Sentenza 26 giugno 2013
Massime • 1
Il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare sul mancato esercizio del potere di comparizione fra le circostanze, ai sensi dell' art. 597, quinto comma, cod. proc. pen., solo se vi sia stata sollecitazione della parte nel corso del giudizio e tale può essere considerata anche la presentazione di un motivo nuovo, seppure formulato al di fuori dei termini e dei modi stabiliti dagli artt. 581, 585, comma quarto, cod, proc, pen, e 167 disp. att. cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2013, n. 40997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40997 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2013 |
Testo completo
FOR_ 40 9 97 /1 3 ९Y REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Sent. n. 1706/2013 P. U. 26 giugno 2013 R.G.N. 46051/2012 composta da dott. Franco Fiandanese Presidente dott. Enzo Iannelli dott. Antonio Prestipino dott. Margherita B. Taddei Relatore dott. Piercamillo Davigo ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da TO TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza 38/12 della Corte d'appello di Napoli, 2a sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Alfredo Montagna , che ha concluso per l'annullamento con rinvio in punto di bilanciamento delle circostanze e di computo della pena. RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa in data 26.1.2011 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di TO TO, previa concessione della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 c.p., valutata equivalente rispetto alla recidiva e alle aggravanti contestate, rideterminava la pena in anni due e mesi otto di reclusione ed euro milleduecento di multa in ordine ai reati di seguito indicati: a.)delitto p. e p. dagli artt. 110, 56 e 628 co le III n. 1) c.p., perché in concorso ed in unione con un'altra persona non identificata, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi mediante minaccia a mano armata di un'autovettura Fiat Punto e dei beni mobili in essa contenuti;
in particolare il TO viaggiando quale passeggero a bordo di un ¹ciclomotore con targa coperta da carta adesiva di colore nero,indossando un casco integrale nero, si affiancava ad un'autovetturaFiat Punto di colore grigio e puntava una pistola in direzione del finestrino del conducente dell'autovettura; l'evento non si verificava per cause indipendenti dalla volontà dei soggetti agenti ed indossando un casco integrale nero, si affiancava ad un'autovetturaFiat Punto di colore grigio e puntava una pistola in direzione del finestrino del conducente dell'autovettura; l'evento non si verificavaper cause indipendenti dalla volontà dei soggetti agenti ed inparticolare per l'intervento della pattuglia della Stazione Carabinieri di Trentola Ducenta che assisteva al fatto e si poneva all'inseguimento del ciclomotore;
Con le aggravanti di aver agito in più persone riunite e con l'uso di un'arma in Trentola Ducenta (CE), 1'8.3.2010.Con la recidiva specifica ed infraquinquennale. b.) delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2), 337 e 339 c.p. perchè, al fine diprocurarsi l'impunità per il delitto di cui al capo che precede, inseguito dai militari della Stazione CC di Trentola Ducenta, con minaccia consistita nel puntare contro i predetti carabinieri una pistola e con violenza consistita nel dimenarsi con forza alla presa del Mar. IM ON che cercava di bloccarlo, si opponeva ai predetti pubblici ufficiali mentre procedevano ad un atto del loroufficio consistito nell'arresto del TO per il delitto di cui al capo che precede;
In Trentola Ducenta (CE), l'8.3.2010, con la recidiva specifica ed infraquinquennale c. )delitto p. e p. dagli artt. 582, 585, 576 in relazione all'art. 61 n. 2)c.p. perchè, al fine di commettere il delitto di cui al capo b) e con la condotta ivi descritta, cagionava al mar. IM AG lesioni personali consistite in una contusione, giudicate guaribili in giornidue;
in Trentola Ducenta (CE), 1'8.3.2010 Con la recidiva specifica ed infraquinquennale. La Corte territoriale accoglieva la censura in punto di riconoscimento dell'attenuante dell'art.62 n.6 cod.pen. rideterminando la pena inflitta Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore di fiducia dell'imputato chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e deducendo : a) che la valutazione della testimonianza del maresciallo ON è illogica perché non tiene conto delle contraddizioni insite nella ricostruzione dei fatti, in particolare con riferimento alla minaccia fatta con la pistola;
b) che la motivazione è carente perché non risponde puntualmente alle deduzioni della difesa circa la inidoneità del tentativo di rapina;
circa la diversa qualificazione dei fatti come minaccia e violenza privata;
circa la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite,non essendovi la prova che la parte offesa percepì la presenza di più persone ,delle quali una armata;
circa la possibilità che uno dei rapinatori avesse minacciato con la pistola gli operanti , visto che la pistola fu rinvenuta in altro luogo;
b) Quanto al trattamento sanzionatorio che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto di non poter intervenire ,d'ufficio, sulla mancata applicazione della regola imposta dall'art.69 cod.pen.,dichiarando la relativa censura inammissibile perché proposta con motivi nuovi intempestivi;
senza motivo ha poi negato di rideterminare nei minimi il trattamento sanzionatorio anche con riguardo alla continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO del2.E' fondato solo il motivo di ricorso relativo all'omessa rivisitazione giudizio di comparazione delle circostanze e,pertanto sul punto,la sentenza deve essere annullata con rinvio, per nuova determinazione ' sul punto.
2.1 Le altre censure sono tutte inammissibili o perché attinenti al merito della decisione come quelle relative alla dosimetria della pena o perché meramente versate in fatto le altre, ma entrambe volte ad accreditare una diversa ricostruzione 0 valutazione delle evidenze probatorie acquisite, antitetiche a quelle determinate dall'analisi della Corte di merito, ed oggetto di una motivazione non manifestamente illogica nè contraddittoria o carente. 3 2.2 E, comunque, é già stato deciso che "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone).
2.3 Quanto al motivo relativo al giudizio officioso di comparazione delle circostanze, va ricordato che l'art. L'art. 597 comma 5 cod.proc.pen., individuando le norme di favore per l'imputato che, facendo eccezione al principio devolutivo dell'appello, possono essere applicate di ufficio, indica, oltre a quelle che prevedono circostanze attenuanti anche, ' "quando occorre", il giudizio di comparazione. La giurisprudenza di legittimità ha già deciso che il potere riconosciuto al giudice di appello dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., è un potere discrezionale esercitabile d'ufficio in casi eccezionali;
l'omesso esercizio di tale potere,può essere sindacato in sede di legittimità solo se vi è stata una sollecitazione della parte, oltre che nei motivi d'appello, nel corso del giudizio sicchè, in assenza di una specifica richiesta, il mancato esercizio di tale potere non è censurabile in cassazione, ne' è configurabile un obbligo di motivazione, sempre in assenza di una specifica richiesta, sia essa inserita nei motivi di appello o nel corso del giudizio di secondo grado.( Cass 29 ottobre del 2008, Marci Gavino, rv 241370; Cass 1 maggio 1997, Chiavaroli, rv 208572; n 13911 del 2004 rv 229214).
2.4 Viceversa,argomentando al contrario con motivazione che questo collegio intende condividere la Corte di legittimità ha ritenuto che il ' motivo nuovo, formulato al di fuori dei termini e dei modi stabiliti dagli artt. 581 e 585, comma 4, cod.proc.pen. e 167 disp. att. c.p.p., si risolve in una sollecitazione del giudice d'appello all'esercizio del potere-dovere di cui all'art. 597, comma 5 e pertanto la tardiva formulazione della censura non preclude al giudice di secondo grado di esercitare d'ufficio i poteri che l'art. 597, comma 5 gli attribuisce. 4 2.5 Nel nostro caso la sollecitazione era rappresentata proprio dalla richiesta difensiva del 12.10.2011 che se non poteva valere come nuovi motivi, in ragione dell'intempestività aveva pur sempre rilievo di ' memoria,non regolata dagli stessi limiti temporali. Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, che non può essere rideterminato da questa Corte anche in considerazione del riconoscimento in appello dell'attenuante di cui all'art.62 n.6 cod.pen. cosa che rende necessario procedere ad un giudizio di comparazione che tenga conto non solo della natura delle aggravanti ma anche del discrezionale bilanciamento di tutte le circostanze.
P.Q.M.
impugnata limitatamente al trattamento Annulla la sentenza sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma il 26 giugno 2013 Il Consigliere estensore Il Presidente ( F.Fiandanese) (M.B Taddel hance of andary DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 4 OTT 2013 IL IL CANCELLIERE Claudia Pianelli 5