Sentenza 21 gennaio 2010
Massime • 2
Gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche se soggetti a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22, commi primo e secondo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non possono essere eseguiti su immobili originariamente abusivi. (Nella specie si trattava di un intervento di demolizione e ricostruzione, eseguito in base a D.I.A., di un preesistente manufatto abusivamente realizzato).
Gli interventi di ristrutturazione edilizia, sia se eseguibili mediante "semplice" denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22, commi primo e secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sia se eseguibili in base alla cosiddetta super DIA, prevista dal comma terzo della citata disposizione, necessitano del preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. (In motivazione la Corte ha precisato che solo per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e per quelli di manutenzione straordinaria non comportanti alterazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, la D.I.A. non deve essere preceduta dall'autorizzazione paesaggistica).
Commentario • 1
- 1. Doccia esterna: è abuso edilizio?Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 maggio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2010, n. 8739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8739 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 21/01/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 112
Dott. LONBARDI Alfredo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 36165/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER NO, n. a Napoli il 21.10.1938;
avverso l'ordinanza in data 12.6.2009 del Tribunale della libertà di Napoli, con la quale è stato rigettato l'appello proposto dal medesimo;
avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 26.2.2009, che aveva respinto la richiesta di restituzione di un immobile sottoposto a sequestro preventivo.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. ER Gaetano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto da ER NO avverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 26.2.2009, con il quale era stata respinta la richiesta di restituzione di un immobile sottoposto a sequestro preventivo in relazione ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 e del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181. Secondo
quanto riportato nell'ordinanza dalle indagini effettuate dai C.C. è emerso che il ER aveva in corso di esecuzione, in località Fundera del comune di Lacco Ameno, lavori di sbancamento finalizzati alla costruzione di un immobile sulla base di una DIA, con la quale si comunicava all'ente locale l'esecuzione di interventi di demolizione e ricostruzione di un preesistente manufatto precario per ragioni di adeguamento statico e sismico;
che i lavori erano finalizzati al rilascio del condono edilizio e che del vecchio manufatto non compariva alcuna riproduzione fotografica;
che dalla documentazione esistente presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Lacco Ameno risultava che la precedente costruzione era in realtà una struttura in legno, dalla stabilità precaria e priva di copertura adeguata ed uniforme.
Il Tribunale della libertà ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva dedotto che l'intervento di demolizione e ricostruzione poteva essere eseguito legittimamente, sulla base della denuncia di inizio di attività, sostenendo che in effetti il manufatto preesistente era costituito da pannelli di cemento armato ed armatura in acciaio.
Si è osservato, in contrario, che la realizzazione di un fabbricato in cemento armato al posto di quello preesistente non può ricondursi ad un'ipotesi di mera demolizione e ricostruzione, trattandosi di un intervento che necessita del permesso di costruire;
che, in ogni caso, l'intervento era soggetto ad autorizzazione dell'amministrazione competente, trattandosi di zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, che la denuncia per carenza assoluta di motivazione.
Si deduce, in sintesi, che i giudici di merito hanno totalmente ignorato la documentazione prodotta dall'istante, dalla quale emerge che il manufatto preesistente era una casetta prefabbricata costituita da pannelli in cemento armato e struttura in acciaio, incorrendo così nel denunciato vizio di motivazione;
che alla luce di tale documentazione doveva affermarsi che non sussiste alcuna diversità tra quanto demolito e l'immobile in corso di realizzazione.
Si deduce, poi, che trattandosi di intervento sottoposto alla semplice DIA per la sua esecuzione non era richiesto il rilascio del nulla osta paesaggistico;
che, ai sensi del "Decreto Lunardi" 7 agosto 2003, n. 4174, i lavori di demolizione e ricostruzione dei fabbricati oggetto del rilascio di concessione in sanatoria sono soggetti alla stessa procedura prevista per gli altri immobili. Si osserva che il fabbricato preesistente risaliva ad oltre venticinque anni fa, allorché non era operante la disciplina vincolistica di cui al p.t.p. approvato con D.M. 6 novembre 1995, mentre il vincolo introdotto con D.M. 22 giugno 1967 non poteva ritenersi operante, stante il suo carattere generico e la mancata adozione dei piani di dettaglio da parte del Comune;
che l'intervento di demolizione e ricostruzione era imposto dalla L.R. Campania n. 10 del 2004, art. 9 statuente l'obbligo di adeguamento antisismico degli immobili, senza che sia stato previsto da detta normativa alcun sub-procedimento incidentale paesaggistico.
Nel prosieguo del ricorso si reiterano le censure in ordine al difetto di motivazione dell'ordinanza in relazione alla documentazione prodotta circa le caratteristiche del manufatto preesistente;
alla inesistenza di vincoli ed, in ogni caso, di vincoli di inedificabilità assoluta nella zona;
alla legittimità della preesistente costruzione per la quale il Comune aveva anche effettuato l'accertamento del l'ICI dovuta.
Si ribadisce, infine, che l'intervento di ristrutturazione edilizia di cui si tratta era soggetto alla DIA cosiddetta semplice, non rientrando in nessuna delle ipotesi previste dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1, lett. c).
Con memoria depositata il 14.1.2010 la difesa del ER ha dedotto che nelle more del presente procedimento è entrata in vigore la L.R. Campania 28 dicembre 2009, n. 19; che l'art. 6 di detta Legge consente la esecuzione degli interventi previsti dagli artt. 4 e 5, tra i quali sono compresi quelli di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente con aumento di volumetria, anche con riferimento agli immobili per i quali sia stata presentata nei termini istanza di condono dagli interessati;
che la normativa citata non prevede alcun sub-procedimento incidentale paesaggistico. Il ricorso non è fondato.
È noto che secondo l'indirizzo interpretativo assolutamente consolidato di questa Suprema Corte il fuumus del reato oggetto di indagine deve essere accertato, in materia di misure cautelari reali, sulla base delle prospettazioni della pubblica accusa, mentre non è richiesto l'accertamento dei gravi indizi di colpevolezza e tanto meno può essere effettuato dal giudice della cautela un esaustivo accertamento di merito in ordine alla fondatezza dell'accusa (sez. un. n. 4 del 1993, Gifuni, RV 193117; conf. sez. un. 23.2.2000 n. 7, NO, RV 215840 e giurisprudenza successiva sempre conforme). Orbene, tenuto conto dell'enunciato principio di diritto, l'ordinanza impugnata si palesa adeguatamente motivata mediante il puntuale riferimento alle risultanze delle indagini disposte dalla pubblica accusa, dalle quali è emersa la totale difformità del manufatto in legno preesistente rispetto all'erigendo fabbricato in cemento armato.
Peraltro, il Tribunale della libertà ha esaminato anche la documentazione prodotta dall'appellante, ritenendola insufficiente per contrastare gli elementi addotti dalla pubblica accusa, stante l'accertato contrasto con le risultanze degli atti esistenti presso l'Ufficio tecnico comunale.
Nè, per quanto già rilevato, era consentito al Tribunale della libertà un esaustivo accertamento sul punto.
L'ordinanza, pertanto, non è affatto incorsa nel denunciato vizio di carenza assoluta di motivazione.
Per completezza, però, vanno altresì esaminate le questioni giuridiche prospettate dal ricorrente per rilevarne l'infondatezza. Deve essere, infatti, in primo luogo affermato che tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche se soggetti alla cosiddetta DIA semplice, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art.22, commi 1 e 2, in quanto non portano alla realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, secondo la previsione di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), non possono essere eseguiti su immobili originariamente abusivi. Il proposito il ricorso dell'autore della violazione al condono edilizio ed il pagamento dell'oblazione producono solo gli effetti estintivi del reato previsti dalla corrispondente normativa, mentre non rendono legittima la costruzione eseguita abusivamente finché non viene rilasciato il permesso di costruire o, secondo la normativa previgente, la concessione edilizia in sanatoria.
Orbene, nel caso in esame è incontroverso che l'indagato non ha mai ottenuto il rilascio del permesso di costruire o della concessione edilizia in sanatoria per l'immobile demolito.
Neppure sono stati prospettati dal ricorrente, in sede di riesame, elementi in ordine alla formazione del silenzio assenso, che, peraltro, in ogni caso, dovrebbe formare oggetto di adeguato accertamento nella sede di merito secondo le indicazioni dettate dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. sez. 111, 5.4.2001 n. 13896 ed altre conformi). Non può trovare, infine, applicazione, nel caso in esame, la recentissima L.R. Campania 28 dicembre 2009, n. 19. Se è vero, infatti, che l'art. 6 della predetta legge consente la realizzazione degli interventi di cui agli artt. 4 e 5, in deroga a quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lett. a), anche sugli immobili realizzati in assenza o in difformità del titolo abilitativo, purché sia stata presentata nei termini la domanda di condono edilizio e siano destinati a prima casa del richiedente, deve essere anche rilevato che il citato art. 3, comma 1, esclude dalla possibilità di realizzare gli interventi previsti dalla legge gli immobili collocati all'interno di zone territoriali omogenee di cui al D.M. n. 1444 del 1968, art. 2, lett. A) o ad esse assimilate (lett. b), nonché gli immobili ubicati in zone sottoposte a vincoli di cui alle previsioni contenute nelle lettere successive. Nè, in ogni caso, l'inesistenza delle preclusioni citate può, per quanto già detto, essere accertata in sede cautelare. Sicché la affermata sussistenza del fumus del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 si palesa, in ogni caso, giuridicamente corretta.
È, infine, infondata la tesi difensiva secondo la quale l'intervento di ristrutturazione edilizia di cui si tratta non sarebbe subordinato all'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo in quanto suscettibile di esecuzione mediante DIA. Sul punto il Collegio ritiene di doversi discostare parzialmente dal precedente di questa Corte (sez. 3, 26.2.2008 n. 17954, Termini, RV 240235) citato dal ricorrente.
La D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 6, coma sostituito dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, art. 1, comma 1, lett. c), dispone che la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative.
Pertanto, l'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo è prevista dalla norma citata non solo con riferimento alla cosiddetta super DIA, di cui all'art. 22, comma 3 sostitutiva del permesso di costruire, ma anche per gli interventi minori previsti dai primi due commi dello stesso articolo, sempre che la normativa che disciplina il vincolo lo preveda. Orbene, in materia di vincolo paesaggistico occorre fare riferimento al D.Lgs n. 42 del 2004, art. 149 il cui comma 1, lett. a) sottrae all'obbligo di autorizzazione gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
Tornando all'esame del testo unico sull'edilizia va, quindi, osservato che solo gli interventi di manutenzione ordinaria non sono sottoposti ad alcun titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), mentre ogni altro intervento, per il quale non sia necessario il permesso di costruire (art. 10), deve essere preceduto dalla presentazione della DIA (art. 22, comma 1). Necessitano, pertanto, della presentazione di una DIA gli interventi di manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b), gli interventi di restauro e di risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lett. c), gli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. c), che non rientrino tra quelli previsti dall'art. 10, comma 1, lett. c).
Orbene, ai sensi del citato D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 149, comma 1, lett. a), mentre la presentazione della DIA per la esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo, che non alterino lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici, non deve essere preceduta dall'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, necessitano, in ogni caso, di detta autorizzazione gli interventi di ristrutturazione edilizia, sia se soggetti alla DIA di cui all'art. 22, commi 1 e 2 secondo il combinato disposto di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), ed art. 10, comma 1, lett. c), sia se soggetti alla cosiddetta super DIA di cui all'art. 22, comma 3, sostitutiva del permesso di costruire, nei casi previsti dal citato art. 10, comma 1, lett. c).
Per maggiore chiarezza è opportuno osservare sul punto, in base al combinato disposto del cit. D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. d), ultima parte, e art. 10, comma 1, lett. c), che nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli di demolizione e ricostruzione degli edifici con la stessa volumetria e sagoma di quelli precedenti;
che tali interventi di ristrutturazione possono essere eseguiti mediante la DIA, di cui all'art. 22, commi 1 e 2 se non portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, ne' modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici dell'edificio,ovvero modificazione della destinazione d'uso nelle zone omogenee A. Nel caso, invece, l'intervento di ristrutturazione determini tali modificazioni lo stesso deve essere assentito mediante il permesso di costruire ovvero la presentazione della DIA di cui all'art. 22, comma 3.
Per quanto in precedenza osservato, in ogni caso, però, gli interventi di ristrutturazione edilizia sono subordinati all'autorizzazione dell'amministrazione competente per la tutela del vincolo paesaggistico.
Correttamente, pertanto, è stato ritenuto nell'ordinanza impugnata sussistente anche il fumus del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010. Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010