Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2003, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
E N O I 1 / CORTE SUPRE009 58 /03 Z 4 A . / R 6 N A 2 T C.C. I - S . I R R . B G P A . . E L T D UBBLICA ITALIANA L R U L A E . B A I D B D I R A IN NOME DEL POPOLO ITALIAN S T A E T N I T 1 E R S 3 N 1 E I E S A T E N A SEZIONE Q TACIVILE M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. n. 1955/2000 Dott. Giovanni Paolini Presidente Cons.Relatore Cron. 1871 Dott. Massimo Oddo Consigliere Rep. Dott. Giuseppe V. A. Magno Consigliere c.c.: 3 giugno 2002 Dott. Nino Fico ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Paolo Giuliani SENTENZCAMPIONE CIVILE OGGETTO Tributi diretti / Irpef / 67702 plusvalenze da espro- sul ricorso proposto 17 gennaio 2000 da N. rap- prio / imponibilità. Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 زاده ricorrente
contro
SI OD nella qualità di erede di SI MA rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce al ricorso dall'avv. Hans Lunger di Bolzano e dall'avv. Paolo Pacifici, presso il quale ul- timo è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Vallisneri, 11 controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria di 2° grado di Bol- zano-sez. II - n. 20 dep.13 aprile 1999. 2394 proc. n. 1955/2000 R.G. 1 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 giugno 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha chiesto l'accoglimento del ri- corso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SI MA ricorreva avverso il silenzio-rifiuto opposto Dire- zione delle entrate alla sua istanza di rimborso dell'I.r.p.e.f., che era stata ritenuta sull'indennità a lei corrisposta nell'anno 1997 per l'e- spropriazione di un terreno deliberata nell'anno 1983, assumendo l'illegittimità dell'imposizione ai sensi dell'art. 11, 9° co., 1. 30 di- cembre 1991, n. 413. La Commissione tributaria di 1° grado di Bolzano accoglieva il ricor- OSA so e la decisione, impugnata dall'amministrazione finanziaria, era confermata il 13 aprile 1999 dalla Commissione tributaria di 2° grado di Bolzano, la quale osservava che il testo della norma applicata non giustificava l'interpretazione di una sua operatività temporale che prescindesse dalla data del provvedimento ablativo. Il Ministero delle Finanze ricorreva con un motivo per la cassazione della sentenza e SI OD, in qualità di erede della contri- buente, resisteva con controricorso notificato il 21 febbraio 2000, ec- cependo, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso per l'inosservanza del termine dell'impugnazione, stabilito dall'art. 325, 2° co., c.p.c., dalla notifica della sentenza alla direzione delle entrate in data 14 settembre 1999. proc. n. 1955/2000 R.G. 2 La causa era trattata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375, 2° co., c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE E' infondata l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione. L'art. 21, 1° co., 1. 13 maggio 1999, n. 133, ha interpretato autentica- -con efficacia dalla sua entrata in vigore il 18 maggio 1999 - mente l'art. 38, 2° co., d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, nel senso che, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 325, c.p.c., le sentenze delle commissioni tributarie devono esser no- tificate all'amministrazione finanziaria presso l'avvocatura erariale, come previsto dall'art. 11, 2° co., r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611. L'avvenuta notifica della sentenza di secondo grado il 14 settembre 1999 alla Direzione delle entrate di Bolzano non era conseguente- 201 mente idonea a far decorrere il termine stabilito per l'impugnazione in favore del Ministero delle finanze e la proposizione del ricorso en- tro l'anno dalla pubblicazione della sentenza esclude, altresì, che lo stesso sia incorso nella decadenza prevista dall'art. 327, 1° co., c.p.c. Il ricorrente con l'unico motivo ha denunciato la nullità della senten- za impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 11, 9° co., 1. 30 dicembre 1991, n. 413 e per omessa e contraddittoria motiva- zione su un punto decisivo della controversia, giacché presupposto dell'obbligazione tributaria sarebbe la percezione dell'indennità di esproprio successivamente all'introduzione della norma stessa, an- corché il relativo provvedimento sia stato emesso prima della sua en- trata in vigore. proc. n. 1955/2000 R.G. 3 Il motivo è manifestamente fondato. E' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, ai sensi dell'art. 11, 5° co., 1. n. 413/91, ogni pagamento, che realizzi una plusvalenza, conseguito, dopo la sua entrata in vigore, in dipen- denza di procedimenti espropriativi, è assoggettato a tassazione, an- corché l'emanazione del decreto di esproprio sia intervenuto in epoca anteriore all'1 gennaio 1989, atteso che la disciplina transitoria di cui al comma 9 del citato art. 11 - che consente, con una parziale retroat- tività, la tassazione di plusvalenze percepite prima dell'entrata in vi- gore della legge, purché nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la perce- дул zione della somma non si riferisce anche alle riscossioni di plusva- lenze successive all'entrata in vigore della legge (cfr.: Cass. civ., sez. trib., sent. 11 aprile 2001, n. 5431; Cass. civ., sez. trib., sent. 1 agosto 2000, n. 10056; Cass. civ., sez. trib., sent. 7 luglio 2000, n. 9154; Cass. civ., sez. trib., sent. 7 luglio 2000, n. 9154) Né tale disciplina contrasta con l'art. 53 cost. in ragione di una pre- sunta minore capacità contributiva derivante da un valore inferiore riconosciuto ai soggetti incisi a seguito di un procedimento espro- priativo, avendo il legislatore inteso tassare la plusvalenza che nel concreto viene ad essere realizzata, a prescindere dal criterio utilizza- to per determinare le somme spettanti (cfr.: Cass. civ., sez. trib., sent. 21 febbraio 2001, n. 2537). La contraria soluzione della questione da parte della commissione tributaria regionale non ha dato conto di tale costante giurisprudenza proc. n. 1955/2000 R.G. 4 di legittimità e, in ogni caso, la stessa ed il controricorso dell'erede della contribuente non sono sorretti da alcun argomento nuovo che possa indurre ad un riesame della stessa. Alla manifesta fondatezza del motivo seguono l'accoglimento del ri- corso e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, va emessa, ai sensi dell'art. 384, c.p.c., decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del- l'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel me- rito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 3 giugno 2002. Il consigliere est. Il presidente dott. Giovanni Paolini dott. Massimo Oddo 021 IL CANCELLIERE CT Amaldo Cesane DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2003 22 IL CANCELLIERE C Oggi ESENTE DA REGISTRAZIONE Arnaldo Casa AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA proc. n. 1955/2000 R.G. 5 5