Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2025, n. 38271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38271 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da:
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
GR OS NA CC
- Presidente -
CO VI IS IN
IA IN
MA ES ON
- Relatore -
NA SA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE NA nato a [...] il [...]
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38271/2025 Roma, li, 25/11/2025
Sent. n. sez. 1365/2025 CC 25/09/2025 R.G.N. 18039/2025
avverso l'ordinanza del 07/05/2025 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere MA ES ON;
sentite le conclusioni del PG GABRIELE MAZZOTTA, che conclude per il rigetto del ricorso, come da requisitoria scritta già depositata.
udito il difensore del ricorrente, avvocato GUIDO CONTESTABILE, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. BE PA è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere con ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano, resa in data 17 ottobre 2024, irrevocabile il 28 gennaio 2025, in quanto gravemente indiziato di associazione per delinquere di stampo mafioso pluriaggravata, nella veste di partecipe (così riqualificata l'originaria contestazione con ruolo apicale), e del reato di cui agli artt. 110, 99 cod. pen., 10, 12, 14 I. 14 ottobre 1974, n. 497, 23 I. 110/1975, 416 bis.1, cod. pen., contestati ai capi 1) e 2) della provvisoria imputazione.
1
Firmato Da: GR OS NA CC Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0533c5d5fc63 - Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57dd1784999b2ae Firmato Da: MA ES ON Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 4cb6e728d1dd93b3
1.1.Con successiva ordinanza del 10 febbraio 2025, il Giudice delle indagini preliminari presso quello stesso Tribunale, su istanza della difesa, aveva sostituito la originaria misura intramuraria con gli arresti domiciliari presidiati elettronicamente.
1.2. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Milano, decidendo sull' appello del Procuratore della Repubblica, disposta perizia sulle condizioni di salute dell'indagato e sulla compatibilità con il regime carcerario, in riforma dell'ordinanza del 10 febbraio 2025, ha ripristinato la custodia cautelare in carcere.
2. Il ricorso per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Guido Contestabile, è affidato un motivo unico, che denuncia vizi della motivazione relativamente alla ravvisata sussistenza delle esigenze cautelari e della presunzione di pericolosità, di seguito enunciato nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.Si sostiene che il Tribunale del riesame avrebbe genericamente, e con argomenti apodittici, ritenuto non superata la doppia presunzione di cui all'art. 275 co. 3 cod. proc. pen., omettendo di valutare elementi favorevoli all'indagato, in spregio alla regula juris declinata dalla giurisprudenza di questa Corte in merito alla necessità che siano indicati con puntualità e completezza gli elementi di fatto e di diritto su cui fonda la decisione. In particolare, il Tribunale distrettuale avrebbe dovuto produrre una motivazione rafforzata, nel ribaltare negativamente la decisione del G.I.P., che preso atto della riqualificazione, da esponente apicale a mero partecipe nella associazione sub 1), operata dalla Corte di cassazione nel giudizio cautelare conseguente all'applicazione della misura di massimo rigore aveva sostituito tale restrittivo regime con quello domiciliare, perché, escluso il pericolo di fuga, e considerato il tempo decorso dall'applicazione della misura, era ritenuta misura più adeguata anche in ragione del recente episodio di infarto del miocardio acuto e delle pregresse patologie polmonari del ricorrente. L'ordinanza impugnata ha, dunque, omesso di vagliare specificamente le deduzioni formulate dal consulente di parte in merito alle condizioni di salute del ricorrente e alla incompatibilità con il regime carcerario, limitandosi a un rigetto apodittico, laddove la consulenza aveva indicato un rischio per la vita, desunta da oggettivi dati sanitari. Vengono evocati orientamenti giurisprudenziali che sarebbero stati obliterati dal Tribunale territoriale, in merito ai criteri che sorreggono la valutazione di incompatibilità in esame.
1.Il ricorso non è fondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. oggetto di contestazione provvisoria, come è noto, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 16 aprile 2015, n. 47, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., comporta una doppia presunzione, di natura relativa, quanto alla sussistenza delle
2
Firmato Da: GR OS NA CC Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0533c5d5fc63 - Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57dd1784999b2ae Firmato Da: MA ES ON Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 4cb6e728d1dd93b3
esigenze cautelari, e di natura assoluta, con riguardo al tipo di misura contenitrice individuata nella custodia cautelare in carcere.
2.1. La presunzione legale, nella duplice declinazione ora ricordata, è configurata sia con riguardo a soggetti con ruolo apicale all'interno del sodalizio che nei confronti dei soli partecipi dell'associazione di stampo mafioso. Questo comporta che non può assegnarsi alcuna incidenza al mutamento del titolo giuridico di appartenenza al consorzio mafioso nel ruolo di partecipe piuttosto che di figura apicale, come avvenuto nel caso di specie, essendo già il primo di per sé sufficiente a giustificare la disciplina più severa sulla configurabilità delle esigenze cautelari e sulla scelta della misura adeguata a contenerle.
2.2. In tale ambito di tipologia delittuosa (partecipazione ad associazioni mafiose storiche), la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa (in tal senso, tra le altre, sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, [...]), conseguendone che il giudice non ha l'obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis, ma deve soltanto apprezzare gli eventuali segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali va applicata in via obbligatoria la misura della custodia in carcere (tra le altre: Sez. 5 n. 51742 del 13/06/2018, Rv. 275255 - 01; Sez. 1, n. 3776 del 28/10/2015, dep. 2016, [...]; Sez. 5-, n. 45840 del 14/06/2018 Rv. 274180; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, [...]; Sez. 5, n. 48286 del 12/7/2016, [...]; Sez. 1, n. 45657 del 6/10/2015, [...]; Sez.1, n. 5787 del 21/10/2015, Rv. 265986).
2.3. Infatti, gli unici casi in cui è possibile derogare all'obbligo di applicazione della custodia cautelare in carcere sono stabiliti dai commi quarto e quarto bis dell'art. 275 cod. proc. pen.: i casi previsti - genitorialità e malattia non sono basati su presunzioni che si contrappongano a quella di adeguatezza esclusiva della medesima misura nei casi previsti dal comma terzo dello stesso articolo (ben potendo riscontrarsi o presumersi la pericolosità, dal punto di vista criminologico, anche di soggetti che si trovino in taluna delle condizioni che danno luogo ai suindicati divieti), ma trovano fondamento nel giudizio di valore operato dal legislatore, nel senso che, sulla esigenza processuale e sociale della coercizione intramuraria, debba prevalere la tutela di altri interessi, considerati poziori in quanto correlati ai fondamentali diritti della persona umana sanciti dall'art. 2 della Costituzione, dei quali costituisce speciale esplicazione il diritto alla salute (Sez. 1, n. 5840 del 16/01/2008, [...]; conf. Sez. 2 n. 24515 del 19/01/2023, [...]).
2.4. Il Tribunale del riesame, nell'accogliere l'appello del Pubblico ministero, ha, in primo luogo, stigmatizzato le contraddittorie osservazioni del primo giudice, quanto allo scrutinio dello stato di salute del ricorrente, e, quindi, ha censurato la valutazione con la quale ha "disposto la sostituzione della misura di massima con quella domiciliare.....senza in alcun modo affrontare il tema del regime presuntivo che accompagna non solo la valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze di cautela, ma anche e soprattutto la presunzione assolta che governa la scelta
3
Firmato Da: GR OS NA CC Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0533c5d5fc63 - Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57dd1784999b2ae Firmato Da: MA ES ON Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 4cb6e728d1dd93b3
della misura", che così aveva superato, immotivatamente, il giudicato cautelare formatosi a seguito della definitività della pronuncia ex art. 310 cod. proc. pen., in relazione ai capi 19 e 2. Ha, anche, stigmatizzato la decisione gravata in quella sede, in quanto incentrata sul mero decorso del tempo, senza contrastare le considerazioni con cui, nella ordinanza applicativa, il Tribunale distrettuale aveva motivato in positivo circa la sussistenza delle esigenze cautelari in termini di concretezza e attualità.
2.5. Quindi, ricondotto il thema decidendi alla necessità di valutare la esistenza di condizioni di salute incompatibili con il ripristino del regime intramurario, ha ritenuto non superata la presunzione assoluta di adeguatezza, alla luce delle conclusioni a cui è giunto il perito nominato in quella sede, poste a confronto con quelle del consulente di parte, in merito alle quali ha osservato come la stessa consulenza depositata dalla Difesa dia atto di convenire con la conclusione del perito circa la assenza di indicazioni di incompatibilità con il regime detentivo massimo.
2.6. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, il Tribunale distrettuale non si è affatto sottratto al confronto con la consulenza di parte, ma ha, del tutto persuasivamente, osservato come la tesi difensiva non fosse supportata neppure dalle valutazioni, generiche, del consulente, e comunque non indicative di elevato rischio, ponendo in rilievo come la relazione di parte si riferisca a episodi acuti risalenti, mentre il perito del Tribunale ha compiuto un apprezzamento fondato su documentazione ben più recente e sull'osservazione in sede di visita peritale. L'ordinanza contiene, dunque, congrua esplicitazione delle ragioni, plausibili e criticamente argomentate, che sorreggono la ritenuta compatibilità del regime carcerario con le condizioni di salute del ricorrente, per un verso, richiamandosi alle valutazioni svolte in merito dal perito nominato, dall'altro, evidenziando, con specifici argomenti, la mancanza di elementi di ragionevole contrasto provenienti dall'analisi del consulente della difesa.
2.7. A fronte di tale schema motivazionale, le doglianze circa l'incompatibilità tra condizioni di salute del prevenuto e regime carcerario oltre a impingere, inammissibilmente, il merito della valutazione non rappresentano elementi illogici nell'applicazione della doppia presunzione di cui 275 comma 3, e nella valutazione dell'insussistenza di ragionevoli elementi significativi della incompatibilità tra le condizioni di salute del ricorrente e il regime carcerario di massimo di rigore, neppure cogliendosi indicatori in grado di introdurre un obiettivo dubbio.
2.8. Giova infine ricordare che, in sede cautelare, la riforma, da parte del Tribunale del riesame, in senso sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari, non impone una motivazione rafforzata, in quanto, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il procedimento incidentale, è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, non essendo necessaria, diversamente dal giudizio di merito, la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità adottata dal primo giudice. (Sez. 5 n. 28580 del 22/09/2020, [...], in motivazione, ha precisato che, nel
della soluzione
4
Firmato Da: GR OS NA CC Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0533c5d5fc63 - Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57dd1784999b2ae Firmato Da: MA ES ON Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 4cb6e728d1dd93b3
procedere ad una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, ogni divergente valutazione adottata dal Tribunale deve comunque essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata;
conf. Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, [...]). Anche sotto tale profilo l'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità non potendosi negare che il Giudice del rinvio abbia vagliato e superato con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale, le obiezioni difensive.
3. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3.1. In caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D. Lgs. N. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. Esec. Cod. Proc. Pen. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D. Lgs. N. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore Maria Teresa Belmonte
5
Firmato Da: GR OS NA CC Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0533c5d5fc63- Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57dd1784999b2ae Firmato Da: MA ES ON Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 4cb6e728d1dd93b3
Il Presidente
RA OS NN CO