Sentenza 9 ottobre 2012
Massime • 2
In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, configura un'"investigazione suppletiva", che rende ammissibile l'opposizione ex art. 410 cod. proc. pen., anche la richiesta di integrazione o completamento di un atto istruttorio già compiuto.
Il giudice non può provvedere "de plano" sulla richiesta di archiviazione, riproposta dal P.M. a seguito dello svolgimento di indagini suppletive, se la persona offesa ha presentato nuova opposizione e questa non sia inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2012, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 09/10/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1389
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 8665/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR IO N. IL 16/05/1939;
2) BI RO N. IL 09/10/46;
contro
1) IO HE N. IL 17/10/1948;
avverso l'ordinanza n. 6346/2006 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del 19/09/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco RO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza di archiviazione del 19 settembre - 20 settembre 2011 il G.i.p. presso il Tribunale di Palermo ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti del Colonnello dei Carabinieri CC HE, in ordine al reato di cui all'art. 368 c.p. - denunziato in Palermo il 19 dicembre 2002 ed ipotizzato in relazione alle dichiarazioni accusatorie da lui rese nelle udienze dibattimentali del 14-21 ottobre 2002, in pregiudizio del Generale OR RI e del Colonnello OB RO, nel corso di un processo celebratosi dinanzi al Tribunale di Palermo - nonché nei confronti del Generale SU IO, in ordine al reato di cui all'art.378 c.p. e al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 così diversamente qualificato il fatto di reato precedentemente oggetto di iscrizione ex art. 378 c.p. e art. 61 c.p., n. 9; con il medesimo provvedimento, inoltre, il G.i.p. di Palermo ha dichiarato l'inammissibilità della correlativa opposizione presentata nell'interesse di RI OR e RO OB, in relazione alla ipotizzata reiterazione di condotte omissive volte a favorire la latitanza di EN NA e, pertanto, ad agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" nel corso degli anni 1995-1996, in Palermo ed in altre località.
1.1. Sulla base della ricostruzione delle sequenze procedimentali emergente dal su citato provvedimento di archiviazione deve rilevarsi come, ad una prima richiesta di archiviazione dal P.M. formulata il 1 giugno 2006 nei confronti degli opponenti e dell'indagato, abbia fatto seguito un'udienza camerale conclusa con un'ordinanza emessa dal G.i.p. in data 27 settembre 2007, con la quale si disponevano nuove indagini ex art. 409 c.p.p., comma 4. Compiuti gli ulteriori atti d'indagine indicati dal G.i.p., il P.M. ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di OR RI e OB RO per il reato di favoreggiamento aggravato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 378 c.p., commi 1 e 2, e alla L. n. 203 del 1991, art. 7
mentre per gli indagati CC HE e SU IO ha formulato una nuova richiesta di archiviazione in data 31 gennaio 2008, ribadendo, quanto alla posizione del CC, le valutazioni già espresse con la precedente richiesta, relativamente all'insussistenza del dolo necessario per configurare l'ipotizzata calunnia.
2. Avverso l'ordinanza di archiviazione emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Palermo in data 19 settembre 2011 ha proposto ricorso per cassazione il difensore delle persone offese RI OR e RO OB, deducendo i seguenti profili di doglianza:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alle disposizioni contenute nell'art. 410 c.p.p., comma 2, sul presupposto che il G.i.p., in forza di quanto previsto dall'art. 410 c.p.p., comma 3, avrebbe dovuto fissare l'udienza camerale ex art.409 c.p.p. e non dichiarare inammissibile la proposta opposizione,
con la quale si chiedeva di svolgere, con specifico riguardo ai fatti oggetto del procedimento de quo, ulteriori indagini attraverso l'assunzione di sommarie informazioni testimoniali aventi ad oggetto temi ben precisi e dettagliati, e si produceva, inoltre, documentazione costituente l'esito di un'attività difensiva d'indagine comprovante la falsità delle affermazioni del CC nei confronti delle persone offese: sui temi oggetto della richiesta integrazione probatoria, pertanto, il G.i.p. avrebbe dovuto esplicitare compiutamente le ragioni della ritenuta inidoneità ad incidere concretamente sulle indagini;
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alle disposizioni contenute nell'art. 410 c.p.p., comma 2, sul presupposto che l'impugnato provvedimento risulterebbe illegittimo anche sotto il profilo delle argomentazioni poste dal G.i.p. a sostegno della ritenuta infondatezza della notizia di reato, avuto riguardo alla pertinenza delle integrazioni istruttorie richieste e dei documenti allegati rispetto al reato di calunnia ipotizzato a carico del CC, oltre che alla loro idoneità a comprovarne la condotta illecita: se, per un verso, l'impugnato provvedimento ha ritenuto l'inidoneità delle integrazioni oggetto dell'atto di opposizione, per altro verso, tuttavia, ha affermato che le stesse non sono comunque "strettamente inerenti alla notitia criminis", così rendendo una motivazione contraddittoria, atteso che la non pertinenza rispetto alla notitia criminis escluderebbe a priori qualsiasi valutazione successiva, sia essa di idoneità, o meno, a "confutare" le già acquisite risultanze probatorie;
c) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione alle disposizioni contenute nell'art. 11 c.p.p., poiché in una relazione di servizio a sua firma, in data 1 agosto 1996, il CC avrebbe formulato accuse ben precise, aventi ad oggetto specifiche ipotesi di reato, nei confronti di un Magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, che avrebbe avanzato la richiesta di omettere, nel rapporto conclusivo sull'indagine presentato il giorno prima a quella stessa Procura, l'episodio relativo ad un incontro precedentemente avvenuto nella sede del R.O.S. in Roma con AR GI, nel corso del quale quest'ultimo aveva rappresentato la volontà di collaborare con la giustizia: in forza di tale "oggettivo" coinvolgimento ne conseguirebbe, a prescindere dall'assunzione formale della qualità di indagato o di persona offesa in capo a quel Magistrato, l'attribuzione della competenza a conoscere i fatti de quibus all'autorità giudiziaria individuata in forza della disposizione di cui all'art. 11 c.p.p., ossia a quella di Caltanissetta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
4. Invero, costituisce ius receptum, nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte, il principio secondo cui l'archiviazione può essere pronunciata "de plano", in presenza di un'opposizione della persona offesa alla richiesta dal P.M. avanzata, ove ricorrano due condizioni delle quali il Giudice deve necessariamente dare atto con adeguata motivazione, ossia l'inammissibilità dell'opposizione - per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e/o dei relativi elementi di prova - e l'infondatezza della notizia di reato (Sez. 4, n. 167 del 24/11/2010, dep. 04/01/2011, Rv. 249236; Sez. 2, n. 40515 del 28/09/2005, dep. 08/11/2005, Rv. 232674; Sez. 2, n. 47980 del 01/10/2004, dep. 10/12/2004, Rv. 230707; Sez. U, n. 2 del 14/02/1996, dep. 15/03/1996, Rv. 204132).
Ne discende che la motivazione del provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari, accogliendo "de plano" la richiesta di archiviazione del P.M., dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla persona offesa deve essere specifica e non contraddittoria (Sez. 6, n. 3432 del 08/01/2003, dep. 23/01/2003, Rv. 223676). In difetto di tali requisiti si produce, pertanto, una violazione del diritto al contraddittorio, che è, prima di tutto e in ogni caso, diritto all'effettivo ascolto delle ragioni innanzi al Giudice rappresentate (Sez. 5, n. 16505 del 21/04/2006, dep. 15/05/2006, Rv. 234453). Nel caso di specie, l'inammissibilità dell'opposizione è stata dichiarata in modo del tutto apodittico, facendo ricorso a mere clausole di stile riguardo all'asserita inidoneità dei temi oggetto della richiesta integrazione probatoria ad incidere in concreto sulle risultanze delle attività investigative, nonché in ordine alla valutazione solo genericamente operata sul parziale difetto di pertinenza dei temi suppletivi d'indagine rispetto alla notitia criminis, senza argomentare criticamente in merito alle considerazioni espresse nell'atto di opposizione (peraltro supportato da una serie di produzioni documentali) e senza dar conto dei motivi dell'irrilevanza o della non pertinenza degli atti di investigazione ivi specificamente indicati, in tal guisa recando un sostanziale vulnus al diritto al contraddittorio delle persone offese per la mancata adozione del rito camerale. Nè, peraltro, sembrano configurabili, diversamente da quanto osservato dal P.G. in sede requirente, effetti preclusivi riguardo alla facoltà della persona offesa di reiterare l'opposizione alla nuova richiesta di archiviazione proposta dal P.M, a seguito dello svolgimento delle indagini suppletive indicate dal Giudice all'esito del contraddittorio camerale: fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto delle condizioni di ammissibilità espressamente stabilite dall'art. 410 c.p.p., comma 1, sulla cui presenza o meno, come si è osservato, il G.i.p. è chiamato ad assolvere il relativo obbligo motivazionale, nessun onere dimostrativo legato all'emersione di fatti nuovi idonei a legittimare l'esigenza di un rinnovato vaglio giudiziale in sede camerale incombe sulla persona offesa, avuto riguardo non solo alla connaturale fluidità delle valutazioni collegate all'evolversi delle acquisizioni istruttorie progressivamente maturate nell'ambito degli sviluppi procedimentali propri della fase delle indagini preliminari all'esercizio dell'azione penale, ma anche ai connotati di tendenziale o, comunque, provvisoria stabilità del provvedimento di archiviazione (la cui rimozione, infatti, è motivabile, ex art. 414 c.p.p., semplicemente con l'esigenza di "nuove investigazioni", ossia
"altre" rispetto alle preesistenti, secondo quanto osservato già da Sez. U, n. 9 del 22/03/2000, dep. 01/06/2000, Rv. 216004). In tal senso deve altresì rilevarsi come nell'espressione "investigazione suppletiva" di cui all'art. 410 c.p.p. rientrino non solo le indagini nuove, ma anche quelle che costituiscano un'integrazione di un atto investigativo già compiuto (Sez. 6, n. 37960 del 28/09/2007, dep. 15/10/2007, Rv. 237664). Seguendo tale linea interpretativa, infatti, riguardo all'opposizione della persona offesa la disposizione di cui all'art. 410 c.p.p. non richiede necessariamente che le indagini sollecitate siano "nuove", ma fa riferimento ad un concetto di integrazione del tutto compatibile con una richiesta di perfezionamento, ovvero di completamento dell'atto investigativo già compiuto. In sostanza deve escludersi che la norma presupponga che la richiesta della persona offesa abbia ad oggetto un "nuovo" atto di indagine, potendo trattarsi, semplicemente, di un completamento integrativo dell'atto investigativo. Ne discende che il Giudice non incontra limitazioni di sorta e può dunque provvedere "de plano", senza fissare l'udienza ex art. 127 cod. proc. pen., sulla reiterata richiesta di archiviazione - formulata dal P.M. a seguito dello svolgimento di indagini suppletive indicate all'esito del contraddittorio camerale - sempre che la persona offesa non abbia presentato una nuova opposizione, ovvero quest'ultima sia ritenuta inammissibile sulla base, e nel rispetto, dei parametri normativamente indicati (Sez. U, n. 23909 del 27/05/2010, dep. 22/06/2010, Rv. 247124), ciò che, nel caso di specie, per quanto or ora evidenziato, non può dirsi avvenuto. I due primi motivi di doglianza in ricorso prospettati devono dunque ritenersi fondati, con il conseguente annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento e la correlativa trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l'ulteriore corso.
5. Infondato, di contro, deve ritenersi il terzo motivo di doglianza dai ricorrenti formulato e meglio illustrato, supra, nel par. 2, lett. c), avendo l'impugnato provvedimento fatto buon governo, in relazione a tale specifico profilo, della regula iuris secondo cui la legge processuale (art. 11 cod. proc. pen.) ha espressamente previsto una deroga agli ordinari criteri di competenza unicamente nei casi in cui un magistrato assuma la qualità di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato in un procedimento che, secondo i criteri generali, ricadrebbe nella competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato predetto esercita od esercitava, all'epoca del fatto, le sue funzioni, in tal guisa implicitamente escludendo che situazioni di altro tipo possano determinare analoghe eccezioni alla disciplina ordinaria della competenza territoriale (v. Sez. 1, n. 3471 del 21/05/1996, dep. 20/06/1996, Rv. 205309).
Nel caso di specie, invero, l'impugnato provvedimento ha escluso che il Magistrato in servizio presso la Procura di Palermo all'epoca dei fatti oggetto del presente procedimento abbia assunto le formali vesti di persona sottoposta ad indagini ovvero di persona offesa dal reato riguardo all'oggetto delle deduzioni difensive in narrativa evidenziate v., supra, il par. 2, lett. c), con la conseguente insussistenza dell'eccepito profilo di incompetenza funzionale del Giudice ai sensi dell'art. 11 c.p.p..
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2013