Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2006, n. 16505
CASS
Sentenza 21 aprile 2006

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Nell'archiviare "de plano" gli atti nonostante l'opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell'art. 410 cod. proc. pen., il giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato che alle cause della inammissibilità (omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive e\o dei relativi elementi di prova); in difetto, si produce una violazione del contraddittorio che è, prima di tutto e in ogni caso, diritto all'ascolto. (In motivazione la Corte ha osservato che è ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il Gip abbia emesso decreto di archiviazione, nonostante l'opposizione della persona offesa, con la clausola di stile "alla luce delle considerazioni svolte, le indagini suppletive sono ininfluenti", senza invece chiarire quali fossero le investigazioni suppletive richieste e le ragioni della ritenuta ininfluenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2006, n. 16505
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16505
    Data del deposito : 21 aprile 2006

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