Sentenza 12 gennaio 2006
Massime • 1
Anche dopo la entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (cosiddetta legge obiettivo), gli interventi minori da compiere in zone sottoposte a vincolo, pur se assentibili con DIA (denuncia di inizio attività), sono subordinati al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, configurandosi in difetto il reato di cui all'art. 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2006, n. 15929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15929 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 12/01/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 34
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 26509/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO SA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 30/03/2005 dalla Corte d'appello di Napoli. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con sentenza del 30/03/2005 la corte d'appello di Napoli, parzialmente riformando quella resa secondo il rito abbreviato in data 14/02/2003 dal tribunale monocratico di Nola, ha determinato in venti giorni di arresto e 8.000,00 Euro di ammenda la pena irrogata a SA AR siccome colpevole dei reati di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c) (capo A) e al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 (capo C), commessi in Somma Vesuviana il 04/06/2001, e ha confermato l'ordine di demolizione dell'opera abusiva e di ripristino dello stato dei luoghi.
Ha osservato la corte che nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico anche la costruzione di un muro di recinzione, come quello realizzato dall'imputato (peraltro piuttosto alto), deve essere previamente assentita con concessione edilizia (ora permesso di costruire).
2 - Il AR ha proposto personalmente ricorso, deducendo tre motivi a sostegno.
Lamenta:
2.1 - erronea applicazione della norma di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20 (come sostituita dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44),
giacché il muro de quo non poteva qualificarsi ne' come nuova costruzione, ne' come ristrutturazione urbanistica o edilizia, sicché per conseguenza non era soggetto a permesso di costruire;
2.2 - manifesta illogicità di motivazione, laddove la Corte Territoriale da una parte ha affermato (in punto di responsabilità) che la costruzione del muro era tale da incidere sensibilmente sulla conformazione naturale e sull'aspetto esteriore del luogo, e dall'altra ha ritenuto (in punto di pena) piuttosto modesta l'entità dell'abuso;
2.3 - inosservanza della L. n. 689 del 1981, art. 53, come sostituito dalla L. n. 134 del 2003, art. 4, giacché la corte, in ossequio al principio del favor rei, doveva sostituire la pena detentiva breve con la pena pecuniaria corrispondente.
3 - Tutte le censure vanno disattese e il ricorso deve essere quindi respinto.
Quanto al primo motivo, deve osservarsi che in zona soggetta a vincolo paesaggistico - com'è quella di specie - a norma della L. 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 8, anche gli interventi edilizi minori generalmente assentibili con D.I.A. sono però subordinati al rilascio del parere o dell'autorizzazione da parte dell'autorità tutoria. In mancanza di tale parere o autorizzazione è sempre necessario il permesso di costruire (già concessione edilizia). Orbene, nel caso concreto, il muro di recinzione costruito dal AR, pur rientrando negli interventi minori D.L. 5 ottobre 1993, ex art. 4, comma 7, non era stato oggetto di D.I.A. e tanto meno di parere o autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela dei beni paesaggistici. Pertanto, poiché non aveva ottenuto la concessione edilizia, il AR ha commesso i reati contestatigli. In ordine al secondo motivo di ricorso (n. 2.2), nessuna illogicità di motivazione (tanto meno manifesta) è ravvisabile nella sentenza impugnata, giacché l'osservazione (peraltro irrilevante ai fini della configurazione del reato ambientale, di natura formale) che la costruzione di un muro piuttosto alto incideva sulla configurazione del paesaggio non è incompatibile con la affermazione della modesta entità dell'abuso, potendosi ipotizzare lesioni paesaggistiche anche lievi, che tuttavia restano lesioni.
Manifestamente infondato è l'ultimo motivo, posto che la sostituzione della pena detentiva breve non era stata chiesta in appello e il giudice di primo grado, facendo legittimo uso del suo potere discrezionale, non l'aveva concessa (evidentemente perché il AR non appariva meritevole del beneficio, avendo riportato già due condanne defintive con pena sospesa).
4 - Va osservato d'ufficio che i reati non sono prescritti, giacché al periodo prescrizionale massimo di quattro anni e mezzo (04/12/2005) va aggiunto un periodo di sospensione del processo dal 10/12/2002 al 14/02/2003 ex Cass. Sez. Un. n. 1021 dell'11/01/2002, Cremonese, rv. 220509, di talché la prescrizione maturerà solo in data 15/01/2006.
5 - Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2006