non sono sottoposte a Voti contribuzione, Si tratta : 1) di quelle che non fanno parte dei redditi da lavoro dipendente, ossia quelle indicate alle lettere da a) ad h) del secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo suddetto (vedi ad es. le somministrazioni di vitto e le indennità sostitutive di cui alla lettera c) ovver le prestazioni di servizi di trasporto collettivo di cui alla lettera d); 2) delle altre voci escluse dall'art. 6 del medesimo decreto legislativo 314/97 che ha modificato la disposizione precedentemente in vigore, ossia l'art. 12 della già citata legge 153/69. Inoltre le somme erogate per trasferte c missioni saranno sottoposte a contribuzione solo nei limiti fissati dai commi 5, 6 e 7 della medesima disposizione (art. 3 d.lgt 314/97). Pertanto, per accertare se il datore di lavoro ha versato contributi in misura non inferiore al minimale, dalla retribuzione prevista dal contratto leader, devono essere eliminate quelle voci che non sono in nessun caso sottoposte a contribuzione. d) Va ulteriormente precisato che la legge del 1989 si è limitata a determinare convenzionalmente la retribuzione contributiva indicando come riferimento il contratto collettivo leader, ma non ne ha reso obbligatoria la parte cd. "normativa". Il richiamo della legge è infatti circoscritto esclusivamente all'aspetto retributivo, per cui non valgono a determinare la misura del minimale quegli istituti contrattuali che disciplinano le regole del rapporto, ancorché aventi, indirettamente, riflessi sul versante retributivo. Sarebbe pertanto incongruo fare riferimento, per la determinazione del minimale, al sistema di inquadramento, o al regime dei permessi, o alla durata delle ferie previsto dal contratto leader in quanto più favorevole sul piano retributivo rispetto a quello legittimamente applicato dal datore di lavoro. La regola posta dal contratto leader vale per quanto riguarda le voci retributive vere e proprie, come ad esempio le mensilità aggiuntive e gli scatti di anzianità, che incidono direttamente ed esclusivamente sulla controprestazione spettante al 5 lavoratore assicurato - per cui è necessario che la retribuzione su cui commisurare i contributi non sia inferiore "nel suo complesso" alla retribuzione complessiva determinata dal contratto leader, a prescindere dalla articolazione nelle singole voci che il medesimo contratto può prevedere ma non vale in - relazione agli aspetti concernenti la disciplina del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, perché sul punto non esiste alcuna previsione di legge. Invero la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di sottolineare la distinzione tra parte economica e parte normativa del contratto leader, nei casi in cui le norme previdenziali facciano richiamo a quest'ultimo. Ed infatti le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 486 del 21 luglio 1999 -facendo applicazione proprio delle disposizioni in commento, perché l'art. 6 nono comma della legge 389/89 subordina il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali alla erogazione di retribuzioni non inferiori a quelle di cui all'art. I prima comma della medesima legge ha ritenuto applicabile il beneficio della - fiscalizzazione a quelle imprese che non applicavano il contratto collettivo leader quanto alla durata dell'apprendistato, affermando che le norme che stabiliscono il beneficio della fiscalizzazione degli oner sociali non presuppongono l'applicazione di clausole della contrattazione collettiva le quali impongono di modificare l'oggetto della prestazione lavorativa o che implicano un mutamento complessivo del contenuto del rapporto. Non debbono pertanto essere applicate le clausole di carattere normativo proprio perche' le stesse incidono sull'oggetto del contratto e sugli obblighi delle parti e non gia' sulla misura delle retribuzioni (nello stesso senso Cass. 9 ottobre 1996 n. 8847 e Cass. 28 ottobre 1997 n. 10611). e) Nella presente fattispecic l'Istituto previdenziale pretende i contributi sulla quattordicesima mensilità dal 1.6.89 al 30.5.90, ed ha errato il Tribunale, per le ragioni sopra illustrate, nel ritenere che la richiesta fosse priva di fondamento per la mancata adesione del AN alle organizzazioni stipulanti il contratto collettivo. 6 La sentenza va dunque cassata, essendo rimesso al Giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Messina, di fare applicazione del principio enunciato dalla citata sentenza 11199/2002 delle Sezioni unite, controllando peraltro ratione temporis l'applicabilità della legge 389/89 che converte il decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338. Il Giudice del rinvio provvederà anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Messina. Cosi deciso in Roma il 9 dicembre 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Moune Lo n Depositato in Cancelleria 2903 10 LCANCEFLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 7