Sentenza 21 aprile 2006
Massime • 1
Nell'archiviare "de plano" gli atti nonostante l'opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell'art. 410 cod. proc. pen., il giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato che alle cause della inammissibilità (omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive e\o dei relativi elementi di prova); in difetto, si produce una violazione del contraddittorio che è, prima di tutto e in ogni caso, diritto all'ascolto. (In motivazione la Corte ha osservato che è ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il Gip abbia emesso decreto di archiviazione, nonostante l'opposizione della persona offesa, con la clausola di stile "alla luce delle considerazioni svolte, le indagini suppletive sono ininfluenti", senza invece chiarire quali fossero le investigazioni suppletive richieste e le ragioni della ritenuta ininfluenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2006, n. 16505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16505 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Pier Francesco - Presidente - del 21/04/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 605
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 26573/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di
DE EL AN, nato il [...] a [...];
avverso il Decreto pronunciato in data 6.6.2005 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lucera;
nel procedimento a carico di:
US AN.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, con le quali si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lucera per quanto di sua competenza.
FATTO E DIRITTO
1. Con il decreto impugnato il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lucera archiviava, nonostante l'opposizione della persona offesa, il procedimento penale iscritto a nome di AN US per i reati di cui agli artt. 614, 633 e 392 c.p., a seguito di denunzia querela di AN De EL.
A motivi del provvedimento, pronunziato de plano, il Giudice delle indagini preliminari affermava che le opere realizzate dal denunziato erano risultate conformi alla D.I.A.; che poteva dubitarsi quantomeno del dolo dei reati rubricati a causa delle non risolte controversie esistenti tra le parti in materia di diritti reali;
che comunque le vicende apparivano di esclusivo rilievo civilistico;
che per tali ragioni le indagini suppletive richieste dalla persona offesa apparivano ininfluenti.
2. Ha proposto ricorso la persona offesa AN De EL per mezzo del suo difensore, chiedendo l'annullamento del decreto d'archiviazione emesso in violazione degli artt. 409 e 410 c.p.p.. Secondo il ricorrente, invertendo l'ordine logico e giuridico dei principi affermati da SU. 14.11.1995, n. 147, il decreto impugnato avrebbe dapprima ritenuto comunque infondata la notizia di reato, facendo riferimento peraltro ad abusi edilizi mai denunciati;
quindi, apoditticamente, avrebbe affermato che per i motivi esposti le indagini suppletive richieste apparivano superflue, indebitamente anticipando una generica e non consentita prognosi sull'esito della acquisizione probatoria sollecitata dal ricorrente.
3. Osserva il Collegio che effettivamente il decreto impugnato, senza neppure indicare i reati ai quali si riferiva l'archiviazione, riproduce pressoché testualmente (forse solo un po' abbreviandole) le richieste del Pubblico ministero e - facendo generico riferimento alla regolarità urbanistica delle opere realizzate (senza che risultasse rubricata alcuna violazione edilizia) e alle controversie civili in corso tra le parti - afferma ininfluenti le investigazioni suppletive richieste, senza nulla aggiungere alle poche e per nulla chiare parole spese circa l'asserita infondatezza della notizia di reato.
Il provvedimento non consente perciò a questa Corte di comprendere, senza accedere agli atti, ne' la vicenda, ne' quali fossero le investigazioni suppletive richieste, ne' le ragioni della loro ritenuta "ininfluenza" (non pertinenza ai temi d'indagine;
superfluità rispetto alle indagini già espletate;
inidoneità o insufficienza dei risultati acquisibili).
3.1. Alla denunziata circolarità della motivazione (dal momento che la notizia di reato è infondata non sono necessarie indagini suppletive) che indebitamente risolve in una la duplice condizione cui è subordinata la pronunzia de plano in caso d'opposizione alla richiesta d'archiviazione (che la notizia sia infondata e l'archiviazione inammissibile), s'aggiunge, ed è quello che rileva ai fini della censurabilità in questa sede del decreto, una sostanziale omessa risposta alla opposizione. La clausola pressoché di stile, secondo la quale "alla luce delle considerazioni svolte le indagini suppletive sono ininfluenti", accompagnata da "considerazioni" per nulla chiarificatrici, si risolve infatti in violazione del principio del contraddittorio che è, prima di tutto e in ogni caso, diritto all'ascolto. E il rispetto non apparente di tale diritto impone che il giudice dia conto in maniera chiara e comprensibile di avere effettivamente ascoltato tutte le ragioni delle parti.
4. Il decreto impugnato va dunque annullato senza rinvio e gli atti trasmessi al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lucera per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e trasmette gli atti al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lucera per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2006