Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2001, n. 5947
CASS
Sentenza 21 aprile 2001

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Massime1

In tema di licenziamento disciplinare, la discrezionalità del giudice nel valutare il carattere della tempestività della contestazione disciplinare deve esplicarsi nell'ambito dei presupposti che sono alla base del principio di immediatezza, ossia del riconoscimento del pieno ed effettivo diritto di difesa garantito ex lege al lavoratore e del comportamento datoriale secondo buona fede; il giudice può eccezionalmente discostarsi da tale principio, indicando le ragioni che lo hanno indotto a non ritenere illegittima una contestazione fatta non a ridosso immediato dell'infrazione (nella specie, la banca datrice di lavoro aveva contestato al dipendente irregolarità accertate da tre ispezioni rispettivamente sette, sei e quattro mesi prima; la S.C., in applicazione dell'esposto principio, ha cassato con rinvio la decisione di merito, che aveva ritenuto giustificato il ritardo per la complessità dell'organizzazione aziendale e la quantità e qualità degli illeciti commessi, rilevando che le difficoltà organizzative non possono pregiudicare il diritto di difesa del lavoratore e che la tipologia dell'illecito può incidere sulla durata dell'ispezione ma non sulla tempestività della contestazione).

Commentario1

  • 1Dequalificazione, sospensione dell’attività lavorativa, illegittimità, onere probatorioAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 giugno 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2001, n. 5947
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5947
Data del deposito : 21 aprile 2001

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