Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2010, n. 8739
CASS
Sentenza 21 gennaio 2010

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Gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche se soggetti a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22, commi primo e secondo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non possono essere eseguiti su immobili originariamente abusivi. (Nella specie si trattava di un intervento di demolizione e ricostruzione, eseguito in base a D.I.A., di un preesistente manufatto abusivamente realizzato).

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, sia se eseguibili mediante "semplice" denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22, commi primo e secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sia se eseguibili in base alla cosiddetta super DIA, prevista dal comma terzo della citata disposizione, necessitano del preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. (In motivazione la Corte ha precisato che solo per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e per quelli di manutenzione straordinaria non comportanti alterazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, la D.I.A. non deve essere preceduta dall'autorizzazione paesaggistica).

Commentario1

  • 1Doccia esterna: è abuso edilizio?
    Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 maggio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2010, n. 8739
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8739
Data del deposito : 21 gennaio 2010

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