Sentenza 28 novembre 2013
Massime • 1
In materia edilizia, la pertinenza non è configurabile in relazione ad un fondo agricolo o un'area, non potendo prescindere dal necessario collegamento con un edificio, quantunque non necessariamente residenziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/11/2013, n. 5456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5456 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 28/11/2013
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 3412
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 16523/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO AN, n. a Udine il 17/01/1951;
avverso la sentenza della Corte d' Appello di Firenze in data 03/12/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale POLICASTRO A., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dell'Avv. Gonzi, difensore di fiducia, che ha chiesto l'accoglimento ed in subordine l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 03/12/2012 la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Montepulciano di condanna di SO AN per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), (capo a), il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c),
(capo b) e il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, (capo c).
2. Ha proposto ricorso l'imputato.
Con un primo motivo lamenta l'erronea applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 lett. b); in particolare, quanto alla natura non precaria delle opere di copertura di due concimaie mediante tettoia, rileva come la precarietà debba essere collegata alla intrinseca destinazione del materiale e ad un uso realmente precario e temporaneo non essendo rilevanti invece le caratteristiche costruttive ed i materiali impiegati;
nella specie i manufatti in questione, non infissi al suolo, dovevano servire a dare riparo alle attrezzature agricole e di cantiere fino a che non fossero terminate le opere di ristrutturazione e risanamento dell'area; censura inoltre la motivazione della sentenza ove viene esclusa la natura pertinenziale delle due tettoie;
nella specie, attesa la destinazione oggettiva delle due strutture adibite alla rimessa di mezzi agricoli e di materiali di cantiere, avrebbe dovuto essere riconosciuta la pertinenzialità, essendo opera dotata di propria individualità fisica, preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, sfornita di autonomo valore di mercato e non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo. Con un secondo motivo lamenta l'erronea applicazione della L.R. Toscana n. 1 del 2005, art. 41, comma 8, e dell'art. 7 del regolamento di attuazione quali disposizioni autorizzanti l'installazione di manufatti precari realizzati con strutture in materiale leggero appoggiate a terra e finalizzati allo svolgimento dell'attività agricola;
nella specie l'opera è consistita nella copertura con una struttura lignea della platea di maturazione del letame di due concimaie già esistenti senza alcuna modificazione morfologica sostanziale dello stato dei luoghi.
Con un terzo motivo lamenta la erronea applicazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 142. Premette che non tutti i territori coperti da foreste e da boschi possono ritenersi assoggettati a vincolo paesaggistico, ma unicamente quelli che presentino le specifiche condizioni fisico - naturalistiche richieste dalla normativa regionale emanata in materia. Nella specie, non sarebbero emersi elementi probatori sufficienti ad acclarare che il sito ove sono stati compiuti i lavori presentasse le caratteristiche fisico - naturalistiche in particolare richieste dalla L.R. Toscana n. 39 del 2000, art. 3, per la classificazione dell'area quale boschiva. Lo
stesso sovrintendente della forestale, Orlandi, sentito come teste, ha sostenuto l'esistenza del vincolo paesaggistico sulla base di una aprioristica classificazione dell'area quale boschiva senza dare contezza di alcuna verifica concreta eseguita;
mentre infatti la legge regionale richiede la presenza in particolare di un'estensione non superiore a 2000 metri quadri e di larghezza maggiore di 20 m. e una copertura vegetativa di densità non inferiore a 500 piante per ettaro o tale da determinare una copertura del suolo pari ad almeno il 20%, nella specie il sovrintendente ha riferito esclusivamente di un presunto accertamento afferente la densità della copertura vegetativa dell'area richiamando successivamente il dato di per sè non rilevante della contiguità con altra area boschiva;
la circostanza che il sito interessato dai lavori fosse contiguo ad area boscata non assume di per sè alcun significato classificatorio, non potendo lo stesso prescindere da una pregiudiziale verifica circa l'estensione totale dell'area unicamente considerata. Con un quarto motivo lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui è stata affermata la sussistenza del vincolo paesaggistico;
infatti laddove la sentenza ha assunto, contrariamente al vero, che le dichiarazioni del teste Orlandi consentirebbero di ritenere la sussistenza del vincolo paesaggistico, sarebbe stato integrato un travisamento della prova, avendo del resto il tecnico comunale Ferrigno smentito l'esistenza in loco di un vero e proprio bosco.
Con un quinto motivo lamenta la erronea applicazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, essendo il giudice tenuto a verificare l'offensività specifica della condotta tenuta con una valutazione ex ante diretta ad accertare se il tipo di intervento fosse idoneo astrattamente a ledere il bene giuridico protetto;
è del resto innegabile che laddove si tratti di interventi che non alterino lo stato dei luoghi, ancorché eseguiti in zone protette, è sufficiente la semplice dia e non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'autorità deputata alla salvaguardia del paesaggio. Nella specie era in discussione unicamente il ripristino di manufatti esistenti ed altri lavori non comportanti modificazioni dello stato dei luoghi incidenti sull'assetto degli stessi.
Con un sesto motivo lamenta la contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla deposizione del teste Ferrigno, nella parte in cui la Corte ha omesso di considerare le oggettività offerte dalla difesa;
premesso che l'art. 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio stabilisce che non è comunque richiesta l'autorizzazione per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, osserva che gli elementi acquisiti hanno consentito di poter accertare che gli interventi in oggetto costituivano unicamente interventi di manutenzione o tutt'al più di restauro conservativo, che in ogni caso non hanno comportato un'alterazione dello stato dei luoghi.
Con un settimo motivo lamenta la erronea applicazione dell'art. 157 c.p., e degli artt. 129, 529 e 531 c.p.p.; premesso che nella specie
è applicabile la nuova disciplina della prescrizione, il relativo termine risulta essere decorso l'8 settembre 2012, ovvero anteriormente all'adozione della sentenza di secondo grado. Con un ultimo motivo lamenta l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso, inammissibile, ripropone gli assunti già presentati con l'atto di appello e motivatamente disattesi dalla Corte territoriale con la sentenza impugnata.
3.1. Quanto ai primi due motivi la Corte fiorentina ha anzitutto, con motivazione congrua e logica, spiegato da un lato perché difettasse, nell'opera in contestazione, la caratteristica di precarietà ravvisata invece dal ricorrente e dall'altro escluso la natura pertinenziale della stessa.
Quanto al primo punto ha infatti posto in rilievo (pag. 3 della sentenza) che l'opera, composta di due tettoie con struttura ed ordinatura lignea, di copertura di due concimaie, era senz'altro destinata a soddisfare esigenze di riparo e copertura durevoli nel tempo come dimostrato da stabilità strutturale, presenza di impianti di scolo delle acque piovane e rifacimento della pavimentazione sottostante, quali caratteristiche evidentemente non compatibili, secondo l'id quod plerumque accidit, con le finalità di temporaneo ricovero di prodotti ed attrezzature agricole;
ciò tanto più avendo la stessa Corte ulteriormente evidenziato come, al momento degli accertamenti in loco, di detti attrezzi e materiali agricoli non vi fosse traccia.
Quanto poi al secondo profilo, la Corte territoriale ha correttamente richiamato il principio secondo cui la pertinenza non è configurabile in relazione ad un fondo agricolo o un'area, non potendo prescindersi dal necessario collegamento tra la pertinenza ed un edificio, quantunque non necessariamente residenziale (cfr. Sez. 3^, n. 6109 del 08/01/2008, Berretti, Rv. 238994; Sez. 3^, n. 33289 del 28/04/2005, Maggiore, Rv. 232179). Con riguardo poi al secondo motivo, la motivata esclusione del requisito della precarietà rende pregiudizialmente inammissibile ogni questione legata alla pretesa erronea applicazione della L.R. Toscana n. 1 del 2005, art. 41, comma 8, e dell'art. 7 del regolamento di attuazione giacché, come lo stesso ricorrente ricorda, tali disposizioni autorizzano l'installazione di manufatti precari realizzati con strutture in materiale leggero appoggiate a terra e finalizzati allo svolgimento dell'attività agricola.
3.2. Il terzo ed il quarto motivo, proposti in relazione ai capi b) e c) dell'imputazione, appaiono anch'essi inammissibili perché sostanzialmente volti a pretendere da questa Corte una non consentita valutazione degli esiti delle prove assunte in giudizio. La sentenza impugnata, quanto alla presenza del vincolo paesaggistico, individuato nella presenza di bosco, ha infatti motivatamente privilegiato le dichiarazioni del teste Orlandi, del Corpo forestale dello Stato, che, oltre a richiamare le risultanze catastali, ha descritto con precisione le modalità di rilevazione dei parametri indicativi della destinazione boschiva dell'area (con verifica condotta sul terreno e con rilevazioni aerofotogrammetriche) ed i dati acquisiti (ovvero in particolare la copertura superiore al 20% della superficie e la contiguità con l'area boscata) idonei a far ritenere la sussistenza di detto vincolo. Dal canto suo il ricorrente, ripercorrendo le dichiarazioni del teste Orlando, neppure trascritte, come necessario, nella loro integralità (cfr., Sez. 1^, n. 25834 del 04/05/2012, P.G. in proc. Massaro Rv. 253017), ha dedotto un preteso travisamento della prova per il solo fatto che la Corte abbia ritenuto, all'esito, in realtà, di una necessaria interpretazione del dato probatorio, desunto dalle stesse la dimostrazione del vincolo;
ne', evidentemente, detto travisamento potrebbe discendere dal solo fatto che altro teste (in particolare il tecnico comunale Ferrigno) possa avere affermato che in loco non ci sarebbe stato "un vero e proprio bosco". La stessa sentenza impugnata ha del resto rilevato che anche detta teste ebbe a riconoscere che la zona in oggetto risultava catastalmente zona boscata. Va rammentato, in proposito, che il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (da ultimo, Sez. 5^, n. 9338 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087). Peraltro deve anche ricordarsi che il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (tra le altre, Sez. 4^, n. 19710 del 03/02/2009, p.c. in proc. Buraschi, Rv. 243636).
3.3. Il quinto e sesto motivo sono anch'essi inammissibili perché manifestamente infondati.
Va ricordato, in via generale, che questa Corte ha già affermato che la punibilità del reato di pericolo previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1, è esclusa solo nell'ipotesi di interventi di "minima entità", e cioè di quelli inidonei, già in astratto, a porre in pericolo il paesaggio, e a pregiudicare il bene paesaggistico - ambientale (tra le altre, Sez. 3^, n. 39049 del 20/03/2013, Bortini ed altro, Rv. 256426; Sez. 3^, n. 2903 del 20/10/2009, Soverini, Rv. 245908). Nella specie la Corte territoriale, con il richiamare espressamente sul punto le valutazioni del giudice di primo grado, ha posto in rilievo l'apprezzabile modificazione dello stato dei luoghi insita nelle opere realizzate in tal modo dando corretta giustificazione della impossibilità di escludere l'incidenza sull'assetto del bene tutelato ordinariamente discendente dal reato in questione. Va aggiunto, per venire al sesto motivo, da depurarsi comunque delle doglianze volte a riesaminare profili di mero fatto, qui improponibili, che su tale conclusione non può incidere neppure il regime di assoggettabilità dei lavori a mera d.i.a.; anche su tale punto la Corte fiorentina ha richiamato puntualmente la giurisprudenza di questa Corte secondo cui gli interventi minori da compiere in zone sottoposte a vincolo, pur se assentibili con la denuncia di inizio attività, sono ugualmente subordinati al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, configurandosi, in difetto, il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, (tra le altre, Sez. 3^, n. 8739 del 21/01/2010, Perna, Rv. 246218; Sez. 3^, n. 15929 del 12/01/2006, Molaro, Rv. 234312); invero, alla stregua di quanto disposto dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 149, la non assoggettabilità ad autorizzazione relativamente agli interventi, tra gli altri, di manutenzione ordinaria e straordinaria, è pur sempre espressamente condizionata alla mancata alterazione dello stato dei luoghi.
3.4. Infine, sono manifestamente infondate le doglianze, di cui al settimo ed ottavo motivo, in ordine alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione;
infatti, individuato il dies a quo in quello del 08/09/2007 come da contestazione, il termine di prescrizione, pari ad anni cinque, è maturato, per effetto del prolungamento dovuto alla sospensione pari a giorni trecentodiciannove (di cui giorni centotrentatre dal 18/11/2008 al 31/03/2009 per contestuale impegno professionale del Difensore e giorni centottantasei dal 31/03/2009 al 06/10/2009 per adesione del Difensore alla astensione dalle udienze), in data 17/07/2013, ovvero successivamente alla pronuncia della sentenza di appello del 03/12/2012.
Nè tale prescrizione può essere qui rilevata posto che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo delle cause di non punibilità, ivi compresa l'estinzione del reato per prescrizione, maturate successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, essendo, come già enunciato da questa Corte a Sezioni Unite, detto ricorso inidoneo ad instaurare validamente il rapporto di impugnazione (per tutte, Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca). Ne segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non essendovi ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quella al versamento della somma, determinata in Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014