Sentenza 21 aprile 2001
Massime • 1
In tema di licenziamento disciplinare, la discrezionalità del giudice nel valutare il carattere della tempestività della contestazione disciplinare deve esplicarsi nell'ambito dei presupposti che sono alla base del principio di immediatezza, ossia del riconoscimento del pieno ed effettivo diritto di difesa garantito ex lege al lavoratore e del comportamento datoriale secondo buona fede; il giudice può eccezionalmente discostarsi da tale principio, indicando le ragioni che lo hanno indotto a non ritenere illegittima una contestazione fatta non a ridosso immediato dell'infrazione (nella specie, la banca datrice di lavoro aveva contestato al dipendente irregolarità accertate da tre ispezioni rispettivamente sette, sei e quattro mesi prima; la S.C., in applicazione dell'esposto principio, ha cassato con rinvio la decisione di merito, che aveva ritenuto giustificato il ritardo per la complessità dell'organizzazione aziendale e la quantità e qualità degli illeciti commessi, rilevando che le difficoltà organizzative non possono pregiudicare il diritto di difesa del lavoratore e che la tipologia dell'illecito può incidere sulla durata dell'ispezione ma non sulla tempestività della contestazione).
Commentario • 1
- 1. Dequalificazione, sospensione dell’attività lavorativa, illegittimità, onere probatorioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 giugno 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2001, n. 5947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5947 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2001 |
Testo completo
Aula A 5 94 7 /0 1 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Presidente R.G. nn. 61/2000 e Dott. Francesco AMIRANTE Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere 3535/2000 Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 26 gennaio 2001 Dott. Camillo FILADORO PR Cons. Rel. Rep. Prof. Bruno BALLETTI Crow.12867 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso (r.g. n. 61/2000) proposto da BI NC, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele de Luca Tamajo, Aldo Perna e Giorgio Fontana, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla via Roccaporena n. 34, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro s.p.a. CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE - 450 IP - [quale incorporante della s.p.a. CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA - CARICAL -], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappr. e difeso dagli avv.ti Fabrizio Fabbri e Carlo Ferzi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla via Silla n. 3, giusta procura per notar Zanardi del 18 gennaio 2000 n. rep. 40039;
- controricorrente -
NONCHE' sul ricorso (r.g. n. 3535/2000) proposto da BI NC, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato می come dinanzi;
لا
- ricorrente -
contro s.p.a. CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMABRDE - IP [quale incorporante della s.p.a. CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA - CARICAL -], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappr.to e difeso dagli avv.ti Fabrizio Fabbri e Carlo Ferzi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla via Silla n. 3, giusta procura per notar Zanardi del 15 marzo 2000 n. rep. 40414;
- controricorrente -
2 avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro n. 607/99 del 23 aprile/7 maggio 1999 (nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 565/1995). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 gennaio 2001 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Giorgio Fontana e Carlo Ferzi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso r.g. 61/2000 e per il rigetto del ricorso r.g. 3535/2000. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al RE-Giudice del Lavoro di Cosenza IO RA conveniva in giudizio la CARICAL PR s.p.a. per impugnare il provvedimento di destituzione ex art. 72 c.c.n.l. comunicatogli in data 1° agosto 1991 deducendone illegittimità formali e sostanziali;
in particolare, eccepiva: a) la violazione delle garanzie procedimentali sancite dall'art. 7 della legge n. 300/1970 a favore del lavoratore inquisito disciplinarmente (specificamente in ordine alla tardività della contestazione degli addebiti rispetto alla conoscenza degli stessi da parte della società datrice di lavoro), b) l'insussistenza della giusta causa di licenziamento e, in ogni caso, c) la disapplicazione del principio di proporzionalità tra le infrazioni contestate e la massima sanzione espulsiva irrogata;
il ricorrente richiedeva, quindi, all'adito 3 RE di voler: 1) dichiarare la nullità del licenziamento intimatogli dalla CARICAL con racc. r.r. 1° agosto 1991; 2) ordinare alla CARICAL di reintegrarlo nel suo posto di lavoro;
3) condannare la CARICAL al pagamento a suo favore di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegrazione, a titolo di risarcimento del danno, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria>>. Si costituiva in giudizio la CARICAL s.p.a. che impugnava integralmente l'avversa domanda e concludeva per il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. L'adito RE-Giudice del Lavoro - dopo avere interrogato le По parti e avere ammesso ed espletato prova testimoniale - rigettava la domanda attorea e compensava tra le parti le spese di causa e, a seguito di appello della parte soccombente, il Tribunale di Cosenza (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava l'appello con compensazione delle spese del grado. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha rimarcato che: a) nel caso di specie, il lasso di tempo intercorso tra la commissione degli illeciti da parte del lavoratore (rectius, dalla piena conoscenza degli stessi da parte del datore di lavoro) e la contestazione degli stessi è pienamente giustificato delle seguenti circostanze: complessità dell'organizzazione aziendale e necessità di 4 coordinamento tra l'organo che procedeva alle ispezioni e ufficio titolare del potere disciplinare;
quantità e qualità degli illeciti commessi dal lavoratore e, quindi, esigenza di prendere compiutamente visione dei documenti dai quali quegli illeciti risultavano>>; b) con riferimento al lasso di tempo intercorso tra la trasmissione delle giustificazioni e l'adozione del provvedimento di destituzione, lo stesso non solo non appare arbitrario, ma, anzi, appare conseguente al pieno rispetto del principio di difesa>>; c) nessun rilievo può essere riconosciuto alla dedotta esistenza di una prassi consolidata che ammetteva gli sconfinamenti ben oltre la misura in cui gli stessi erano stati autorizzati dall'appellante ... [in quanto], pure se provata, una prassi illegittima non لا avrebbe mai potuto avere efficacia esimente nei confronti delle condotte لا addebitate al IO RA non potendosi ovviamente ritenere il datore di lavoro vincolato al rispetto di consuetudini illegittime per qualsiasi motivo instauratesi>>; d) contrariamente a quanto sostenuto. dall'appellante e quanto forse ritenuto dallo stesso RE, la gravità delle condotte in esame è tale da rendere assolutamente superflua l'indagine circa l'esistenza di eventuali intenti fraudolenti del preposto e circa l'esistenza di rapporti sottostanti che li giustificassero>>. Infine, il Tribunale di Cosenza ha giustificato la compensazione delle spese di giudizio per la particolarità della fattispecie, soprattutto in relazione 5 alla possibile difficoltà di individuare i confini all'interno dei quali il licenziamento si può considerare tempestivo>>. Per la cassazione di tale sentenza (depositata il 7 maggio 1999) ha proposto ricorso (r.g. 61/2000) RA IO adducendo a sostegno quattro motivi di annullamento e notificando detto ricorso in data 16 dicembre 1999 alla CARICAL s.p.a.. La s.p.a. IP ha resistito con controricorso rilevando preliminarmente di essere subentrata, a seguito di atto di fusione per incorporazione, alla CARICAL s.p.a. - che, conseguentemente, doveva essere considerata estinta -, per cui il ricorso proposto contro di essa era ти inammissibile. -Il ricorrente preso atto dell'avvenuto mutamento soggettivo della controparte processuale e nel rispetto dei termini di decadenza di cui agli artt. 326 e 327 cod. proc. civ. ed in conformità al disposto dell'art. 387 cod. proc. civ.>> ha proposto nuovo ricorso (r.g. - 3535/2000) adducendo a sostegno quattro motivi e notificando detto ricorso alla IP s.p.a. presso la sua sede. L'intimata s.p.a. IP ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato “memoria” ex art. 378 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE I -. Deve essere disposta la riunione dei due ricorsi proposti contro la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). 6 II . Con riferimento al “primo” ricorso (avente il n. di r.g. 61/2000) notificato alla CARICAL s.p.a., lo stesso deve essere dichiarato inammissibile perchè notificato a detta società in data 16 dicembre 1999 quando la stessa era già fusa per incorporazione nella IP s.p.a. in forza di atto in data 14 maggio 1999 divenuto esecutivo ed opponibile ai terzi come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 1999. Poichè come eccepito dalla controricorrente -, la fusione ha comportato la estinzione della società incorporata (ex artt. 2501, 2504, 2504-bis cod. civ.), ne consegue che la notifica del cennato ricorso è stata effettuata ad una società estinta e, dunque, inesistente: per cui deve applicarsi il principio affermato da questa Corte, a mente del quale chi RR propone l'impugnazione non può prescindere dal mutamento di stato della controparte, intervenuto anteriormente alla proposizione dell'impugnazione medesima, salvo che provi di avere ignorato senza sua colpa detta circostanza (cfr. Cass. n. 1424/1965, Cass. n. 797/1965) - nella specie sicuramente da escludere data l'avvenuta pubblicazione dell'atto di fusione sulla "Gazzetta Ufficiale” e, comunque, perchè nulla è stato eccepito in merito dal ricorrente (il quale, anzi, ha preso atto della modifica di stato della società intimata) -. Si conferma, pertanto, che il cennato ricorso deve essere Sez. Un. n. 366/1992) con dichiarato inammissibile (Cass. 7 compensazione delle spese di giudizio - sussistendo, al riguardo, giusti motivi in relazione al comportamento summenzionato del ricorrente -. -Con il "secondo" ricorso (avente il n. di r.g. 3535/2000) notificato III alla IP s.p.a. in data 7/10 febbraio 2000 il sign. IO RA ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cosenza depositate il 7 maggio 1999 nel rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 327 cod. proc. civ., per cui detto ricorso si appalesa, sotto il summenzionato profilo, ammissibile, come è confermato, quatenus opus, dal comportamento della società intimata che, su tale punto, nulla ha eccepito al riguardo. IV -Tanto precisato circa i limiti della controversia in sede di legittimità, si rileva che il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 300/1970, nonchè insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione su punti decisivi della controversia>> - ha censurato la sentenza del Tribunale di Cosenza per D R avere ritenuto di giustificare l'amplissimo lasso di tempo trascorso tra la relazione ispettiva e la contestazione e tra questa e il licenziamento [contestazione disciplinare pervenuta ben 8 mesi, o quattro mesi e mezzo se si considera l'ultima ispezione, dopo la conoscenza dei fatti da parte dell'azienda ...; licenziamento comunicato il 30 luglio 1991, cioè a dire ben undici mesi dopo l'esaurimento della prima ispezione (otto mesi dopo la terza ed ultima ispezione) e ben tre mesi e 24 giorni dopo la contestazione disciplinare]: si tratta all'evidenza di tempi tali da non 8 poter essere giustificati in alcun modo e che violano palesemente il principio di immediatezza sotteso all'art. 7 Stat. Lav. ed i principi di civiltà giuridica che tali norme ispirano La pretesa complessità ... dell'organizzazione aziendale e la difficoltà di coordinamento tra organi aziendali - indicate nella sentenza impugnata a giustificazione del ritardo nella contestazione disciplinare non trovano alcun riscontro nelle risultanze istruttorie e, comunque, non possono farsi ricadere a danno del lavoratore incolpato e della tutela dei suoi diritti fondamentali, quali la immediata conoscenza dei fatti addebitati e delle sanzioni irrogate, onde evitare penose situazioni di attesa passiva, frustrante ed intimidente>>. Con il secondo motivo di ricorso viene addebitato al Tribunale di ولاد Cosenza violazione e falsa applicazione dell'art. 7 cit., nonchè dell'art. 5 della legge n. 604/1966, e insufficienza, contraddittorietà ed illogicità nella motivazione della decisione adottata>>, per avere disapplicato i principi regolanti la distribuzione dell'onere della prova in tema di licenziamento disciplinare, in quanto il requisito della immediatezza è requisito indefettibile del diritto di recesso ex art. 5 della legge n. 604/1966, per cui l'onere della prova della sua osservanza spetta al datore di lavoro anche in deroga all'art. 2697 cod. civ.>>. Con il terzo motivo il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1362 e 2119 cod. civ., nonchè dell'art. 7 Stat. Lav., e omessa ed insufficiente motivazione>> - ha censurato la 9 sentenza del Tribunale di Cosenza per essersi sovrapposto alla volontà negoziale della CARICAL attribuendo alle espressioni adoperate dalla Banca nella lettera di licenziamento del 1° agosto 1991 un significato ulteriore e diverso da quello emergente dal dato letterale *** così contravvenendo palesemente al disposto degli artt. 1324 e 1362 e segg. cod. civ. ed ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza in tema di interpretazione delle dichiarazioni negoziali delle parti>>. Con il quarto motivo di ricorso viene censurata la sentenza del Tribunale di Cosenza per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia>>, in particolare in ordine: a) alla tipologia degli “sconti commerciali", b) alle "operazioni relative ai ventuno presunti finanziamenti carenti di requisiti meramente formali"; c) al "capo della contestazione riguardante gli sconfinamenti autorizzati dal ricorrente", d) alla "gestione dei conti AF e O". V/a Il ricorso si appalesa fondato relativamente ai primi due motivi - che, dato il collegamento tra gli stessi esistente, possono essere esaminati congiuntamente con cui è stata censurata la sentenza del Tribunale di - Cosenza per avere ritenuto che il licenziamento de quo fosse stato tempestivamente intimato in ordine sia alla contestazione disciplinare degli addebiti che alla comminatoria della sanzione. 10 Pervero, nell'ambito del procedimento disciplinare regolato dall'art. 7 della legge n. 300/1970, è da rilevarsi - in linea generale - che la contestazione deve avvenire in immediata connessione temporale con il fatto disciplinamente rilevante, con la precisazione che il requisito dell'immediatezza ha da essere interpretato con ragionevole elasticità, ma, comunque, in maniera da evitare che il datore di lavoro possa ritardare la contestazione in modo da rendere difficile la difesa da parte del lavoratore (cfr. Cass. n. 5423/1989, Cass. n. 3845/1987); in particolare, nel licenziamento per motivi disciplinari, il difetto di immediatezza della contestazione pone in evidenza la carenza di uno dei requisiti prescritti dalla legge per intimare 21 validamente il licenziamento per giusta causa, id est la concreta 2 assenza di un fatto "che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto" secondo la formulazione dell'art. 2119 cod. civ. Il principio dell'immediatezza e della tempestività riguarda, ad un tempo, sia la contestazione degli addebiti sia l'irrogazione della sanzione e trova il suo fondamento nell'art. 7 cit. (terzo e quarto comma) che riconosce al lavoratore incolpato il diritto di difesa: che deve essere garantito nella sua effettività, soprattutto, nel senso di una contestazione ad immediato ridosso dei fatti contestati, sì da poter consentire al lavoratore l'allestimento del materiale difensivo 11 (documentazione, testimonianze, ecc.) per contrastare nel modo più efficace il contenuto delle accuse rivoltegli dal datore di lavoro - tutto ciò senza considerare il giusto "affidamento" del prestatore, nel caso di ritardo nella contestazione, che il fatto "incriminabile” possa non avere rivestito una connotazione disciplinare>> dato che l'esercizio del potere disciplinare non è, per il datore di lavoro, un obbligo, bensì una facoltà -. A questo si aggiunge quanto viene riconosciuto in dottrina sulla necessità di usare quale chiave di lettura dell'esercizio del - potere disciplinare del datore di lavoro (a cui l'ordinamento, vale evidenziarlo, ha riconosciuto la facoltà del tutto peculiare di irrogare "pene private" al prestatore di lavoro) - il principio della “buona fede" р al fine di evitare che sanzioni disciplinari irrogate senza consentire п all'incolpato un effettivo diritto di difesa (o rendendo difficile l'esercizio dello stesso) si pongano non solo come violazione della cennata norma di legge, ma anche quale trasgressione in re ipsa della buona fede [che è la matrice fondativa dei doveri sanciti dall'art. 7 cit. e, anche, dall'art. 2106 cod. civ. (relativamente alla “proporzionalità” delle sanzioni): norme poste dall'ordinamento per riequilibrare ex art. 3, capoverso, Cost. la posizione delle parti impegnate nel rapporto di lavoro solo formalmente in situazione paritaria in quanto, nella realtà effettuale, il lavoratore adempie alla propria obbligazione in posizione 12 di subordinazione (scilicet, "soggezione") rispetto alla controparte contrattuale]. Nella specie, l'affidamento legittimo del lavoratore - derivante, dall'applicazione di specifica norma e del principio della buona fede. - non può essere "deluso" (vulgus, posto nel nulla) da una tardiva contestazione disciplinare e tale vizio nel non corretto esercizio "di fatto” del potere determina, conseguentemente, una preclusione nel legittimo esercizio del medesimo potere datoriale e rende invalida la sanzione irrogata in contrasto con il principio dell'immediatezza. In giurisprudenza l'applicazione del cennato principio è stata “temperata” nel senso che l'immediatezza della contestazione dell'addebito deve essere intesa in un'accezione "relativa", essendo compatibile con un intervallo di tempo necessario al datore di lavoro per il preciso accertamento delle infrazioni commesse dal prestatore (cfr., ex plurimis, Cass. n. 11095/1997). Proprio l'estensione giudiziaria dell'applicazione del principio dell'immediatezza “in senso relativo” ha molto spesso svuotato di efficacia il principio stesso, sicchè siffatta applicazione ha finito per diventare una formula dissimulante un'escogitazione giudiziale certamente incompatibile con la norma dell'art. 7 della legge n. 300/1970 ed anche con l'esigenza di una razionale amministrazione dei rapporti contrattuali secondo "buona fede”. 13 Con questo non si intende certo affermare che il principio dell'immediatezza debba essere applicato dal giudice entro un termine "perentorio” non indicato dalla legge, ma la discrezionalità del giudice nel valutare il carattere della tempestività della contestazione disciplinare non può che svolgersi nell'ambito dei presupposti alla base del principio dell'immediatezza, ossia del riconoscimento del pieno ed effettivo diritto di difesa garantito ex lege al lavoratore e del comportamento datoriale secondo buona fede. Di conseguenza, tra l'interesse del datore di lavoro di prolungare le indagini senza uno specifico motivo obiettivamente valido [con onere probatorio a suo carico (cfr. Cass. n. 8200/2000 e ciò 跟 in accoglimento della censura proposta specificamente con il secondo motivo di ricorso)] e il diritto del lavoratore ad una pronta effettiva difesa, non vi è dubbio che debba prevalere la seconda posizione;
così nel caso in cui il datore di lavoro rinvii la contestazione al fine di utilizzare l'eventuale reiterazione dell'infrazione come elemento di maggiore gravità per l'irrogazione della sanzione;
parimenti quando il datore, a causa di sue carenze organizzative o di sue colpose omissioni, ritardi indebitamente la contestazione disciplinare. In definitiva, quanto ritenuto dalla giurisprudenza in merito alla "ragionevole elasticità", con cui deve essere interpretato il requisito della immediatezza, ha da essere precisato nel senso che il giudice 14 deve applicare il "principio dell'immediatezza” a norma dell'art. 7 della legge n. 300/1970 - valutando, altresì, il comportamento del datore di lavoro alla stregua degli artt. 1375 e 1175 cod. civ. - e può dallo stesso eccezionalmente discostarsi indicando correttamente (sempre nell'ambito della cennata normativa) le ragioni che lo hanno indotto a non ritenere illegittima una contestazione fatta non a ridosso immediato dell'infrazione. V/b -. Tanto rimarcato in linea di principio, dalla sentenza del Tribunale di Cosenza e dal “controricorso" della Società resistente si evince che: 1) nel "febbraio 1990” veniva effettuata dalla Banca un'ispezione presso la Pদर filiale di GR eseguita dall'Ispettore Panebianco che riscontrò talune anomalie>> che non risulta vennero contestate formalmente al preposto di detta filiale IO RA;
2) in data 27 agosto 1990 terminava una seconda ispezione sempre presso la filiale di GR svolta che riscontrava talune irregolarità>> dall'Ispettore De Nardo commesse da IO RA che a questi non venivano contestate;
3) in data 10 ottobre 1990 terminava una terza ispezione svolta dall'Ispettore Scarpelli che accertava ulteriori irregolarità>> sempre commesse dal IO RA e sempre a questi non contestate;
4) in data 30 novembre 1990 terminava una quarta ispezione svolta dall'Ispettore Laino che accertava altre irregolarità >> sempre commesse da IO RA e 15 che trasmetteva in data 21 dicembre 1990 la relazione ispettiva al "preposto dell'ufficio ispettorato filiali", che, a sua volta, in data 16 gennaio 1991 (appena dopo le festività natalizie e di fine anno>>) trasmetteva la cennata relazione all'ufficio personale" ed all""ufficio legale" e, quindi, erano richieste le notizie del caso anche ad altri uffici interessati>>; 5) in data 6 aprile 1991 IO RA riceveva la lettera di contestazione disciplinare datata 25 marzo 1991 relativa alle infrazioni accertate a seguito delle surriferite ispezioni;
6) con lettera datata 26 aprile 1991 IO RA presentava le sue giustificazioni rispetto a quanto contestatogli;
7) in data 1° agosto 1991 a IO RA perveniva la lettera di "destituzione ex art. 71 del c.c.n.l.". PR Dalla scansione delle summenzionate date concernenti i diversi momenti del procedimento disciplinare emerge, pertanto, che la contestazione disciplinare è avvenuta non immediatamente a ridosso dagli accertamenti delle “irregolarità" commesse dal ricorrente. In particolare, anche a non voler considerare le risultanze della prima ispezione del febbraio 1990 (in cui pure erano emerse "talune anomalie" che potevano essere correttamente segnalate al dipendente interessato perchè "normalizzasse" il proprio comportamento), le infrazioni disciplinari emerse dall'ispezione del 27 agosto 1990 risultano, quindi, essere state contestate solo a distanza di oltre sette mesi, così quelle accertate in sede di ispezione del 10 ottobre 1990 a distanza di circa sei 16 mesi e quelle emerse dall'ispezione del 30 novembre 1990 a distanza di oltre quattro mesi;
ritardo delle contestazioni sicuramente eccessivo e che fanno obiettivamente ritenere che la Banca datrice di lavoro non abbia rispettato il principio dell'immediatezza delle contestazioni nell'instaurare il procedimento disciplinare nei confronti del proprio dipendente (conclusosi, poi, con una sanzione che "non consentiva la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto"). -per statuire la legittimità della Ma il Tribunale di Cosenza sanzione disciplinare come dinanzi irrogata - ha (come si è constatato) ritenuto che nel caso di specie il lasso di tempo intercorso tra la Пи commissione degli illeciti e la contestazione degli stessi sia pienamente giustificato dalle * complessità dell'organizzazione aziendale e necessità di coordinamento tra l'organo che procedeva alle ispezioni e ufficio titolare del potere disciplinare e * dalle quantità e qualità degli illeciti commessi dal lavoratore e, quindi, dall'esigenza di prendere compiutamente visione dei documenti dai quali quegli illeciti risultavano>>. Le ragioni addotte dal Giudice di appello per introdurre la formula della "relatività del requisito dell'immediatezza" sono palesemente errate atteso che: a) non è consentito che la ipotizzata complessità dell'organizzazione aziendale, con la conseguente pretesa necessità di coordinamento tra i vari uffici, faccia ritardare indebitamente la 17 contestazione disciplinare, non potendo difficoltà o carenze organizzative pregiudicare il diritto del lavoratore a una pronta effettiva difesa, perchè in caso contrario la istituzione di una miriade di strutture (si pensi ad aziende di ben più rilevanti dimensioni della Banca in questione) potrebbe procrastinare ad libitum l'instaurazione di un procedimento disciplinare;
b) le ipotizzate "quantità e qualità degli illeciti commessi dal lavoratore" potevano incidere, al massimo, sulla durata delle ispezioni, ma una volta accertate in sede ispettiva le infrazioni con ben - dettagliate "relazioni" - non potevano certo giustificare la tardività delle relative contestazioni. Per quanto concerne, poi, il provvedimento di trasferimento del ricorrente dalla filiale di GR alla direzione della Banca in Cosenza - R disposto con lettera in data 29 gennaio 1991 e richiamato dal Tribunale di R Cosenza a comprova della adozione di una misura cd. "cautelare"-, la sentenza impugnata non ha indicato da che abbia desunto una cd. funzione "cautelare" percepibile dal lavoratore interessato e, in ogni caso, anche il cennato provvedimento è avvenuto tardivamente rispetto all'accertamento dei fatti in sede delle summenzionate ispezioni. -Pure con eccessivo ritardo non giustificabile, anche in questo caso, dalla cd. complessità dell'organizzazione aziendale e dalla suddivisione dei poteri di accertamento e deliberativo tra diversi organi della Banca è stata adottata la sanzione del licenziamento per giusta 18 t causa (1° agosto 1991) rispetto alla comunicazione della contestazione disciplinare (6 aprile 1991) od anche alla data delle giustificazioni addotte dal lavoratore (11 maggio 1991) e ciò in violazione, oltre che dei principi sanciti dall'art. 7 della legge n. 300/1970 e degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., del principio che connota il licenziamento per giusta causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro>>. V/c -La decisione del Tribunale di Cosenza deve, a seguito dell'accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, essere cassata sul punto in cui è stato ritenuto "rispettato il principio dell'immediatezza inteso nella duplice accezione di tempestiva Пи contestazione degli addebiti e di tempestiva comminatoria della sanzione" e la causa rimessa ad altro Giudice il quale si atterrà a quanto dinanzi statuito e, in particolare, ai seguenti principi di diritto: La contestazione disciplinare per essere considerata legittima deve presentare il carattere della "immediatezza” e tale carattere essenziale trova fondamento nell'art. 7, terzo e quarto comma, della legge n. 300/1970 che riconosce al lavoratore incolpato il diritto di difesa da garantirsi nella sua effettività al fine di consentirgli l'allestimento del materiale difensivo (pronto riscontro delle accuse con eventuali testimonianze e documentazione) in tempi ad immediato ridosso dei fatti contestati ed in modo che lo stesso lavoratore possa contrastare 19 più efficacemente il contenuto delle accuse rivoltegli dal datore di lavoro, dovendosi anche considerare (nella valutazione del rilievo del cennato carattere) il "giusto affidamento" del prestatore, nel caso di ritardo nella contestazione, che il fatto incriminabile possa non avere rivestito una connotazione "disciplinare", dato che l'esercizio del potere disciplinare non è, per il datore un obbligo, bensì una facoltà. Nell'esercizio del potere disciplinare il datore di lavoro deve comportarsi "secondo buona fede", specie per evitare che sanzioni disciplinari irrogate senza consentire all'incolpato un effettivo diritto di difesa si pongano, appunto, quale trasgressione in re ipsa della “buona Ru fede", che è la matrice fondativa dei doveri-oneri sanciti dall'art. 7 cit. e, anche, dall'art. 2106 cod. civ. per cui l'affidamento legittimo del lavoratore non può venire vanificato da una tardiva contestazione disciplinare, comportando l'esercizio in tal senso viziato dal potere disciplinare una preclusione per l'espletamento di detto potere e, conseguentemente, rendendo invalida la sanzione irrogata in contrasto con il principio dell'immediatezza. L'applicazione in cd. "senso relativo" del principio dell'immediatezza non può svuotare di efficacia il principio stesso dovendosi, infatti, tenere conto di quanto statuito dall'art. 7 cit. e della esigenza di una razionale amministrazione dei rapporti contrattuali secondo "buona fede”. Pertanto, tra l'interesse del datore di lavoro a prolungare le indagini senza uno specifico motivo 2 20 0 obiettivamente valido (da accertarsi e valutarsi rigorosamente) e il diritto del lavoratore ad una pronta ed effettiva difesa, deve prevalere la posizione (ex lege tutelata) del lavoratore. Parimenti l'applicazione di una sanzione disciplinare specie se si tratti di licenziamento per giusta causa deve avvenire alla stregua del principio - dell'immediatezza e, di conseguenza, non può essere ritardata con la giustificazione della complessità dell'organizzazione aziendale>>. VI -. Proseguendo nella disamina degli ulteriori motivi di ricorso - per delimitare, in ogni caso, il thema decidendum da parte del Giudice di rinvio -, appare, invece, infondato il terzo motivo con cui il ricorrente censura sostanzialmente il contenuto della lettera di licenziamento تھے della CARICAL e, quindi, di un negozio unilaterale recettizio di recesso. Infatti, l'interpretazione della volontà negoziale delle parti compiuta dal giudice di merito non è soggetta al sindacato di legittimità quando - come nella specie - sia stata condotta secondo le regole di ermeneutica fissate dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. e sia stata congruamente motivata (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3485/1990). Comunque a conferma dell'inammissibilità del mezzo in esame - - si rileva che il ricorrente (per denunciare l'errore di interpretazione - che sarebbe stato commesso dal Tribunale di Cosenza) si è limitato a indicare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. 21 senza specificare il punto ed il modo in cui il Giudice di merito si sia discostato dai canoni in concreto violati: per cui la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa interpretazione investono il merito delle valutazioni del Tribunale di Cosenza e la relativa censura è, perciò, inammissibile in sede di legittimità (cfr., in generale, ex plurimis Cass. n. 7641/1994). VII - Sempre in relazione al delimitato fine decisorio indicato all'inizio del precedente "capo", si riscontra l'infondatezza pure del quarto motivo con cui il ricorrente ha denunciato vizi di motivazione sul punto che il Tribunale di Cosenza non ha adeguatamente motivato in presenza di molteplici censure proposte con l'atto di appello sulle circostanze fattuali relative alle infrazioni disciplinari alla base dell'impugnato licenziamento. Infatti, il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto 22 spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, dall'esame della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punto decisivo della controversia dato che il Giudice di appello ha globalmente e correttamente valutato le circostanze di fatto in ordine al merito del licenziamento disciplinare intimato dalla Banca datrice di lavoro. in In particolare a conferma dell'inammissibilità delle doglianze d proposte in sede di legittimità del ricorrente - vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse, nella 23 specie, dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati in sostanza, e, all'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, في appartiene al convincimento del giudice - come, nella specie, per la ->senza renderlo viziato ai sensi decisione del Tribunale di Cosenza dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. n. 8923/1994); c) conclusivamente - a convalida della correttezza della motivazione alla base della decisione impugnata e non intaccata ab imis dalle diffuse argomentazioni difensive del ricorrente - non sono proponibili in sede di legittimità censure diretta a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali diverse da quella espressa dal giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità 24 della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti - come sicuramente emerge dalla sentenza del Tribunale di Cosenza che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati (Cass. n. 23 dicembre 1993, n. 12749). VIII -. In definitiva, con riferimento al ricorso r.g. 3535/2000, vengono respinti il terzo ed il quarto motivo, mentre - in accoglimento dei primi due motivi di ricorso - viene cassata la sentenza impugnata e la causa rimessa ad altro giudice - che si designa nella Corte di Appello di Catanzaro il quale, sulla base dei principi dinanzi enunciati sub "capo" V/c, procederà a nuovi esame, valutazione e decisione della controversia. IX. Al Giudice di rinvio va, altresì, rimessa la statuizione sulle spese di giudizio.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi aventi i nn. di r.g. 61/2000 e 3535/2000; dichiara inammissibile il ricorso r.g. n. 61/2000 e compensa tra le parti le spese relative a detto ricorso;
accoglie i primi due motivi del ricorso r.g. n. 3535/2000 e rigetta il terzo ed il quarto motivo di detto ricorso;
cassa, in relazione ai motivi accolti, la 25 sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catanzaro. Così deciso, in Roma, il giorno 26 gennaio 2001. Avisuali Il Presidente Il Consigliere estensore Jean s Dr. Dali estres иники Shille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 21 APR. 2001 I oggi D , A alleما S IL CANCELLIERS O 0 S 1 L 3 A L . T 3 O T , 5 B R A I . 'A S E D N L S L E 3 T I S D -7 N O I E 3 S P - C N 1 M I E A 1 S D A I E E D , A G E O G T O R T E T N T S L E I I S IR G E A E D L R L O E D 262 5