Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2013, n. 40997
CASS
Sentenza 26 giugno 2013

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Il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare sul mancato esercizio del potere di comparizione fra le circostanze, ai sensi dell' art. 597, quinto comma, cod. proc. pen., solo se vi sia stata sollecitazione della parte nel corso del giudizio e tale può essere considerata anche la presentazione di un motivo nuovo, seppure formulato al di fuori dei termini e dei modi stabiliti dagli artt. 581, 585, comma quarto, cod, proc, pen, e 167 disp. att. cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2013, n. 40997
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40997
    Data del deposito : 26 giugno 2013

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